F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Mario SANNA / A.S.D. SERRAMANNA CALCIO (103/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA: all. Mario SANNA / A.S.D. SERRAMANNA CALCIO
(103/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO
Con ricorso del 7/02/2013 l'allenatore di Base UEFA B Mario SANNA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto da parte della A.S.D. SERRAMANNA CALCIO il pagamento dei ratei scaduti al 1° febbraio 2013 per
complessivi €. 3.200,00 oltre ad € 1.092,60 per rimborso spese viaggi, maturati fino alla data del suo esonero, oltre agli interessi di mora, a saldo della somma pattuita in contratto.Il ricorrente chiede, inoltre, il pagamento di € 2.400,00, relativi ai restanti ratei indicati
nell'accordo, qualora dovessero maturare nel Corso del procedimento.
Nel ricorso il ricorrente nel precisare che, con regolare scrittura privata del sottoscritta ii 31/08/2012 con il legale rappresentante della Società A.S.D. Serramanna Calcio, di cui ha allegato copia, la stessa si era impegnata a corrispondergli, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1A
squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. -
F.I.G.C., un compenso annuo di C. 6.500,00, da pagarsi in otto rate mensile aventi scadenze al 1° di ogni mese a partire da ottobre 2012 e fino a maggio 2013, tutte di € 800,00 cadauna, tranne la prima di € 900,00, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché le spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasioni di allenamenti partite amichevoli e ufficiali.
Il ricorrente, ha, altresì, comunicato e documentato:
1- di essere stato esonerato dal Presidente sig. Maccioni Enrico in data 26/10/2012 e di
aver ricevuto solo € 900/00, a fronte di quanto pattuito;
2- di aver sostenuto spese per viaggi pari ad € 1.092,60
3- di aver comunicato, in data 27/10/2012, che a seguito dell'esonero dalla conduzione
tecnica della squadra, di restare a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva 2012/2013.
Il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo sottoscritto dalle parti in oggetto a stato depositato presso i loro Uffici in data 31/08/2012.
Il sig. Maccioni Enrico, presidente della Società, convenuta, con raccomandata del 27/02/2013, in relazione alla vertenza avviata dall'allenatore Mario Sanna ha comunicato che il ricorrente oltre al primo rateo di €900,00 ha ricevuto, tramite raccomandata del 20/02/2013, di cui ha allegato copia, un assegno bancario di € 800,00 come secondo rateo fino all'esonero.
Inoltre, ha comunicato che i ratei mensili previsti in contratto sono comprensivi anche del rimborso spese viaggi e che il contratto in cui cio fu sancito fu consegnato al sig. Sanna Mario dal segretario Cireddu Gianfranco per portarlo alla F.I.G.C. Regionale di Cagliari, pertanto, deve essere ritenuta nulla anche in forza dell'esonero, avvenuto il 26/10/2012, voluto solo ed esclusivamente
dall'allenatore.
Infatti, l'esonero fu deciso visti i continui malumori e lamentele verificatesi try l'allenatore Sanna e tutti i componenti della squadra e neanche l'incontro organizzato per chiarimenti, a cui presero parte, oltre ai dirigenti, tutti i componenti della squadra e 1'allenatore riuscì a smussare le
divergenze sorte, anzi successivamente l'armonia nello spogliatoio si ruppe ancor di più tanto che nella gara amichevole organizzata il 25/10/2012 a Villasor il ricorrente si presentò in ritardo al campo senza, peraltro, salutare i dirigenti presenti.
Il giorno 26/10/2012 l'allenatore fu convocato presso la sede della Società per conoscere le
motivazioni dei suoi comportamenti e nella circostanza gli fu chiesto di dimettersi e dopo aver compreso che ciò non si sarebbe avverato fu consegnata la comunicazione dell'esonero.
L' allenatore, nella replica a quanto sostenuto dalla della Società, con raccomandata dell' 8/03/2013, ha dichiarato di aver percepito l'importo di € 800,00 con assegno, a saldo del rateo scaduto il 1° novembre 2012, allegandone copia e, nel comunicare che le dichiarazioni fatte dalla Società non son veritiere, ha dichiara di confermare quanto richiesto in precedenza, rigettando in toto l'assunto della Società.
Inoltre, fa richiesta di pagamento del rateo maturati all' I marzo 2013, oltre a quelli già richiesti in precedenza per un totale di € 4.292,60, oltre agli interessi di mora.
Il Collegio Arbitrale vista la documentazione in atti ritiene che il ricorso prodotto dal ricorrente a da accogliere parzialmente.
La Società convenuta ha dato prova di aver versato al ricorrente Sanna Mario l'importo di €
1.700,00, (€ 900,00 relativo al primo rateo ed € 800,00 relativo al secondo rateo, come ammesso anche dal ricorrente nella sua replica) e non già di solo € 900,00 come richiesto dal ricorrente nel ricorso del 7/02/2013.
Non possono essere accolte le tesi della Società circa la non spettanza dell'importo pattuito con il contratto, pari ad € 6.500,00, oltre il rimborso spese di viaggi, all'allenatore Sanna per avvenuto esonero e che i comportamenti tenuti da questi nei confronti della Società e squadra hanno portato all'allontanamento del ricorrente.
Infine, la richiesta avanzata dal ricorrente Sanna Mario con la raccomandata dell'8/03/2013, può essere accolta considerato che i ratei indicati in accordo alla data della decisione sono scaduti (ratei di marzo, aprile e maggio 2013, di € 800,00 cadauno, per un importo pari ad E 2.400,00).
Pertanto, al ricorrente spettano € 4.800,00 (ratei di dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile
e maggio 2013, € 1.092,60, per rimborso spese viaggio, oltre ad € 58,00 per interessi
equitativamente calcolati, per un totale di € 5.950,60.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Serramanna Calcio di corrispondere all'allenatore Sanna Mario l'importo di € 4.800,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, di € 1.092,60 per rimborso spese di viaggi ed € 58,00 per
interessi equitativamente calcolati per un totale di € 5.950,60.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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