F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 16 Luglio 2013 (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAULO VITOR DE SOUZA BARRETO, NICOLA BELMONTE, RAFFAELE BIANCO, MASSIMO BONANNI, SIMONE BONOMI, FRANCESCO CAPUTO, SIMONE CAVALLI, CORRADO COLOMBO, COSIMO D’ANGELO, DANIELE DE VEZZE, MARIANO MARTIN DONDA, MARK EDUSEI, MARCO ESPOSITO, LUCA FUSCO, GIANLUCA GALASSO, MASSIMO GANCI, ALESSANDRO GAZZI, JEAN FRANCOIS GILLET, STEFANO GUBERTI, VITALI KUTUZOV (KUTUZAU), SANTIAGO LADINO, DAVIDE LANZAFAME, GIOVANNI MARCHESE, ANDREA MASIELLO, ALESSANDRO PARISI, WILLIAM PIANU, IVAN RAJCIC, NICOLA SANTONI, VINCENZO SANTORUVO, VITANGELO SPADAVECCHIA, CRISTIAN STELLINI, NICOLA STRAMBELLI e la Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. del 4.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 16 Luglio 2013 (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAULO VITOR DE SOUZA BARRETO, NICOLA BELMONTE, RAFFAELE BIANCO, MASSIMO BONANNI, SIMONE BONOMI, FRANCESCO CAPUTO, SIMONE CAVALLI, CORRADO COLOMBO, COSIMO D’ANGELO, DANIELE DE VEZZE, MARIANO MARTIN DONDA, MARK EDUSEI, MARCO ESPOSITO, LUCA FUSCO, GIANLUCA GALASSO, MASSIMO GANCI, ALESSANDRO GAZZI, JEAN FRANCOIS GILLET, STEFANO GUBERTI, VITALI KUTUZOV (KUTUZAU), SANTIAGO LADINO, DAVIDE LANZAFAME, GIOVANNI MARCHESE, ANDREA MASIELLO, ALESSANDRO PARISI, WILLIAM PIANU, IVAN RAJCIC, NICOLA SANTONI, VINCENZO SANTORUVO, VITANGELO SPADAVECCHIA, CRISTIAN STELLINI, NICOLA STRAMBELLI e la Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. del 4.6.2013). 1) Il deferimento Con provvedimento n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. in data 4/6/2013, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1. BARRETO Paulo Vitor de Souza, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 2. BELMONTE Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 3. BIANCO Raffaele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 4. BONANNI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 5. BONOMI Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 6. CAPUTO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 7. CAVALLI Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 8. COLOMBO Corrado, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 9. D’ANGELO Cosimo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la SALERNITANA 1919 Spa; 10. DE VEZZE Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 11. DONDA Mariano Martin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 12. EDUSEI Mark, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 13. ESPOSITO Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 14. FUSCO Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SALERNITANA 1919 Spa; 15. GALASSO Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 16. GANCI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa nella s.s. 2007/2008 e per la SALERNITANA 1919 Spa nella s.s. 2008/2009; 17. GAZZI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 18. GILLET Jean Francois, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 19. GUBERTI Stefano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 20. KUTUZOV Vitali (Kutuzau), all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 21. LADINO Santiago, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 22. LANZAFAME Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 23. MARCHESE Giovanni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 24. MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 25. PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 26. PIANU William, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 SRL; 27. RAJCIC Ivan, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 28. SANTONI Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 29. SANTORUVO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 30. SPADAVECCHIA Vitangelo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 31. STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 32. STRAMBELLI Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa; 33. la Società AS BARI SPA per rispondere: A) GARA BARI-TREVISO del 11.05.2008 – s.s. 2007-2008 1 - BELMONTE Nicola, BONANNI Massimo, ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois, LANZAFAME Davide, RAJCIC Ivan, SANTORUVO Vincenzo, SPADAVECCHIA Vitangelo e STRAMBELLI Nicola, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, nonché PIANU William, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per il Treviso Football Club 1993 Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI-TREVISO dell’11 maggio 2008, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento. In particolare PIANU, per aver contattato SANTORUVO, al fine di proporgli l’alterazione del risultato della gara onde far ottenere un vantaggio in classifica al TREVISO, a fronte del pagamento di una somma di denaro; SANTORUVO per aver aderito alla proposta, fornendo il suo apporto per la realizzazione dell’accordo illecito, percependo, a tal fine, una somma di denaro, nonché per aver promosso, unitamente a RAJCIC, la detta proposta illecita presso i propri compagni di squadra; RAJCIC, per aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i compagni di squadra e occupandosi anche, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché percependo, a tal fine, una somma dl denaro; BELMONTE, BONANNI, ESPOSITO, GANCI, GILLET, LANZAFAME, SPADAVECCHIA e STRAMBELLI per aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara per tutti i tesserati suindicati, nonché per ESPOSITO , GANCI, GILLET e LANZAFAME della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara SALERNITANA – BARI del 23.05.2009, di cui nel prosieguo e, per BELMONTE ed ESPOSITO anche rispetto ad altri illeciti che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTORUVO relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 33pf11-12. 