F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2013 (423) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO TORTORA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Città Potenza Srl), SIMONE RASPAOLO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Città Potenza Srl), Società CITTÁ DI POTENZA Srl (già ATLETICO POTENZA) – (nota n. 8016/310pf12-13/AM/ma del 6.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2013 (423) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO TORTORA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Città Potenza Srl), SIMONE RASPAOLO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Città Potenza Srl), Società CITTÁ DI POTENZA Srl (già ATLETICO POTENZA) - (nota n. 8016/310pf12-13/AM/ma del 6.6.2013). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: - il rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo: per il Sig. Filippo Tortora, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate in gare ufficiali, da scontarsi all’atto di tesseramento per Società affiliate alla FIGC; per il Sig. Simone Raspaolo, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nelle gare di Campionato della Stagione sportiva 2013/2014; per la Società Città di Potenza Srl, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); osserva quanto segue; Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito davanti questa Commissione: - Filippo Tortora e Simone Raspaolo, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver consegnato al termine della gara Città Potenza Srl-SF Gladiator, disputata il 7 ottobre 2012 e valevole per il 6° turno del Campionato serie D, girone H, la sua maglietta di gioco nella mani di sedicenti tifosi della curva a seguito di una dura contestazione, cedendo così ad un’illegittima pretesa rivolta a lui e ad altri calciatori della stessa squadra e di fatto legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo da parte dei medesimi; - la Società Città di Potenza Srl (già ASD Atletico Potenza), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva in relazione alla suesposta condotta antiregolamentare ascritta ai propri calciatori. Il fatto Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita: 1. al termine della gara Città di Potenza Srl-SF Gladiator, disputata il 7 ottobre 2012 e valevole quale 6° turno del Campionato serie D, terminata con il risultato di 1-3, alcuni calciatori della squadra di casa ebbero a togliersi di dosso la maglia e a consegnarla a sedicenti tifosi, che li contestavano violentemente per la sconfitta patita; 2. l’istruttoria ha consentito di individuare solo due dei calciatori autori di detto gesto: Raspaolo Simone e Tortora Filippo; 3. sentito al riguardo, Raspaolo ha dichiarato che (testualmente) “..a fine partita ci recammo sotto la curva e circa 4-5 ultrà scesero dagli spalti per aggredirci con spintoni e parola, intimandoci di consegnare le magliette perché non degni di portarle, in quanto nelle ultime partite avevamo ottenuto solo risultati negativi. Gli ultrà, scesi dagli spalti si sono recati direttamente dal Vice Capitano Tortora ed hanno animatamente discusso con lui, costringendolo a togliersi la maglia. Anch’io tolsi la maglia per consegnarla.” 4. sentito al riguardo, Tortora ha dichiarato che (testualmente) “Sinceramente ricordo di aver cercato di calmare gli animi, un po’ agitati dei tifosi, in quell’occasione e verso la fine, quando tutto ormai sembrava calmo, tolsi spontaneamente anch’io la maglia per regalarla ad un tifoso sugli spalti”. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. In punto di fatto occorre rettificare quanto riferito da Raspaolo, risultando dalle immagini acquisite che fu costui a togliersi per primo la maglia e a consegnarla agli esagitati ultrà. Per converso appare inverosimile, a tacer d’altro, la volontarietà invocata da Tortora per giustificare il dono della sua maglia ad uno degli ultrà. In punto di diritto, poi, occorre richiamare il principio enunciato da questa Commissione in un caso analogo (in CU n. 66/CDN 2012/2013), secondo cui “…non può revocarsi in dubbio che il togliersi di dosso la maglia di gioco durante una gara costituisce il venir meno ai valori dello sport; non a caso il comune sentire esalta l’attaccamento ai colori sociali, tanto è vero che l’atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene definito, non solo dai propri tifosi, la bandiera. In questa precisa ottica, tradire siffatto valore travalica il significato etico del principio di lealtà, probità e correttezza di cui all’art.1 comma 1 CGS, perché tradisce il senso d’appartenenza ed offende che (tifosi, dirigenti, calciatori) in tale appartenenza crede e confida.” La circostanza che il gesto in scrutinio sia stato commesso al termine della gara, e non già durante il suo svolgimento, costituisce un’aggravante, considerato che non può venire in soccorso l’ipotesi che la condotta fosse finalizzata a scongiurare la sospensione della gara e le sanzioni che essa avrebbe generato. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, irroga: per il Sig. Filippo Tortora, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate in gare ufficiali, da scontarsi all’atto di tesseramento per Società affiliate alla FIGC; per il Sig. Simone Raspaolo, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nelle gare di Campionato della Stagione sportiva 2013/2014; per la Società Città di Potenza Srl, la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00);
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