LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo DI LEO/A.S.D.PIERANTONIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo DI LEO/A.S.D.PIERANTONIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/04/2013 il sig.Filippo DI LEO si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2010/12.P recisando di aver percepito rate per €.2.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €11.600,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.PIERANTONIO CALCIO al pagamento in favore del sig.Filippo DI LEO della somma di €.11.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.