2 - CAVALLI Simone, DONDA Mariano Martin, GALASSO Gianluca, GAZZI Alessandro, LADINO Santiago, MARCHESE Giovanni, MASIELLO Andrea e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara BARI-TREVISO dell’11 maggio 2008, per come rispettivamente appresi, come meglio specificato nel deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. 3 - la Società AS BARI Spa: a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati BELMONTE Nicola, BONANNI Massimo, ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois, LANZAFAME Davide, RAJCIC Ivan, SANTORUVO Vincenzo, SPADAVECCHIA Vitangelo e STRAMBELLI Nicola. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAVALLI Simone, DONDA Mariano Martin, GALASSO Gianluca, GAZZI Alessandro, LADINO Santiago, MARCHESE Giovanni, MASIELLO Andrea e STELLINI Cristian. B) GARA SALERNITANA-BARI del 23.05.2009 – s.s. 2008-2009 4 - ESPOSITO Marco, STELLINI Cristian, SANTONI Nicola, MASIELLO Andrea, LANZAFAME Davide, GILLET Jean Francois, DE VEZZE Daniele, GUBERTI Stefano, KUTUZOV (Kutuzau) Vitali, PARISI Alessandro, GALASSO Gianluca, BONOMI Simone, CAPUTO Francesco, COLOMBO Corrado, BIANCO Raffaele ed EDUSEI Mark, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, nonché FUSCO Luca e GANCI Massimo, calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la SALERNITANA, nonché ancora D'ANGELO Cosimo, all'epoca dei fatti dirigente della SALERNITANA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SALERNITANA-BARI del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento. In particolare, ESPOSITO, SANTONI, DE VEZZE e STELLINI per aver preso contatti con FUSCO, GANCI e D'ANGELO al fine di trovare una accordo per l'alterazione del risultato della gara con corresponsione di denaro in favore dei calciatori del Bari; GUBERTI e DE VEZZE per aver portato avanti la trattativa con FUSCO fino alla sua effettiva conclusione; D'ANGELO per aver materialmente corrisposto il compenso per l'illecito consegnandolo a soggetto non tesserato, su consenso di ESPOSITO che ha provveduto poi alla divisione e distribuzione del denaro agli altri soggetti che avevano aderito all'illecito; tutti gli altri soggetti incolpati per aver aderito all'accordo illecito. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché, per ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois e LANZAFAME Davide, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008, di cui in precedenza e per ESPOSITO, GUBERTI, PARISI, STELLINI e MASIELLO A., anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTONI relativamente agli illeciti contestati nei procedimenti 1615pf10-11 e 33pf11-12 e inoltre per STELLINI relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 1075pf11-12. 5 - GAZZI Alessandro, BARRETO Paulo Vitor de Souza, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara SALERNITANA-BARI del 23 maggio 2009, per come rispettivamente appresi come meglio specificato nella parte motiva del deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. 6 - la Società AS BARI Spa: a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Marco ESPOSITO, Cristian STELLINI, Nicola SANTONI, Andrea MASIELLO, Davide LANZAFAME, Jean Francois GILLET, Daniele DE VEZZE, Stefano GUBERTI, Vitali KUTUZOV (Kutuzau), Alessandro PARISI, Gianluca GALASSO, Simone BONOMI, Francesco CAPUTO, Corrado COLOMBO, Raffaele BIANCO e Mark EDUSEI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GAZZI Alessandro e BARRETO Paulo Vitor de Souza. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati BARRETO, BELMONTE, BIANCO, BONANNI, BONOMI, CAPUTO, DE VEZZE, EDUSEI, FUSCO, GALASSO, GANCI, GAZZI, GILLET, GUBERTI, MARCHESE, PARISI, PIANU, RAJCIC, SANTORUVO, SPADAVECCHIA, STRAMBELLI e soc. BARI hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni, rilevate l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte e formulate istanze istruttorie. In particolare: - BARRETO Paulo Vitor de Souza ha rilevato l’insussistenza e l’infondatezza della violazione contestata, anche per mancanza di riscontri probatori, e chiesto il proscioglimento da ogni addebito; - BELMONTE Nicola, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto di deferimento, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e la derubricazione dell’illecito contestato, in subordine, in violazione dell’art. 1 CGS e, in ulteriore subordine, in omessa denuncia, con applicazione della sanzione ritenuta di giustizia; - BIANCO Raffaele ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale, e chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, la derubricazione dell’illecito contestato in omessa denuncia, con applicazione della sanzione ritenuta di giustizia; - BONANNI Massimo, dopo aver rilevato l’insussistenza di riscontri probatori e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da altri deferiti, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, in caso di configurazione della violazione dell’omessa denuncia, l’applicazione della sanzione ritenuta di giustizia; - BONOMI Simone ha eccepito l’insussistenza dell’illecito sportivo e chiesto la derubricazione in omessa denuncia, chiedendo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 24 CGS; - CAPUTO Francesco, dopo un approfondito esame del materiale probatorio, ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - COLOMBO Corrado, dopo aver eccepito la mancanza di prova nonché di indizi gravi, precisi e concordanti, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, in caso di configurazione della violazione dell’omessa denuncia, l’applicazione della sanzione minima; - DE VEZZE Daniele, dopo aver rilevato la carenza di riscontri probatori e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da altri deferiti, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, in