F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 15 Luglio 2013 (405) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 7850/638pf11- 12/SP/SS/blp del 31.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 15 Luglio 2013 (405) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 7850/638pf11- 12/SP/SS/blp del 31.5.2013). Il deferimento, Con provvedimento del 31.05.2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Pietro Lo Monaco - all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. del Calcio Catania Spa - per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS, per avere “direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti con la stessa tesserati e/o ad essa direttamente riferibili, reiteratamente impedito, o comunque dato disposizioni affinché venisse impedito, al dott. D’Urso Alessio, giornalista della Gazzetta dello Sport, l’accesso in Tribuna Stampa, in Sala Stampa e nella mixzone, o in ogni caso ai siti riservati ai giornalisti, in occasione di numerosi incontri ed eventi comunque collegati alla Società Calcio Catania, svoltisi in un arco di tempo che va dal luglio 2007 al maggio 2008 (29/07/07 partita amichevole Catania – Gela; 02/09/20 gara Catania – Genova; 01/04/20 Conferenza stampa di presentazione allenatore Walter Zenga; 14/04/08 Conferenza stampa allenatore Walter Zenga a Massannunziata; 20/04/08 gara Catania – Lazio; 04/05/08 gara Catania – Reggina) negandogli di fatto l’esercizio del diritto di cronaca ed anche il regolare esercizio della propria attività giornalistica, ritenendo lo stesso D’Urso colpevole di aver scritto degli articoli poco graditi, così come succintamente descritto nella parte motiva”; - la Società Calcio Catania Spa, per rispondere – a titolo di responsabilità diretta – delle violazioni ascritte al proprio amministratore delegato Pietro Lo Monaco (art. 4 co. 1, CGS). Il Sig. Lo Monaco ha fatto pervenire, nei termini, una memoria difensiva nella quale è stato illustrato e richiesto: (i) l’accertamento della intervenuta prescrizione di tutti i fatti a esso addebitati per decorso del termine di cui all’art. 25, comma 1, lett. D) del CGS; (ii) il rigetto nel merito del deferimento per insussistenza dei fatti contestati; (iii) l’applicazione – in subordine – della sanzione nella misura del minimo edittale previsto per i fatti ascritti. Il dibattimento Alla riunione odierna, sono comparsi la Procura federale e i difensori di entrambi i deferiti. La Procura federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Pietro Lo Monaco: mesi 2 (due) di inibizione e € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda; - Società Calcio Catania Spa: € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda. I difensori di entrambi i deferiti – illustrate le rispettive prospettazioni difensive – hanno concluso per il proscioglimento dei propri assisiti, e, in subordine, per la irrogazione delle sanzioni minime. I motivi della decisione Entrambi i deferimenti sono fondati. 1 - Va anzitutto disattesa la preliminare eccezione di prescrizione dei fatti contestati dedotta dalla difesa dell’incolpato, atteso che - a mente dell’art. 25, comma 2, del CGS - l’apertura dell’inchiesta formalizzata dalla Procura Federale determina l’interruzione del termine prescrizionale. Nel caso di specie l’evento interruttivo è intervenuto anteriormente allo spirare del termine di prescrizione: la apertura della indagine risulta, infatti, formalizzata nella stagione 2011- 2012 (proc. n. 638 2011-2012), immediatamente dopo l’acquisizione (in data 29.12.2011) – attraverso la stampa - della notizia della sentenza penale di condanna emessa a carico dell’incolpato, e, dunque, anteriormente al termine della quarta stagione sportiva successiva ai fatti ascritti. 2 - Quanto al merito del deferimento, devesi rilevare come i fatti contestati dalla Procura trovino ampio e circostanziato riscontro negli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, e, in particolare, negli accertamenti compiuti in sede penale che hanno condotto il Tribunale di Catania a emettere, a carico dell’odierno incolpato Lo Monaco, sentenza di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata).Le dichiarazioni del D’Urso - circa la volontaria condotta del Lo Monaco finalizzata a impedirgli, in più occasione, l’accesso, in qualità di giornalista, agli eventi di cui al deferimento – risultano, invero, riconosciute dallo stesso incolpato in sede di interrogatorio, e confermate dalle numerose testimonianze rese in sede penale. 