F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all.Daniele PASQUAZI / FC FIDENE srl SSD (104/23) ARBITRI: sigg.Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA: all.Daniele PASQUAZI / FC FIDENE srl SSD
(104/23)
ARBITRI: sigg.Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI
L'allenatore dilettante Daniele PASQUAZI, in data 8 febbraio 2013, ha presentato un ricorso nei confronti del FC FIDENE srl SSD, con il quale richiede il pagamento del residuo di quanto concordato originariamente, con gli accordi economici stipulati con la predetta Società,relativi alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011.
Va preliminarmente osservato, e ciò precludere ogni inutile valutazione dei fatti nel merito, che la domanda non a stata tempestivamente proposta e che pertanto va dichiarata la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso difatti, inoltrato l’ 8 febbraio 2013 e relativo a controversie inerenti le
stagioni 2009/2010 e 2010/2011, supera il previsto termine perentorio del completamento della stagione successiva per la proposizione delle azioni inerenti le rivendicazioni ed i diritti di natura economica, che nella fattispecie corrisponde al 30 giugno 2011 per la stagione 2009/10 e 30 giugno 2012 per la stagione 2010/2011. E ciò come a noto, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del C.G.S.
Il ricorso andava pertanto proposto non oltre la scadenza dei termini di ciascuna stagione sportiva successiva.
La domanda pertanto, ai sensi della richiamata previsione normativa, va dichiarata inammissibile perche tardivamente proposta e come tale prescritta. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore, la dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione. La presente decisione a inappellabile.
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