LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Carmelo DI PAOLA/A.C.PALAZZOLO A.S.D.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Carmelo DI PAOLA/A.C.PALAZZOLO A.S.D.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/04/2013 il sig.Carmelo DI PAOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società.A.C.PALAZZOLO A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12. Precisando di
aver percepito rate per €.4.050,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.450,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
a.A.C.PALAZZOLO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Carmelo DI PAOLA della somma di €.3.450,00
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30giorni trenta) dalla data della presente comunicazione giusto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.