F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 27 Giugno 2013 e su www.figc.it 1.RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARTINEZ MARTIN GONZALO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI PARMA/ROMA DEL 14.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 135 del 15.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 27 Giugno 2013 e su www.figc.it 1.RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARTINEZ MARTIN GONZALO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI PARMA/ROMA DEL 14.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 135 del 15.6.2013) Con ricorso e richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., del 17.6.2013 il Parma F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 135 del 15.6.2013, con la quale era stata inflitta al calciatore Martinez Martin Gonzalo la sanzione della squalifica per 2 gare effettive in relazione al comportamento tenuto durante lo svolgimento della gara, disputata in data 14.6.2013, contro la A.S. Roma, nell’ambito del Campionato Allievi Professionisti. A sostegno della impugnazione il Parma F.C. deduceva l’assenza di condotta violenta da parte del Martinez (come riscontrabile in fotogrammi disponibili nella rete internet) il quale non avrebbe mai colpito al volto alcun giocatore della Roma A.S. La condotta del Martinez sarebbe stata da ricondurre al complessivo contesto, derivata dalla concitazione del momento e comunque mai caratterizzata da un intento violento e lesivo. La sanzione sarebbe poi da ritenere eccessiva e sproporzionata. Da qui la richiesta di riforma con riduzione della sanzione ad 1 sola giornata. Il reclamo appare infondato sotto ogni profilo. In realtà il referto arbitrale, estremamente chiaro e puntuale, non lascia ombra di dubbio sulla effettiva dinamica del comportamento tenuto dal Martinez e sul concreto verificarsi dell’episodio di un colpo al volto dell’avversario. Costituendo il predetto referto strumento privilegiato di prova, in assenza di vizi logici, non può che confermarsi la sanzione correttamente individuata dal Giudice Sportivo in quanto commisurata alla gravità reale dell’accaduto Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal Parma Football Club S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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