CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 27/06/2013 – Circolo Ippico Uccellina/Federazione Italiana Sport Equestri/Gabriele Tibaldo/Emilio Bicocchi

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 27/06/2013 - Circolo Ippico Uccellina/Federazione Italiana Sport Equestri/Gabriele Tibaldo/Emilio Bicocchi L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto de Roberto, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Roberto Pardolesi, Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24 del 2012, in data 17 ottobre 2012, proposto da Circolo Ippico Uccellina ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Patrizia Teramo, anche nella qualità di tesserata FISE rappresentante dei cavalieri, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Vanni, contro Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Nicoletti e Luigi Medugno, e contro Gabriele Tibaldo, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Valle e Letizia Mazzarelli, ed Emilio Bicocchi, non costituito per l’annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare: - del verbale in data 24 settembre 2012 per atto Notaio Adriana Iantaffi di Camaiore, rep. N. 49646, racc. n. 15889, della seduta dell’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva della FISE, tenutasi a Forte dei Marmi il giorno 10 settembre 2012, per il rinnovo delle cariche federali, quadriennio olimpico 2013-2016, nella parte in cui sono stati proclamati eletti alle cariche, rispettivamente, di Consigliere dirigente e di Consigliere rappresentante dei cavalieri, i tesserati signori Gabriele Tibaldo ed Emilio Bicocchi; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi espressamente inclusi il “Verbale Verifica candidature”, costituente allegato “A” dell’atto pubblico impugnato, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 53, comma 5, dello Statuto FISE, si è comunicato che sono regolarmente pervenute le candidature alla carica di Consigliere dirigente della FISE di Gabriele Tibaldo, e alla carica di Consigliere rappresentante dei cavalieri della FISE di Emilio Bicocchi, nonché, per quanto possa occorrere, di ogni altro atto allegato a quello impugnato con il presente ricorso; nelle conclusioni per l’accoglimento del ricorso e per l’effetto declaratoria di decadenza dalla carica di consigliere federale della F.I.S.E. degli anzidetti controinteressati Tibaldo e Bicocchi o per l’annullamento della loro elezione alla carica; Visti il ricorso e gli allegati, nonché l’atto di costituzione in giudizio della F.I.S.E. e di Gabriele Tibaldo; Vista l’ordinanza presidenziale di questa Alta Corte 24 ottobre 2012 e i relativi adempimenti; Visti l’ordinanza istruttoria collegiale di questa Alta Corte 18 dicembre 2012 e i relativi adempimenti; Viste le memorie autorizzate del Circolo Ippico Uccellina, della F.I.S.E. e del sig. Tibaldo; Uditi, all’udienza pubblica dell’11 giugno 2013, l’avv. Giuseppe Mario Militerni, all’uopo delegato dall’avv. Francesco Vanni, per il ricorrente Circolo Ippico Uccellina, l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Paolo Canonaco per la resistente Federazione Italiana Sport Equestri e l’avv. Letizia Mazzarelli per il sig. Tibaldo; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Roberto Pardolesi. Ritenuto in fatto 1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 17 ottobre 2012, il Circolo Ippico Uccellina proponeva ricorso per l’annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare: a) del verbale in data 24 settembre 2012 per atto Notaio Adriana Iantaffi di Camaiore, rep. N. 49646, racc. n. 15889, della seduta dell’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva della FISE, tenutasi a Forte dei Marmi il giorno 10 settembre 2012, per il rinnovo delle cariche federali, quadriennio olimpico 2013-2016, nella parte in cui sono stati proclamati eletti alle cariche, rispettivamente, di Consigliere dirigente e di Consigliere rappresentante dei cavalieri, i tesserati signori Gabriele Tibaldo ed Emilio Bicocchi; b) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi espressamente inclusi il “Verbale Verifica candidature”, costituente allegato “A” dell’atto pubblico