F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 03 Luglio 2013 (330) – APPELLO DEL SIG. SANDRO PROCACCINI (Presidente della Soc. SS Calcio Corridonia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 176 del 17.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 03 Luglio 2013 (330) – APPELLO DEL SIG. SANDRO PROCACCINI (Presidente della Soc. SS Calcio Corridonia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 176 del 17.4.2013). Con atto del 24.4.2013, il Sig. Procaccini Sandro ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 176 del 17.4.2013, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche ha inflitto allo stesso la sanzione della inibizione per mesi 8 (otto), perché, nella stagione sportiva 2011/2012, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società SSD Calcio Corridonia ed in concorso con altri soggetti, in violazione dell’art. 1, co. 1, CGS in relazione al disposto di cui agli artt. 96 NOIF, 7 e 16 Statuto, ha simulato un fittizio tesseramento, come “giovane dilettante”, del calciatore Gentili Francesco per la Società CSKA Corridonia, militante nel campionato di III categoria, per poi procedere al trasferimento, quasi simultaneo ancorché a titolo temporaneo, del predetto calciatore presso la Società Calcio Corridonia, militante nel campionato regionale di Eccellenza. Tali illeciti, si legge nel capo di incolpazione del deferimento, sono stati finalizzati ad eludere il giusto premio di preparazione maturato dalla Società US Tolentino Srl, conseguendo, di fatto, per la Società Calcio Corridonia un ingiusto vantaggio economico in ragione dei minori coefficienti determinati per il calcolo del premio di preparazione per le squadre dilettanti partecipanti al campionato di III categoria rispetto a quello fissato per le squadre dilettanti partecipanti al campionato regionale di eccellenza. Sostiene il Sig. Procaccini che la mera apposizione della propria firma sul modulo di tesseramento, in sé e per sé, non è indicativa di alcun illecito, tenuto conto, in particolare, che delle vicende legate a tale tipo di fattispecie si occupavano l’allenatore ed il dirigente che, per inciso, hanno definito il procedimento disciplinare con applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. L’appellante, nel merito, sostiene la inattendibilità delle prove orali raccolte e la lacunosità del deferimento per cui ha richiesto l’ammissione di prove testimoniali finalizzate all’accertamento della sua estraneità al tesseramento del giovane. L’appello è infondato e va pertanto rigettato. Gli elementi raccolti in fase di indagine – in particolare le dichiarazioni rese proprio dal calciatore coinvolto nei trasferimenti – consentono di ritenere raggiunta la prova della responsabilità del Sig. Procaccini per i fatti allo steso ascritti per i motivi di seguito chiariti. Il Sig. Gentili ha chiaramente riferito di essere stato contattato dalla Società Corridonia che ha proposto allo stesso un tesseramento annuale. All’iniziale colloquio con un dirigente della Società ne sono seguiti altri anche con l’allenatore, anch’egli residente nel Comune di Caldarola, il quale si è addirittura reso disponibile ad occuparsi del trasporto dello stesso al campo di allenamento, nel quale, in data 22.7.2011, il calciatore ha iniziato la preparazione con la prima squadra. Lo stesso ha poi riferito di una visita, ricevuta dopo qualche giorno presso il campeggio nel quale si trovava a passare le vacanze con la madre, in occasione della quale lo stesso allenatore ed altri dirigenti fecero sottoscrivere il tesseramento per la Soc. CSKA Corridonia (con la quale il calciatore ha chiarito di non essersi mai allenato) che avrebbe girato il prestito al Corridonia con la quale avrebbe comunque continuato la preparazione, cosa che in effetti è avvenuta dal luglio al novembre 2011. Altro elemento che concorre alla certezza della simulazione del tesseramento per la CSKA Corridonia (a parte la conferma fornita dal suo Presidente), è costituita dalla partecipazione all’attività sportiva della SSD Calcio Corridonia, senza alcuna soluzione di continuità, costituendo, infine, prova della triangolazione proprio l’intermezzo