2.1 - Particolare rilievo assumono, in questo quadro, le dichiarazioni: - del Sig. Mannisi – giornalista – il quale in occasione della gara amichevole Catania – Gela del 29.07.07, disputata a Paternò, riferisce – per avervi assistito personalmente – come al D’Urso fu impedito l’ingresso allo stadio dall’addetto stampa del Catania (Sig.ra Evelin Trochidis), la quale espressamente dichiarava di aver ricevuto dall’incolpato espressa disposizione di non consentire l’accesso al D’Urso. Lo stesso Mannisi, inoltre, dichiara che fu lo stesso Lo Monaco – all’interno dello stadio e su espressa richiesta in tal senso formulata – a rappresentargli che “nell’occasione aveva deciso così e che dunque il D’Urso non avrebbe visto la partita”; - della addetta stampa del Catania, Sig.ra Evelin Trochidis, la quale ha confermato come il Sig. Lo Monaco avesse impartito espressa disposizione di non far accedere il Sig. D’Urso alla tribuna stampa in occasione di taluni degli eventi in questione; - del funzionario di Polizia, dott. Gambuzza, il quale ha riferito che – in occasione dell’incontro Catania – Genova del 02.09.2008 disputatosi a Catania – “i responsabili della sicurezza con atteggiamento arrogante e determinato impedivano che lo stesso (il D’Urso) accedesse alla sala stampa…. La sicurezza ribadiva che il D’Urso non era gradito alla Società”. 2.2 - Prive di pregio risultano le odierne deduzioni difensive – che evidenziano, nei fatti contestati, talune pretese contraddittorietà, e, comunque, ne deducono la ascrivibilità a circostanze occasionali idonee a escludere la sussistenza di un deliberato intento di non consentire al D’Urso l’accesso ai luoghi ad esso professionalmente riservati – alla luce dell’ampia e circostanziata ricostruzione dei fatti resa dalla sentenza di condanna sopra richiamata, che ha, peraltro, dettagliatamente escluso la verosimiglianza delle diverse ricostruzioni (mancanza di accredito del giornalista; tribuna stampa piena in ogni ordine di posto e tale da non consentire l’ingresso del giornalista) ora qui nuovamente prospettate a fondamento dei fatti accaduti e della non colpevolezza dell’odierno incolpato. Anche dalla sentenza di proscioglimento pronunciata – al termine del separato procedimento celebratosi con il rito abbreviato – nei confronti degli altri due imputati per gli stessi fatti (Magni e Pulvirenti, rispettivamente, addetto alla sicurezza e Presidente del Calcio Catania), e, invero, richiamata dalla difesa del Catania Calcio in sede di discussione orale, emerge, invero, un elemento fondamentale, di segno del tutto opposto rispetto a quello evocato dalla difesa, e, cioè, confermativi proprio della responsabilità oggi in esame. L’assenza di responsabilità penale del Magni accertata dal Tribunale è, infatti, fondata proprio sulla circostanza che egli si sarebbe limitato - senza poterne conoscere le ragioni - a dare materiale esecuzione alle tassative istruzioni ricevute dall’Amministratore Delegato (il Sig. Lo Monaco appunto). 3 - Quanto alla rilevanza disciplinare del comportamento mantenuto dal Lo Monaco, ritenuto anche dalla stessa sentenza di proscioglimento più sopra richiamata, generalmente “sindacabile se collocato nell’ambito dei rapporti di correttezza e reciproca lealtà che, in una Società evoluta, dovrebbero intercorrere tra chi esercita una attività di pubblico interesse, quale certamente è il calcio professionista, ed i mezzi di informazione”, devesi osservare come esso integri per certo la violazione dell’obbligo - incombente ex art. 1 CGS su tutti i tesserati - di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. E’ evidente, infatti, che – anche a voler concedere per mera ipotesi di astratto ragionamento, che il giornalista D’Urso avesse travalicato i limiti del diritto di cronaca e di critica – il Catania e il suo Presidente avrebbero dovuto evidentemente agire nelle sedi proprie a tutela dei loro interessi senza ricorrere all’allontanamento del giornalista dagli spazi a esso “professionalmente” destinati, con conseguente violazione del precetto generale di correttezza dell’Ordinamento sportivo. Alla affermazione di responsabilità del Sig. Lo Monaco - atteso il rapporto organico che, all’epoca dei fatti, lo legava al Calcio Catania Spa - consegue la responsabilità diretta di quest’ultima, giusta quanto previsto dall’art. 4 co. 1 CGS. 4 - In ordine alla graduazione delle sanzioni, la obiettiva gravità dei fatti riconosciuti penalmente rilevanti, la reiterazione delle condotte, e la qualità del soggetto che le ha poste in essere inducono a ritenere sanzioni eque e adeguate L’inibizione per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a carico del Presidente Sig. Lo Monaco, e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a carico del Calcio Catania. P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro rispettivamente contestate, e, per l’effetto, infligge a: - Pietro Lo Monaco: la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - Calcio Catania Spa: la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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