impugnato, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 53, comma 5, dello Statuto FISE, si è comunicato che sono regolarmente pervenute le candidature alla carica di Consigliere dirigente della FISE di Gabriele Tibaldo, e alla carica di Consigliere rappresentante dei cavalieri della FISE di Emilio Bicocchi, nonché, per quanto possa occorrere, di ogni altro atto allegato a quello impugnato con il presente ricorso; nelle conclusioni per l’accoglimento del ricorso e per l’effetto declaratoria di decadenza dalla carica di consigliere federale della F.I.S.E. degli anzidetti controinteressati Tibaldo e Bicocchi o per l’annullamento della loro elezione alla carica per l’annullamento delle operazioni elettorali che hanno condotto all’elezione del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri in esito all’Assemblea Federale del 10 settembre 2012 e di ogni conseguente atto. 1.1.- L’associazione ricorrente rappresenta in punto di fatto che in data 10 settembre 2012 si è tenuta in Forte dei Marmi l’Assemblea della F.I.S.E. per il rinnovo delle cariche federali (Presidente Federale, Consiglio, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti) per il quadriennio olimpico 2012/2013. Per la carica di componenti del Consiglio federale concorrevano, tra gli altri, e risultavano eletti Emilio Bicocchi per i Cavalieri e Gabriele Tibaldo per i Dirigenti. Detta elezione è ritenuta illegittima e merita di essere annullata. 1.2.- Afferma l’associazione ricorrente che il ricorso a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva sarebbe ammissibile perché, come risulta da sue precedenti pronunce, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari delle Federazioni non sono arbitrabili, come pure in vista dell’estrema rilevanza, per l’ordinamento sportivo, delle questioni trattate. 1.3.- In punto di diritto, l’associazione ricorrente deduce che i signori Bicocchi e Tibaldo risultano privi dei requisiti di eleggibilità, ai sensi del comma 5 dell’art. 53 dello Statuto Federale, per aver riportato sanzioni connesse alla violazione delle disposizioni in materia di doping equino. A carico di Bicocchi si è riscontrata una squalifica, con sanzione pecuniaria, irrogata dalla Federazione Equestre Internazionale a seguito della riscontrata positività di cavallo nella sua responsabilità accertata durante un concorso internazionale tenutosi a Monaco di Baviera nel 2008. Tibaldo ha subito condanna con decisione della Commissione di Disciplina della F.I.S.E. in data 4 marzo 2010 a causa della positività di cavallo in sua responsabilità in occasione del concorso UNIRE F.I.S.E. di Chioggia del 10 maggio 2008. L’ineleggibilità dei due tesserati era stata denunciata in data 25 settembre 2012, ma la Federazione ha escluso, con comunicazione del 2 ottobre 2012, la sussistenza di impedimenti, asserendo che i precedenti disciplinari segnalati riguardavano l’uso di sostanze proibite ascrivibili alla categoria “medication”, e non a quella di “doping”. Sennonché, ad avviso dell’associazione ricorrente, la norma precitata si limita a ricollegare la sanzione dell’ineleggibilità a ogni ipotesi di violazione della normativa sul doping equino. È vero, infatti, che nel 2012 la F.I.S.E. ha adottato due distinti regolamenti sull’antidoping equino (EAD) e sul controllo delle medicazioni degli equini (ECM), entrambi in applicazione dei corrispondenti regolamenti della Federazione Equina Internazionale; ma la distinzione scandita dai detti regolamenti, adottati posteriormente ai fatti in relazione ai quali Bicocchi e Tibaldo sono stati riconosciuti responsabili, non implica che l’uso di medicazioni controllate sia lecito. Esse, invece, concorrono a comporre il novero delle “sostanze proibite”, il cui impiego, all’evidenza antisportivo, comporta sanzioni di vario ordine. In ogni caso, la nota della F.I.S.E. sull’insussistenza di impedimenti sarebbe valsa, al più, per Bicocchi ma non per Tibaldo, posto che, nel suo caso, era stato rilevato l’impiego di sostanza inequivocamente dopante. 1.4.- Sulla base di quanto premesso, l’associazione ricorrente, oltre a richiedere l’accertamento della mancanza dei requisiti di eleggibilità per i signori Bicocchi e Tibaldo, proponeva istanza cautelare perché fosse inibita la loro attività nell’ambito del Consiglio Federale della F.I.S.E. 2.