F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Felice RUSSO / ACF TORINO (55/23) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Felice RUSSO / ACF TORINO (55/23) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Felice Russo, ha prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la Società Torino Calcio Femminile, militante nel campionato di Serie A femminile, nella stagione 2011/2012. Ha pattuito un compenso annuo di € 12.000,00 da pagarsi in un'unica soluzione o, in alternativa, in dieci rate di € 1.200, netti. L'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 9.600,00 come da accordo sottoscritto, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria della somma. L'accordo stipulato prevedeva un rimborso mensile netto di 1.200,00 cadauno. La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto due volte. La stessa riconosce di dovere i rimborsi di novembre, dicembre e gennaio per complessivi € 3.600,00. Per i restanti rimborsi sostiene che l'allenatore , a decorrere dal mese di febbraio 2012, d'accordo con le componenti la squadra, decideva unilateralmente di ridurre il numero delle sedute di allenamento settimanale, riducendole da n. 4 a n. 2, al fine di conseguire una riduzione di spesa. La stessa Società comunicava, inoltre, in data 15. 05. 2012 la cessazione di ogni attività. Pertanto e d'accordo a corrispondere € 2.100,00 pari al 50% del rimborso di € 1.200,00 mensili dal febbraio alla meta di maggio. La Società ha prodotto dichiarazioni di due dirigenti che sottoscrivono l'avvenuta riduzione del numero degli allenamenti a decorrere dal febbraio 2012 e la comunicazione di cessazione di ogni attività a decorrere dal 15.05.2012. La Società in data 01.11.2012 ha chiesto alla Procura Federale di accertare eventuali violazioni poste in essere dall'allenatore Russo (giorno della trasferta della squadra a Brescia ), affermando che lo stesso aveva contestato, insieme ad altre tre giocatrici, il mezzo di trasporto noleggiato per raggiungere la sede dell'incontro di calcio. La Segreteria del Collegio ha chiesto in data 08.01.2013 alla Procura Federale notizie della vertenza. La Procura Federale ha risposto in data 10.01.2013, comunicando 1'archiviazione diretta del fascicolo. Il ricorrente non ha contro dedotto,ne in particolare ha contestato la riduzione dell'attività a lui affidata Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; precisa quanto segue: la Società Torino Calcio Femminile riconosce quanto dovuto in base all'accordo sottoscritto in data 20.09.2011 e regolarmente depositato, salvo chiedere una decurtazione (pari al 50%) del compenso pattuito per i mesi in cui gli allenamenti sono stati ridotti. Tale proposta appare condivisibile per la definizione della controversia. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società Torino Calcio Femminile di corrispondere per intero le mensilità di novembre, dicembre e gennaio pari ad € 3.600,00 e di corrispondere al 50% l'importo dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, sino al 15, pari ad f 2.100,00, per totale complessivo di € 5.700,00. Si liquidano interessi equitativamente calcolati in € 214,00 per un totale complessivo dovuto di € 5.914,00. Nulla e dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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