F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 15 Luglio 2013 (406) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl – (nota n. 7819/351pf11-12/SP/blp del 30.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 15 Luglio 2013 (406) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 7819/351pf11-12/SP/blp del 30.5.2013). Il deferimento, Con provvedimento del 30.05.2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Piero Camilli, Presidente e Legale rappresentante p.t. del US Grosseto FC Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 1, ultimo capoverso, e 9 del regolamento che disciplina il rapporto tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in occasione della gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, per avere “direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti tesserati e/o ad essa direttamente riferibili, reiteratamente impedito e posto in essere provvedimenti atti ad impedire ai giornalisti Sigg. Carlo Pellegrino, Matteo Alfieri, Giancarlo Mallarini e al fotografo Fiorenzo Linicchi l’accesso alla tribuna stampa, mediante revoca dell’accredito e ciò in quanto “colpevoli” di aver scritto articoli o “pubblicato” foto non graditi al Sig. Camilli, il quale ha omesso al contempo di dare la prescritta comunicazione del provvedimento adottato alla competente Lega, precludendo così di fatto agli stessi l’esercizio del diritto di cronaca e della loro attività di giornalisti e fotografo; - la Società US Grosseto FC Srl, per rispondere - a titolo di responsabilità diretta – delle violazioni ascritte al proprio Presidente Piero Camilli (art. 4 comma 1, CGS). I deferiti hanno fatto pervenire, nei termini, una memoria difensiva nella quale è stato illustrato e richiesto: (i) la insussistenza della contestata violazione delle norme degli accordi tra USSI e le Leghe; (ii) la carenza di legittimazione passiva del Sig. Camilli in quanto indibito all’epoca dei fatti a ricoprire cariche federali; (iii) la sussistenza di una sostanziale causa di giustificazione rappresentata dalla “necessità di salvaguardare persone e Società”; (iv) l’applicazione – in subordine – della sanzione nella misura del minimo edittale previsto per i fatti ascritti. Il dibattimento Alla riunione odierna, sono comparsi la Procura federale e il difensore di entrambi deferiti nonché, in rappresentanza della US Grosseto FC Srl, l’Amministratore Unico Ranucci. La Procura federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, e l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Piero Camilli: 3 (tre) mesi di inibizione e € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda; - Società US Grosseto FC Srl: € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda. Il difensore dei deferiti – illustrate le rispettive prospettazioni difensive – ha concluso per il proscioglimento dei propri assisiti, e, in subordine, per la irrogazione delle sanzioni minime. L’Amministratore Unico della US Grosseto FC Srl ha reso, infine, brevi dichiarazioni principalmente incentrate sulla eccessività delle sanzioni economiche richieste dalla Procura federale. I motivi della decisione Entrambi i deferimenti sono fondati. 1 - Nessun pregio rivestono, invero, le prospettazioni difensive - ribadite anche in sede di discussione – in ordine all’assenza di una effettiva violazione dell’Accordo regolamentare USSI-Leghe, e in particolare, al fatto che le norme del medesimo, più specificatamente indicate come violate, non siano attinenti alla fattispecie. E’ evidente, infatti, che il comportamento contestato – revoca dell’”accredito” con conseguente radicale esclusione di un giornalista dagli spazi a esso riservati in forza dell’Accordo intervenuto tra l’USSI e le Leghe – viola, in radice, il richiamato Accordo volto a regolamentare i “rapporti tra Società calcistiche e organi di informazione”, e che le norme correttamente individuate dalla Procura si limitano unicamente a individuare (in via quasi esemplificativa), le più significative modalità procedimentali, che risultano, anch’esse, inevitabilmente violate nel loro contenuto precettivo, a seguito di una condotta, che, come illustrato, si pone in assoluta antitesi con i presupposti, le ragioni, e i contenuti dell’Accordo richiamato. Inoltre, come in appresso meglio chiarito (v. infra p. 4), la violazione dell’art 1, 1° comma CGS sussiste per certo, anche in assenza di una formale violazione del regolamento citato. 2 - Quanto al preteso difetto di legittimazione attiva del Presidente, in quanto inibito all’epoca dei fatti contestati, rileva la Commissione che il Presidente resta tale – sotto ogni profilo, ivi compreso quello delle responsabilità societarie che conseguono al suo comportamento – anche nel corso del periodo di inibizione. Inoltre, piuttosto che il suo diritto a comparire in determinati ambienti “federali”, o la capacità di validamente compiere determinati atti, rileva la circostanza che talune condotte sono state poste in essere nella qualità di Presidente, e che le stesse hanno prodotto l’evento voluto dall’agente. 3 - Non condivisibile è, infine, la ulteriore prospettazione circa la “giustificatezza” della reazione di esclusione, asseritamente compiuta a salvaguardia dei legittimi interessi di taluni soggetti e della Società. Risulta infatti evidente che anche in presenza di condotte diffamatorie o comunque esorbitanti il diritto di cronaca e di critica e il corretto esercizio della professione giornalistica le parti avrebbero certamente potuto e dovuto agire nelle sedi competenti utilizzando efficacemente gli strumenti consentiti dall’Ordinamento tra i quali non pare contemplata la preclusione dell’accesso dei giornalisti agli spazi a questi “professionalmente” destinati. Pertanto, la Commissione ritiene eque le sanzioni indicate nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate, e, per l’effetto, infligge a: - Piero Camilli la sanzione della inibizione di mesi 1(uno) e dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); - US Grosseto FC Srl la sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it