caso di configurazione della violazione dell’omessa denuncia, l’applicazione della sanzione minima; - EDUSEI Mark, in via preliminare, ha chiesto la sospensione, il rinvio e/o lo stralcio della propria posizione a causa della impossibilità di presenziare al procedimento e, conseguentemente, di esercitare il diritto di difesa e, nel merito, ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - FUSCO Luca ha rilevato l’insussistenza e l’infondatezza della violazione contestata, anche per mancanza di riscontri probatori, e chiesto il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, la derubricazione dell’illecito contestato in omessa denuncia, con applicazione della sanzione minima; - GALASSO Gianluca ha contestato la prospettazione accusatoria avanzata dalla Procura federale e chiesto il rigetto di ogni addebito e,in via subordinata, la riqualificazione dei fatti sotto la specie dell’art. 1 CGS; - GANCI Massimo, dopo aver eccepito l’insussistenza di riscontri probatori e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da altri deferiti, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, in caso di configurazione della violazione dell’omessa denuncia, l’applicazione della sanzione ritenuta di giustizia; - GAZZI Alessandro ha fornito precisazioni e chiarimenti in merito alla propria posizione; - GILLET Jean Francois ha prodotto documentazione a discarico; - GUBERTI Stefano, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura federale, ha concluso chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, la derubricazione dell’illecito contestato in omessa denuncia; - MARCHESE Giovanni ha rilevato l’insussistenza e l’infondatezza della violazione contestata, anche per mancanza di riscontri probatori, e chiesto il proscioglimento da ogni addebito; - PARISI Alessandro, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto di deferimento, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, la derubricazione dell’illecito contestato in omessa denuncia, con applicazione della sanzione ritenuta di giustizia; - PIANU William, dopo aver rilevato la contraddittorietà e contestato l’attendibilità delle dichiarazioni rese da altri deferiti, nonché contestato l’omessa valutazione di altro materiale probatorio in atti, ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - RAJCIC Ivan ha rilevato l’insussistenza e l’infondatezza della violazione contestata, anche per mancanza di riscontri probatori, e chiesto il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, la derubricazione dell’illecito contestato in omessa denuncia, con applicazione della sanzione minima; - SANTORUVO Vincenzo ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta e chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, la derubricazione dell’illecito contestato in omessa denuncia, con applicazione della sanzione ritenuta di giustizia; - SPADAVECCHIA Vitangelo, contestata la ricostruzione dei fatti alla base del deferimento, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, in caso di configurazione della violazione dell’omessa denuncia, l’applicazione della sanzione minima; - STRAMBELLI Nicola, dopo un approfondito esame del materiale probatorio, ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - la Società AS BARI SPA, dopo aver rilevato, tra l’altro, la propria estraneità agli illeciti contestati, ha chiesto l’applicazione della sanzione minima. I deferiti CAVALLI Simone, D’ANGELO Cosimo, DONDA Mariano Martin, ESPOSITO Marco, KUTUZOV Vitali (Kutuzau), LADINO Santiago, LANZAFAME Davide, MASIELLO Andrea, SANTONI Nicola e STELLINI Cristian non hanno fatto pervenire memorie difensive. 3) Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi: - il Procuratore federale Palazzi, i Vice Procuratore federale Loli Piccolomini, Ricciardi, Tornatore e i Sostituti Procuratore federale Arpini, Camici, De Michele, Mormando, Pinna; - i deferiti Belmonte, Bianco, Bonomi, Cavalli, Colombo, Esposito, Gazzi, Gillet, Guberti, Kutuzov, Pianu, Rajcic, Santoruvo, Spadavecchia, Stellini e soc. Bari; - i difensori di Barreto, Belmonte, Bianco, Bonanni, Bonomi, Caputo, Colombo, De Vezze, Edusei, Fusco, Galasso, Ganci, Gazzi, Gillet, Guberti, Kutuzov, Lanzafame, Marchese, Masiello, Parisi, Pianu, Rajci, Santoni, Santoruvo, Spadavecchia, Stellini, Strambelli, nonché della soc. Bari. Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, la Commissione ha esaminato la richiesta di sospensione, rinvio o stralcio della posizione del deferito EDUSEI. Su questa ultima istanza la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 1 La CDN, vista l’istanza di rinvio, sospensione e/o stralcio della propria posizione presentata dal deferito EDUSEI; rilevato che, dalla documentazione in atti, risulta che il deferito EDUSEI non è oggi in condizione di essere parte attiva e di presenziare al procedimento e, quindi, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; preso atto che la Procura federale non si è opposta alla richiesta; P.Q.M. dispone lo stralcio della posizione del deferito EDUSEI e rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei suoi confronti.” Successivamente, i deferiti CAVALLI, ESPOSITO, GAZZI (il quale nell’occasione ha reso dichiarazioni spontanee a precisazione di quelle rese in precedenza), MASIELLO, SANTONI, STELLINI e soc. BARI hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS. Su queste ultime istanze la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 2 “La CDN, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Cristian STELLINI, Alessandro Carlo GAZZI, Simone CAVALLI, Marco ESPOSITO, Andrea MASIELLO, Nicola SANTONI e Società AS BARI Spa, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; ▪ per il Sig. Cristian STELLINI, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 