- Con ordinanza istruttoria in data 24 ottobre 2012, il Presidente di questa Alta Corte disponeva l’integrazione della documentazione in atti e fissava alle parti nuovi termini. 3.- La F.I.S.E. si costituiva in giudizio con atto in data 25 ottobre 2012. Alla costituzione faceva seguito memoria depositata in data 13 novembre 2012, che concludeva in via principale per l’inammissibilità del ricorso e in via subordinata per il suo rigetto nel merito. 3.1.- La difesa della Federazione eccepiva, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso per mancato previo esperimento dei rimedi impugnatori endoassociativi prescritti dalla normativa di riferimento. La materia sarebbe disciplinata dall’art. 23 delle Norme di attuazione dello Statuto federale, a tenore del quale i ricorsi avverso la reiezione o l’ammissione delle candidature alle cariche federali devono essere presentati alla Segreteria generale entro i tre giorni successivi alla pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione. Nella circostanza, nessun avente diritto ha provveduto alla dovuta contestazione. Solo ad operazioni di voto da tempo concluse è giunta una segnalazione, dunque tardiva e per di più effettuata da un tesserato, il sig. Pietro Bianconi, che è soggetto giuridico diverso dal Circolo Ippico Uccellina, rimasto per parte sua inerte. 3.2.- Nel merito, si opina che il ricorso sia infondato perché la previsione statutaria di ineleggibilità, norma di stretta interpretazione, si connette all’accertato impiego di sostanze stricto sensu dopanti. Tali non sono quelle afferenti alla medicazione controllata, consistenti in farmaci suscettibili di lecito impiego nella cura del cavallo sportivo in attività, ancorché possa spiegare potenziale azione dopante. Per questi ultimi è ammessa la possibilità di ottenere un’autorizzazione in deroga, nel rispetto delle procedure prescritte; e proprio nella mancata osservanza, per di più soltanto colposa, di tali procedure consiste l’infrazione accertata a carico degli odierni controinteressati, circostanza che non implica, però, violazione del’antidoping equino. 4.- Con atto del 12 novembre 2013 si costituiva in giudizio il sig. Gabriele Tibaldo, che presentava, in data 18 novembre 2012, memoria difensiva. 4.1.- La difesa del Tibaldo aderisce alla prospettazione dell’inammissibilità del ricorso, come delineata dalla Federazione. Nel merito, rileva che la sanzione è stata irrogata ai sensi della normativa domestica, insuscettibile all’evidenza di interpretazione estensiva o analogica, mentre la sanzione dell’ineleggibilità di cui all’art 53 consegue, per quanto qui interessa, alla violazione della normativa internazionale. E aggiunge che la somministrazione di un medicinale anti-infiammatorio (flunixin) allo scopo di curare una contusione all’anteriore sinistro non è in alcun modo riconducibile all’impiego di sostanze dopanti. 5.- In vista dell’udienza pubblica del 12 dicembre 2012, il Circolo Ippico Uccellina produceva memoria in cui contestava l’applicabilità dell’art. 23 delle Norme di attuazione alle controversie relative all’ammissione delle candidature (posto che la norma si riferisce alla sola reiezione e, comunque, non prevede un rimedio di natura giurisdizionale) e, quanto al merito, ribadiva l’argomentazione circa l’irrilevanza della distinzione fra sostanze bandite e medicazioni controllate, perché tutte incluse nel novero delle sostanze proibite, il cui impiego, debitamente accertato e sanzionato, comporta ineleggibilità alle cariche federali. 6.