CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Presidente del 11 luglio 2013 promosso da: Sig. Giorgio De Giorgis / Novara Calcio SpA
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Presidente del 11 luglio 2013 promosso da: Sig. Giorgio De Giorgis / Novara Calcio SpA
I L P R E S I D E N T E
VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Giorgio De Giorgis, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della società Football Management Services Ltd nei confronti della società Novara Calcio SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1181 del 19 giugno 2013;
VISTA la rinuncia all’istanza arbitrale, con contestuale richiesta di restituzione dei diritti amministrativi versati, pervenuta in data 10 luglio 2013 dal Sig. Giorgio De Giorgis, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della società Football Management Services Ltd, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1351;
RILEVATO che l’organo arbitrale non si ancora costituito
P R E N D E A T T O
della rinuncia pervenuta dal Sig. Giorgio De Giorgis, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della società Football Management Services Ltd, all’istanza di arbitrato presentata nei confronti della società Novara Calcio SpA.
N E G A
la ripetibilità dei diritti amministrativi, da considerarsi definitivamente acquisiti con la presentazione dell’istanza di arbitrato.
Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.
Roma, 11 luglio 2013
F.to Alberto de Roberto