6 (sei) in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; ▪ per il Sig. Alessandro Carlo GAZZI, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) oltre ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); ▪ per il Sig. Simone CAVALLI, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 3 (tre). ▪ per il Sig. Marco ESPOSITO, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 2 (due); ▪ per il Sig. Andrea MASIELLO, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 1 (uno) e € 20.000,00 (€ ventimila/00); ▪ per il Sig. Nicola SANTONI, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 9 (nove), in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; ▪ per la Società AS BARI Spa, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila), in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta così come appaiono congrue le sanzioni proposte per quanto riguarda Nicola SANTONI, Cristian STELLINI e AS BARI Spa; rilevato altresì che per quanto attiene le istanze proposte da Simone CAVALLI e Alessandro GAZZI non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 24 CGS; rilevato infine che non appaiono congrue le sanzioni proposte per Marco ESPOSITO e Andrea MASIELLO. P.Q.M la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo relativamente a Nicola SANTONI, Cristian STELLINI e AS BARI Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Nel prosieguo, la Commissione ha esaminato le istanze istruttorie proposte nel corso dellal riunione dai deferiti BELMONTE, BIANCO, BONANNI, BONOMI, COLOMBO, GALASSO, GANCI, GILLET, PARISI, SANTORUVO, SPADAVECCHIA e quelle proposte nelle memorie difensive, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 3, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 3 La CDN, in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle difese dei deferiti, alla luce delle risultanze probatorie agli atti; sentito il Procuratore federale; rilevato che: - le istanze di produzione documentale presentate dalle difese nelle memorie difensive equella presentata dalla difesa di SPADAVECCHIA nel corso dell’odierna riunione sono ammissibili, salva la successiva valutazione sulla rilevanza delle stesse; - in ordine alle istanze di audizione in contraddittorio di deferiti e di prove testimoniali presentate dalle difese va rilevato che, nel procedimento sportivo, a differenza del processo penale, la prova non si forma solo nel dibattimento. Infatti, il procedimento sportivo è di tipo inquisitorio e prevede che la prova si formi anche nella fase delle indagini e persino in altri procedimenti di tipo diverso, come quello che si svolge dinnanzi all’Autorità giurisdizionale ordinaria. Peraltro, le dichiarazioni rese nel presente procedimento dai soggetti dei quali si chiede l’esame sono intrinsecamente univoche e concordanti e, comunque, prive di elementi contraddittori. Pertanto, non appare necessaria la rinnovazione degli atti di indagine già compiuti; - in relazione alla richiesta di esame in contraddittorio delle parti del deferito GAZZI, tenuto conto che, in sede di dichiarazioni spontanee, sono emerse circostanze in precedenza negate, si ritiene opportuno accogliere l’istanza, limitatamente ai fatti di cui alla gara Bari- Treviso e, in particolar modo, alla riunione svoltasi dopo l’allenamento infrasettimanale della squadra del Bari; P.Q.M. 1) ammette la produzione documentale depositata dalle difese; 2) respinge le richieste di audizione in contraddittorio di deferiti e di prove testimoniali; 3) accoglie la richiesta di esame in contraddittorio delle parti del deferito GAZZI, nei limiti di cui alla motivazione.” A questo punto, i deferiti GAZZI, CAVALLI, ESPOSITO, MASIELLO hanno presentato nuove istanze di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS. Su queste ultime istanze la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 4, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 4 “La CDN, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Alessandro Carlo GAZZI, Simone CAVALLI, Marco ESPOSITO, Andrea MASIELLO, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS; ▪ per il Sig. Alessandro Carlo GAZZI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) oltre ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); ▪ per il Sig. Simone CAVALLI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro). ▪ per il Sig. Marco ESPOSITO, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 8 (otto); ▪ per il Sig. Andrea MASIELLO, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), in continuazione con i fatti oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” In seguito, la Commissione ha proceduto all’esame in contraddittorio delle parti del deferito GAZZI. Al termine, la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere. 4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per BARRETO Paulo Vitor de Souza, per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS: squalifica di 9 mesi; - per BELMONTE Nicola, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per BIANCO Raffaele, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per BONANNI Massimo, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per BONOMI Simone, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per CAPUTO Francesco, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per COLOMBO Corrado, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per D’ANGELO Cosimo, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 5 anni di inibizione con preclusione all’appartenenza a qualsiasi rango della FIGC; - per DE VEZZE Daniele, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per DONDA Mariano Martin, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: squalifica di 9 mesi; - per FUSCO Luca, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per