del tesseramento per la prima, della durata di un solo giorno, ed il trasferimento immediato alla seconda che lo ha immediatamente impiegato per la partita del 3.9.2011. È chiaro che le formalità che avrebbero “rotto” il legame con la US Tolentino sono sintomatiche della volontà di eludere le norme finalizzate alla legittima percezione del premio di preparazione da parte della Società di origine. La decisione della Commissione Disciplinare è pertanto corretta tenuto conto che le dichiarazioni del Sig. Gentili, in uno con la sua partecipazione all’attività sportiva della SSD Corridonia dal luglio al novembre 2011 ed al concreto interesse manifestato per il suo tesseramento, ne costituiscono il sufficientemente solido substrato probatorio perché l’illecito possa ritenersi commesso e perché sia ascrivibile al Sig. Procaccini. L’appellante, sul punto, invoca la propria esenzione da responsabilità asserendo di essersi limitato alla mera sottoscrizione di un modulo di tesseramento, peraltro predisposto da terzi, tenuto conto, altresì, che di tutte le attività legate a tale aspetto si sarebbero occupati altri dirigenti. Tali deduzioni, che rendono superflue le prove testimoniali richieste sul punto attesane anche la natura non decisiva, unite alla circostanza che il Sig. Procaccini non contesta il deferimento quanto alle finalità sottese al contegno antiregolamentare descritto nel capo di incolpazione, costituiscono la prova della imputabilità dell’illecito al reclamante, la cui sottoscrizione del modulo di tesseramento ne inquadra la responsabilità da un punto di vista propriamente sostanziale. È indubitabile che la firma apposta fa assumere la paternità del contenuto del documento al Sig. Procaccini, risultando irrilevante che la compilazione dello stesso sia attribuibile a terzi. Tra l’altro, è bene rilevare che il reclamante affida i motivi della propria estraneità alla vicenda alla mera deduzione che altri si sarebbero occupati delle questioni legate ai tesseramenti sebbene non abbia mai prospettato l’esistenza di una delega in tal senso. Tra l’altro, la stessa, quand’anche orale, non deresponsabilizza il delegante quanto agli effetti di attività discostatesi dalla normativa di settore da parte dei delegati che, di certo, non erano dotati di una completa autonomia, rendendosi necessaria, difatti, la sottoscrizione della modulistica. È poi bene rilevare che l’interesse mostrato dalla Società alla giovane promessa, spintosi al punto di seguirlo serratamente sino alla conclusione dell’accordo, e l’aggregazione sin da subito alla prima squadra (con la possibilità di impiego in gare ufficiali di una certa importanza), con la frequentazione costante del campo di allenamento, mal si concilia con l’invocata ignoranza, da parte del Procaccini, dell’esistenza stessa del giovane a fronte della attività svolta autonomamente dai dirigenti incaricati, a pena di vedere snaturato e sminuito il ruolo dallo stesso rivestito a mero esecutore delle disposizioni di detti incaricati. Il reclamo non può essere ritenuto accoglibile neanche sotto il punto di vista della rideterminazione della sanzione. Come più volte affermato da questa Commissione, la congruità del trattamento sanzionatorio è commisurata al sotterfugio utilizzato per eludere la legittima corresponsione del premio di preparazione, peraltro in modo smaccato. La stessa, inoltre, trova la sua giustificazione nella necessità di evitare che piccole realtà locali – che si adoperano con spirito di sacrificio ed abnegazione e talvolta senza risorse – vengano ingiustamente private dei mezzi alle stesse spettanti per la preziosa attività di formazione, non solo tecnica ma soprattutto dal punto di vista dei valori sportivi ed umani, di quei giovani che, di per sé ed a prescindere dalle potenzialità espresse, costituiscono la linfa vitale ed il patrimonio (non solo) sportivo tecnico nazionale e, di certo, non di quei pochi che hanno interesse ad accaparrarsene, identificando i giovani stessi solo come occasione e strumento di accrescimento economico. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa già versata.
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