- Con ordinanza collegiale del 18 dicembre 2012, questa Alta Corte, considerato l’ambito delle contestazioni e rilevata la necessità di acquisire documenti e chiarimenti, disponeva una verificazione sugli atti della procedura elettorale, in modo da: a) acquisire, ai fini dell’interpretazione dell’art. 53 dello Statuto F.I.S.E., sia le norme statutarie precedenti alla versione del 2012, sia eventuali testi normativi corrispondenti all’attuale art. 53, sia le norme relative al doping di cavalli anteriori a quelli attuali, sia della Federazione Internazionale che della F.I.S.E.; b) accertare se gli organi competenti abbiano compiuto verifiche e si siano pronunciati sulla ineleggibilità/decadenza dei controinteressati Bicocchi e Tibaldo; c) se e con quali mezzi sia stato reso pubblico l’elenco dei candidati a Consigliere federale quote cavalieri e dirigenti; d) acquisire copia integrale dello Statuto vigente, delle relative norme di attuazione e di ogni altra disposizione che regoli rimedi e ricorsi endoassociativi. Il compito della verificazione e acquisizione veniva affidato all’avv. Alessandro Camilli, responsabile dell’Ufficio Assistenza Legale e Contenzioso CONI, successivamente coadiuvato dall’avv. Francesca Macioce. 7.- In esito alle operazioni di verifica e acquisizione dei documenti indicati dalla Corte, i professionisti ad essa delegati presentavano, in data 27 marzo 2013, una dettagliata relazione ricognitiva dei profili indicati nell’ordinanza collegiale. 8.- Nella memoria autorizzata prodotta in data 24 aprile 2013, la difesa dell’associazione ricorrente opinava, sulla scorta della menzionata relazione istruttoria, che la disciplina vigente all’epoca dei fatti comportava, per le fattispecie coinvolgenti i controinteressati, la sanzione dell’ineleggibilità a mente dell’art. 53 dello Statuto federale. Tale giudizio di riprovazione non ha subito nel tempo un’evoluzione tale da rendere irrilevante l’uso di sostanze ascrivibili alla categoria della medicazione controllata: al contrario, l’impiego di dette sostanze nell’imminenza di una gara rappresenta violazione del Regolamento sul controllo delle medicazioni e comporta ineleggibilità, come del resto è dato desumere dalla prassi pregressa della stessa F.I.S.E., che in fattispecie analoga ha respinto la candidatura alla carica di consigliere regionale di un tesserato che aveva subito una condanna per l’uso dello stesso farmaco impiegato dal Tibaldo. 9.- Per parte sua, la difesa F.I.S.E. osservava che le verifiche disposte confermano l’esistenza di un “doppio binario” e che le sostanze di medicazione impiegate non appartengono al novero di quelle dopanti. Ribadiva, inoltre, che la comprovata tempestiva pubblicazione dell’elenco del soggetti candidati alla carica di consigliere federale corrobora la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso. 10.- La difesa Tibaldo ribadiva le argomentazioni sull’inammissibilità del ricorso e sull’infondatezza delle argomentazioni di controparte. 11.- In vista dell’udienza del 23 maggio 2013, poi rinviata per ragioni di opportunità all’11 giugno 2013, le parti si scambiavano ulteriori memorie di replica. 12.- Il ricorso è stato ritualmente discusso nell’udienza dell’11 giugno 2013. Considerato in diritto 1.- Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della F.I.S.E. e ripresa da quella del sig. Tibaldo, per mancato previo esperimento del rimedio endoassociativo, individuato nella procedura disciplinata dall’art. 23 delle Norme di attuazione dello Statuto federale, la cui applicabilità, nell’ambito della presente controversia, non è stata revocata in dubbio. 1.1.- In effetti, il precitato art. 23, al n. 2, prevede che “gli eventuali ricorsi verso la reiezione della candidatura dovranno essere presentatati alla Segreteria generale della F.I.S.E. entro i tre giorni successivi alla pubblicazione delle candidature considerate regolarmente proposte sul sito internet ufficiale della Federazione”, demandando al consiglio di presidenza (organo, peraltro, non più esistente alla luce del nuovo statuto federale) il compito di decidere tempestivamente sulla validità o nullità del ricorso e comunque almeno 10 giorni prima della trasmissione del verbale di verifica al presidente dell’assemblea elettiva. La norma si riferisce alla reiezione di una candidatura; per specularità analogica, la si vorrebbe estendere alle contestazioni circa l’ammissione di candidature ritenute illegittime. Le due ipotesi non sono, però, assimilabili. La reiezione di una candidatura incide con immediatezza su un interesse individuato e si presta, pertanto, ad agevole controllo ad opera del suo titolare. La mancata previsione di rimedi immediati contro l’ammissione a