GALASSO Gianluca, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: squalifica di 3 anni e 9 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante + ulteriori 3 mesi di squalifica per omessa denuncia); - per GANCI Alessandro Carlo, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 4 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante + ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo); - per GILLET Jean Francois, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 4 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante + ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo); - per GUBERTI Stefano, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per KUTUZOV Vitali (Kutuzau), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante) - per LADINO Santiago, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: squalifica di 9 mesi; - per LANZAFAME Davide, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 4 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante + ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo); - per MARCHESE Giovanni, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: squalifica di 9 mesi; - per PARISI Alessandro, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per PIANU William, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per RAJCIC Ivan, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per SANTORUVO Vincenzo, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per SPADAVECCHIA Vitangelo, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante); - per STRAMBELLI Nicola, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante). Al termine dell’intervento del Procuratore federale, i difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie conclusioni. Durante gli interventi dei difensori, in momenti diversi, i deferiti LANZAFAME, MARCHESE e BARRETO hanno presentato nuove istanze di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS. Su queste ultime istanze la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 5 e n. 6, di seguito integralmente riprodotte: “Ordinanza n. 5 “La CDN, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito Davide LANZAFAME, tramite i propri legali, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS; per il Sig. Davide LANZAFAME, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 16 (sedici) oltre all’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” “Ordinanza n. 6 “La CDN, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Paulo Vitor De Souza BARRETO e Giovanni MARCHESE, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS; ▪ per il Sig. Paulo Vitor De Souza BARRETO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 3 e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per il Sig. Giovanni MARCHESE, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 3 e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” A conclusione della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e si è riunita per la Camera di consiglio. 5) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. 5.1. Premessa Preliminarmente, la Commissione richiama ancora una volta le considerazioni generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni pubblicate, rispettivamente, sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, n. 101/CDN del 18.6.2012, n. 11/CDN del 10.8.2012, n. 12/CDN del 10.8.2012 e n. 55/CDN del 18.12.2012, ribadendo come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ricordare che: a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Bari (n. 18987/2011 R.G.N.R. e stralci a esso riconnessi), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime; b) l’attività di indagine citata costituisce la prosecuzione di quella già svolta dalla Procura della Repubblica di Bari, nell’ambito del procedimento penale sopra citato, sulla base della quale la Procura federale ha proceduto in data 25 luglio 2012 al deferimento di numerosi tesserati (def. n. 542/463pf10-11/SP/mg); c) contestualmente al richiamato deferimento n. 542/463pf10-11/SP/mg, è stato adottato il provvedimento di stralcio n. 543/463pf10-11/SP/blp del 25 luglio 2012, con il quale è stata disposta la formazione di un ulteriore fascicolo, con l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 463pf10-11 e l’apertura di un nuovo procedimento (n. 65pf11-12), nell’ambito del quale poter valutare le posizioni di soggetti, per i quali gli elementi all’epoca raccolti non avevano consentito di individuare con certezza le relative responsabilità anche, in ipotesi, a titolo di concorso con altri soggetti già deferiti, e nel quale far confluire eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare, alla luce di eventuali elementi sopravvenuti, autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e teleologico rispetto a quelle già evidenziate nel precedente deferimento, che potessero emergere nel corso delle successive indagini penali; d) la Procura federale, con istanze depositate il 16 maggio 2012 e il 12 novembre 2012, richiedeva alla Corte di giustizia federale, Sezione Consultiva, di concedere, ai sensi dell’art. 32, comma 11, CGS, la proroga dei termini di indagine del presente procedimento; e) con CC.UU. 282/CGF del 5 giugno 2012 e 108/CGF del 30 novembre 2012, la Sezione Consultiva della Corte di giustizia federale concedeva la proroga del termine delle indagini in questione; f) in data 4 gennaio 2013 (prot. Pf 7/01/2013) la Procura della Repubblica di Bari inviava alla Procura federale copia degli ulteriori atti di indagine espletati nel procedimento penale n. 8797/12-21 R.G.N.R., concernenti, in particolare, gli incontri di calcio Bari-Treviso dell’11/05/2008 e Salernitana-Bari del 23/05/2009; g) successivamente la Procura federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti. Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento: a) i fatti contestati rappresentino un quid novi rispetto a quelli contestati nel precedente procedimento disciplinare svoltosi dinnanzi agli Organi di giustizia sportiva a seguito dell’attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Bari e assumano una ulteriore e autonoma connotazione illecita; b) dai nuovi comportamenti evidenziati dagli elementi probatori sopravvenuti scaturiscano autonome figure di illecito, non coperte da giudicato; c) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità; d) emerga la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione di gare diverse; e) spesso, come è risultato nelle vicende legate al sistema delle scommesse, l’attività dei tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di soggetti non tesserati. Inoltre, la Commissione ritiene di dover ricordare come l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi del solo art. 23, comma 2, CGS non comporti una ammissione della responsabilità da parte dell’istante, né un accertamento della Commissione disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della sanzione richiesta. L’ulteriore riduzione della sanzione anche in applicazione dell’art. 24, comma 1, CGS, invece, si applica, su richiesta della Procura federale, nei casi di “ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”, con la conseguenza che, in tal caso, le dichiarazioni rilasciate dall’istante acquisiscono rilievo probatorio. Per quanto attiene alla formazione della prova va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal Codice di giustizia sportiva e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. 5.2. Le violazioni contestate Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, tenuto conto che questa Commissione ha sottoposto a un doveroso quanto attento vaglio le dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci. Di seguito vengono esaminati i comportamenti dei deferiti in relazione alle singole gare oggetto del deferimento. A) GARA BARI-TREVISO del 11.05.2008 – s.s. 2007-2008 La gara, giusta contestazione della Procura Federale, si è rivelata alterata dalla combine posta in essere da alcuni tesserati, di seguito menzionati. Allo stato, alcuni dei calciatori coinvolti nell’illecito sono stati identificati, altri potrebbero essere ancora individuati (in particolare, quelli della Soc. Treviso). La gara indicata è stata esaminata approfonditamente a seguito delle dichiarazioni Masiello, secondo il quale i calciatori del Bari Santoruvo e Rajcic si fecero promotori presso i compagni di squadra, prima della partita, dell’alterazione della stessa in favore del Treviso. Nell’occasione, a dire del Masiello, la proposta illecita venne accolta dai calciatori Belmonte, Bonanni, Esposito, Ganci, Gillet, Lanzafame, Spadavecchia e Strambelli. La partita, effettivamente, finì 1 a 0 per il Treviso e, pertanto, l’illecito ebbe modo di produrre ogni suo effetto (da qui la contestazione della relativa aggravante). In ogni caso, e indipendentemente da ogni altra considerazione sul punto, si ricorda in questa sede che l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS, ai fini dell’integrazione della fattispecie in parola, non richiede che lo svolgimento o il risultato della gara siano stati effettivamente alterati, essendo sufficienti soltanto attività finalizzate al raggiungimento del detto scopo, anche se quest’ultimo non si verifica, né che vi sia stato il riconoscimento di un premio o di un prezzo quale controvalore per la collaborazione garantita. Chiarito ciò, prima di ogni altro approfondimento circa, soprattutto, la posizione dei singoli deferiti, occorre rilevare, ai fini della valutazione delle dichiarazioni del Masiello, come le stesse siano state rilasciate dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari, nonché alla Procura Federale, in maniera del tutto spontanea (rectius: al momento della loro propalazione, la gara non risultava ancora attinta da alcuna indagine, né penale né federale). Ciò induce questo Collegio a riconoscere alle predette dichiarazioni quella intrinseca attendibilità e consistenza che ne consente l’utilizzazione. Risulta, per contro, abbastanza evidente che le dichiarazioni del Masiello, se non adeguatamente sorrette sul piano dei riscontri, non sarebbero sufficienti per l’accertamento della responsabilità dei deferiti. L’impianto accusatorio dovrà essere sostenuto da elementi e riscontri, quali la presenza di convergenti dichiarazioni di altri deferiti, che possano valorizzare quelle di Masiello. Ad avviso della Commissione nel presente procedimento disciplinare le plurime chiamate in reità, o correità, appaiono sostanzialmente convergenti, quantomeno con riferimento ai passaggi fondamentali della vicenda (ad esempio, la riunione svolta nello spogliatoio al termine dell’allenamento). Analizzando distintamente le singole posizioni, innanzitutto bisogna rilevare come i calciatori Belmonte, Bonanni, Esposito, Ganci, Gillet, Lanzafame, Rajcic, Santoruvo, Spadavecchia, Strambelli e Pianu, tutti del Bari, l’ultimo del Treviso, rispondano della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 7, CGS per avere, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e Il risultato della gara Bari-Treviso, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo indicato. Inoltre è stata contestata ai deferiti l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Andando per ordine, a Belmonte è contestato di avere aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro; conclusioni, le predette, che hanno indotto la Procura federale a chiedere la condanna del calciatore alla sanzione di anni tre e mesi sei di squalifica. Ebbene, questa Commissione ritiene di non condividere le conclusioni della Procura, poggiando