F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 08 Luglio 2013 (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAULO VITOR DE SOUZA BARRETO, NICOLA BELMONTE, RAFFAELE BIANCO, MASSIMO BONANNI, SIMONE BONOMI, FRANCESCO CAPUTO, SIMONE CAVALLI, CORRADO COLOMBO, COSIMO D’ANGELO, DANIELE DE VEZZE, MARIANO MARTIN DONDA, MARK EDUSEI, MARCO ESPOSITO, LUCA FUSCO, GIANLUCA GALASSO, MASSIMO GANCI, ALESSANDRO GAZZI, JEAN FRANCOIS GILLET, STEFANO GUBERTI, VITALI KUTUZOV (KUTUZAU), SANTIAGO LADINO, DAVIDE LANZAFAME, GIOVANNI MARCHESE, ANDREA MASIELLO, ALESSANDRO PARISI, WILLIAM PIANU, IVAN RAJCIC, NICOLA SANTONI, VINCENZO SANTORUVO, VITANGELO SPADAVECCHIA, CRISTIAN STELLINI, NICOLA STRAMBELLI e la Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. del 4.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 08 Luglio 2013 (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAULO VITOR DE SOUZA BARRETO, NICOLA BELMONTE, RAFFAELE BIANCO, MASSIMO BONANNI, SIMONE BONOMI, FRANCESCO CAPUTO, SIMONE CAVALLI, CORRADO COLOMBO, COSIMO D’ANGELO, DANIELE DE VEZZE, MARIANO MARTIN DONDA, MARK EDUSEI, MARCO ESPOSITO, LUCA FUSCO, GIANLUCA GALASSO, MASSIMO GANCI, ALESSANDRO GAZZI, JEAN FRANCOIS GILLET, STEFANO GUBERTI, VITALI KUTUZOV (KUTUZAU), SANTIAGO LADINO, DAVIDE LANZAFAME, GIOVANNI MARCHESE, ANDREA MASIELLO, ALESSANDRO PARISI, WILLIAM PIANU, IVAN RAJCIC, NICOLA SANTONI, VINCENZO SANTORUVO, VITANGELO SPADAVECCHIA, CRISTIAN STELLINI, NICOLA STRAMBELLI e la Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. del 4.6.2013). La CDN, rilevato che, prima della chiusura del dibattimento, i deferiti Cristian STELLINI, Alessandro Carlo GAZZI, Simone CAVALLI, Marco ESPOSITO, Andrea MASIELLO, Nicola SANTONI, Davide LANZAFAME, Paulo Vitor De Souza BARRETO, Giovanni MARCHESE e la Società AS BARI Spa, personalmente e/o tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS; ▪ per il Sig. Cristian STELLINI, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 6 (sei) in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; ▪ per il Sig. Alessandro Carlo GAZZI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); ▪ per il Sig. Simone CAVALLI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro). ▪ per il Sig. Marco ESPOSITO, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 8 (otto); ▪ per il Sig. Andrea MASIELLO, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; ▪ per il Sig. Nicola SANTONI, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 9 (nove), in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; ▪ per il Sig. Davide LANZAFAME, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 16 (sedici) oltre all’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); ▪ per il Sig. Paulo Vitor De Souza BARRETO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 3 e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per il Sig. Giovanni MARCHESE, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 3 e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per la Società AS BARI Spa, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila), in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Cristian STELLINI, squalifica per mesi 6 (sei) in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; per il Sig. Alessandro Carlo GAZZI, squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); per il Sig. Simone CAVALLI, squalifica per mesi 4 (quattro). per il Sig. Marco ESPOSITO, squalifica per anni 1 (uno) e mesi 8 (otto); per il Sig. Andrea MASIELLO, squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; per il Sig. Nicola SANTONI, squalifica per mesi 9 (nove) in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; per il Sig. Davide LANZAFAME, squalifica per mesi 16 (sedici) oltre all’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); per il Sig. Paulo Vitor De Souza BARRETO, squalifica per mesi 3 e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); per il Sig. Giovanni MARCHESE, squalifica per mesi 3 e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); per la Società AS BARI Spa, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, oltre all’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila), in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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