candidature può anche essere opinabile e oggetto di critica sul piano della ragionevolezza e su quello logico per i rischi di una tutela ad elezioni compiute, ma costituisce una scelta in sede normativa (non oggetto di contestazione in questo giudizio), peraltro non isolata nell’indirizzo normativo statale nel campo elettorale amministrativo (v. art. 129 del cod. proc. amm, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, contenente una tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali, disposizione peraltro divergente dalla stesura del testo predisposta dal Consiglio di Stato). D’altro canto, può essere rilevato che, nel sistema delle elezioni in esame, l’ammissione rileva a compasso allargato ai fini della validità delle operazioni assembleari, senza che su di essa sia dato presumere altrettanta facilità di rilevazione e controllo. Le situazioni evocate appaiono funzionalmente diverse, sì che l’applicazione analogica della previsione in esame al caso di ammissione contestata di una candidatura appare impraticabile. 2.- Nel merito, va ricordato che la norma rilevante, l’art. 53, comma 5, dello statuto federale, sancisce l’ineleggibilità per “chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione […] delle disposizioni del regolamento della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) sul doping equino”. Sulla scorta del tenore letterale della disposizione, la difesa del sig. Tibaldo ha rilevato come quest’ultimo non sia stato sanzionato ai sensi della normativa internazionale, bensì di quella interna, sì che la pretesa causa di ineleggibilità, soggetta al principio di stretta interpretazione, risulterebbe nella specie inapplicabile. Dagli accertamenti istruttori disposti dalla Corte risulta, peraltro, che la norma consegue a previgente disposizione, la quale prescriveva l’ineleggibilità per chiunque nell’ultimo decennio avesse subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività. L’attuale formulazione dell’art. 53, comma 5, deriva da adeguamenti disposti dal C.O.N.I. in vista della necessità di assicurare l’allineamento alle discipline sovranazionali, ma non sembra sottendere la volontà di ignorare, ai fini che qui interessano, le violazioni della disciplina domestica. Tanto più che i regolamenti federali oggi vigenti, adottati entrambi in data 20 marzo 2012, sono dichiaratamente intesi a recepire le indicazioni della F.E.I. 3.- Come già rilevato, l’art. 53, comma 5, non sembra esprimere una ratio legis diversa da quella della disposizione previgente. O, per meglio dire, non fornisce alcun elemento inteso a scandire una discontinuità rispetto all’approccio pregresso, che accomunava in una valutazione di disfavore –per quel che attiene al profilo della non candidabilità a cariche federali- tutte le ipotesi di ricorso a sostanze indebite. E’ ben vero, cioè, che gli sviluppi disciplinari determinatisi negli anni recenti hanno articolato una precisa distinzione tra impiego di sostanze dopanti e ricorso illecito a prodotti farmaceutici per la cura di patologie degli animali (c.d. medicazione controllata). Ma la sopravvenuta divaricazione delle due fattispecie non sembra idonea, di per sé, a rimuovere la valutazione di disfavore, che le riguarda entrambe e, dal punto di vista formale, legittima a tutt’oggi l’applicazione della disciplina di cui al ripetuto art. 53, comma 5. Un esito diverso potrebbe essere giustificato soltanto da una revisione normativa che tracci inequivocamente una linea di demarcazione rilevante ai fini del problema, qui esaminato, della candidabilità di chi sia stato sanzionato per violazione dell’uno o dell’altro gruppo di regole. 4- Il ricorso va accolto. 5.- Sussistono giusti motivi, in considerazione della difficoltà delle questioni interpretative sollevate, per dichiarare interamente compensate le spese di lite. P.Q.M. l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ACCOGLIE il ricorso. SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2013 e del 25 giugno 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi Depositato in Roma il 27 giugno 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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