le stesse, in definitiva, sulle sole dichiarazioni del Masiello, il quale, in via del tutto generica affermava in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, in data 10.07.2012: “Non ricordo quali fossero le somme pattuite per la nostra sconfitta ma l’accordo venne accettato da tutti i miei compagni ad esclusione del sottoscritto, di Marchese, di Gazzi, di Stellini e di Galasso”. Anche nell’interrogatorio reso dinanzi all’A.G., il Masiello confermava in qualche modo l’adesione del Belmonte alla proposta illecita, per quanto, in quella sede, riproponendo la generica adesione di tutti i calciatori, ad eccezione di quelli già esclusi, solo su lettura della formazione da parte del P.M., finiva con il confermare il nome di Belmonte. Quanto alle dichiarazioni del Lanzafame, le stesse, nella circostanza, non possono assurgere al livello di idonei riscontri, capaci, in quanto tali, di supportare e convalidare quanto propalato dal Masiello. E invero, nell’audizione del 4.08.2012, il Lanzafame specificava: “esisteva però nello spogliatoio un’altra fazione contraria a finalizzare l’accordo e tra questi individuo i calciatori Gazzi, Gillet e Stellini. Io e Belmonte eravamo per così dire un po’ nel mezzo”. Dichiarazione, poi, confermata nel corso dell’interrogatorio reso in data 8.08.2012, dinanzi all’A.G. di Bari: “Io e Nicola Belmonte, che eravamo due giovani che giocavano titolari, eravamo in una situazione particolare, cioè se non avessimo saputo avremmo potuto mandare a monte la loro combine”. Orbene, a parere di questo Collegio, la dichiarazione del Lanzafame resta pur sempre collocabile nel campo delle personali valutazioni cui non poter ancorare alcuna conseguenza di natura punitiva. Conseguenza, che non potrà nemmeno scaturire dalle incerte dichiarazioni dell’Esposito, il quale, in sede di interrogatorio assunto dall’A.G. in data 3.10.2012, così riferiva: “Andrea Masiello non giocò e non faceva parte della combine. Donda, Gazzi, Stellini, Infimo, Galano, Statella, Ladino e Marchese non accettarono. Belmonte penso di sì”. Al contrario, questa Commissione, esclusa l’adesione all’illecito in capo al Belmonte, ritiene comunque raggiunta la prova della conoscenza dei fatti da parte dello stesso. A tale conclusione induce anche la dichiarazione del Rajcic, il quale, in occasione dell’audizione del 28.02.2013, ricordava appunto la presenza del Belmonte negli spogliatoi, quando Santoruvo riferì “la proposta di lasciare la partita al Treviso”. In conclusione, se dagli atti non è dato rinvenire la ragionevole certezza di un coinvolgimento del deferito nell’illecito, non altrettanto può dirsi con riferimento al fatto che risulta da più parti che lo stesso ne avesse comunque ricevuto notizia; pertanto, previa riqualificazione del fatto, va derubricata la ipotesi di illecito in quella più lieve di cui all’art. 7, comma 7, CGS. La posizione del calciatore Bonanni Massimo, in qualche modo è assimilabile a quella del Belmonte (stessa contestazione, stessa richiesta di squalifica di anni tre e mesi sei da parte del Procuratore, stesse, in definitiva, considerazioni di questo Collegio). Anche in questo caso, dunque, la Commissione ritiene di non condividere la richiesta di condanna per illecito, poggiando la stessa sulle sole dichiarazioni del Masiello, il quale, in sede di audizione, in data 10.07.2012, ha dichiarato di ricordare che l’accordo venne accettato da tutti, ad esclusione dei calciatori sopra menzionati, per poi in sede di interrogatorio dinanzi all’A.G., con le stesse modalità di racconto, confermare genericamente l’adesione del Bonanni alla proposta illecita. Le dichiarazioni del Lanzafame, rese nell’audizione del 4.08.2012, rivelatrici dell’esistenza di un gruppo di “senatori” (coloro i quali avevano promosso l’illecito) all’interno del quale era inserito il Bonanni, in realtà, soltanto quattro giorni dopo, l’8.08.2012, non venivano confermate dinanzi all’A.G., sede nella quale l’incolpato, appunto, non era citato. A fronte di ciò, sulla scorta degli atti e delle stesse ammissioni del deferito (testualmente, in data 27.02.2013, in sede di audizione): “ricordo solo che nella settimana precedente la gara, Santoruvo ci avvertì che qualcuno del Treviso avrebbe potuto avvicinarci per avvantaggiarli nella gara … il discorso fu fatto all’interno dello spogliatoio … durante la settimana ci fu un chiacchiericcio tra noi compagni su questo argomento"), può ritenersi raggiunta la prova della conoscenza dei fatti da parte del Bonanni. Pertanto, nel mentre è possibile escludere con ragionevole certezza il coinvolgimento attivo del deferito e la sua partecipazione all’illecito, non altrettanto può dirsi con riferimento al fatto che risulta da più parti che lo stesso comunque avesse avuto contezza di quanto stava avvenendo, ragione per cui, previa riqualificazione del fatto, va derubricata la ipotesi di illecito in quella più lieve di cui all’art. 7, comma 7,CGS. Stessa identica posizione, quella dello Spadavecchia Vitangelo, anche quest’ultimo accusato di avere aderito all’accordo illecito e di aver percepito la relativa somma di denaro, conclusioni che hanno indotto la Procura Federale a chiedere in danno del calciatore una sanzione di anni tre e mesi sei di squalifica. Anche a carico dello Spadavecchia sussistono le sole dichiarazioni del Masiello, già riportate, essendo insufficiente il riscontro del Lanzafame, il quale, nell’audizione del 4.08.2012, si limitato a ricordare il generico avvicinamento di tutti i calciatori, finalizzato all’alterazione del risultato. Di contro, anche in maniera più esplicita, è lo stesso Spadavecchia che riconosce (v. interrogatorio dinanzi all’A.G. del 17.08.2012) di essere stato avvicinato dal Santoruvo e di essersi visto offrire del denaro “per avere perso contro il Treviso … io rifiutai con forza di accettare, in quanto … assolutamente contrario a questo tipo di cose"; non solo, poiché nella circostanza, il deferito ha anche ammesso di essere a conoscenza del fatto che “qualcuno ha preso dei soldi perché mi fu riferito dai miei compagni”. In conclusione, pur non essendovi certezza in merito alla partecipazione dello Spadavecchia all’illecito contestato, non ci si può esimere dal condannarlo per l’omessa denuncia. Ragion per cui, previa riqualificazione del fatto, va derubricata la ipotesi di illecito in quella più lieve di cui all’art. 7, comma 7, CGS. La posizione di Strambelli Nicola risulta ancora più defilata rispetto alle altre, nonostante l’accusa di avere aderito all’accordo e di aver percepito del denaro; conclusioni, quelle indicate, che hanno indotto ancora una volta la Procura federale a richiedere in danno del calciatore una sanzione pari ad anni tre e mesi sei di squalifica. Questa Commissione, persistendo nel suo percorso valutativo, ritiene di non condividere la richiesta di sanzione avanzata dalla Procura, atteso che le sole dichiarazioni del Masiello risultano prive del benché minimo riscontro. Le dichiarazioni del Lanzafame appaiono inadeguate a rivestire il ruolo che a esse si vuole attribuire. E’ vero, infatti, che nel corso dell’audizione del 4.08.2012 il Lanzafame riferiva l’avvicinamento, a uno a uno, dei calciatori, per tentare di coinvolgerli nell’illecito; resta, però, acclarata una circostanza emersa a seguito delle indagini, capace di instillare dubbi sul fatto che lo Strambelli conoscesse la prospettiva di illecito relativa alla gara in esame. In particolare, le indagini hanno chiarito che lo spogliatoio dello stadio San Nicola di Bari risultava diviso in due parti, una delle quali riservata ai giovani calciatori aggregati alla prima squadra e alle riserve (v. audizione Statella del 28.02.2013, audizione Infimo del 7.03.2013, audizione Galasso del 26.03.2013, audizione Galano del 28.02.2013, ma anche l’audizione del 5.03.2013 dello stesso Strambelli, il quale, nella occasione, teneva a sottolineare che, da giovane aggregato alla prima squadra, faceva uso dell’altra parte dello spogliatoio, restando pertanto escluso dai discorsi dei titolari). Questa Commissione, non ritenendo raggiunta la prova della partecipazione all’illecito da parte dello Strambelli, lo proscioglie da ogni addebito perché non ha commesso l’illecito. Quanto a Ganci Massimo, la sua posizione appare più compromessa rispetto alle altre sopra esaminate e il Collegio, in questo caso, ritiene di condividere le conclusioni assunte dal Procuratore federale. Diverse dichiarazioni convergenti attestano la partecipazione all’illecito da parte del Ganci. Il Masiello, prima in sede di audizione, poi dinanzi all’A.G., quindi il Lanzafame, nell’audizione del 4.08.2012, nonché l’Esposito e il Rajcic, tutti danno per acclarato il coinvolgimento del deferito. Difatti, il Rajcic ha confermato la presenza del Ganci nello spogliatoio quando Santoruvo ha chiesto ai compagni di lasciare la partita al Treviso (v. audizione Rajcic del 28.02.2013), mentre l’Esposito ha riferito, in occasione dell’interrogatorio del 3.10.2012 (pag. 11): “Ganci penso che prese i soldi"; e ancora, su domanda del P.M. diretta a conoscere i nomi di chi fosse stato il sostenitore dell’accordo (pag. 12): “penso che siano stati quelli che hanno portato avanti erano: Ganci, Santoruvo e Rajcic”. In conclusione, da quanto esposto è possibile desumere, con ragionevole certezza, il coinvolgimento attivo nell’illecito da parte del calciatore; conseguentemente ne va dichiarata la responsabilità. Per Gillet Jean Francois, questa Commissione ritiene di non condividere le conclusioni della Procura Federale, poggiando le stesse su contrastanti e non univoche dichiarazioni di taluni calciatori, dal contenuto incerto e a tratti anche supposto con riferimento ad alcune affermazioni. Quanto alle dichiarazioni di Masiello e Rajcic, la prima resta assolutamente generica, la seconda risulta non connotata da quella ragionevole certezza che in tali casi pur sempre si impone (v. audizione Rajcic del 28.02.2013: “Credo di poter individuare, se ben ricordo, tra i presenti i seguenti calciatori: Jean Francois Gillet”). Tra l’altro, le dette dichiarazioni risultano sufficientemente contrastate dall’affermazione di segno contrario del Lanzafame, il quale, nel corso dell’audizione del 4.08.2012, ha riferito della presenza di una fazione contraria all’accordo illecito, della quale avrebbe fatto parte Gillet (circostanza, poi, confermata dinanzi all’A.G. di Bari l’8.08.2012). Quanto alla dichiarazione dello Iacovelli in ordine al possibile contatto tra Pianu e Gillet, la stessa resta isolata e per nulla riscontrata. A fronte di tutto ciò, questa Commissione ritiene raggiunta la prova della piena conoscenza dei fatti da parte del calciatore Gillet, tra l’altro sul punto in qualche modo anche ammessa. Pertanto, se dagli atti non è dato rinvenire la ragionevole certezza di un coinvolgimento nell’illecito da parte di Gillet, non altrettanto può dirsi con riferimento al fatto che risulta da più parti che ne avesse comunque avuto contezza; di talché, previa riqualificazione del fatto, va derubricata la ipotesi di illecito in quella più lieve di cui all’art. 7, comma 7, CGS. La posizione di Rajcic Ivan è ancora più compromessa rispetto a quella di altri. Invero, si contesta al Rajcic di avere aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i propri compagni di squadra e occupandosi, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché percependo, a tal fine, una certa somma. Il Procuratore federale ha richiesto la squalifica del calciatore, anni tre e mesi sei, e il Collegio, in questo caso, ritiene di condividerne le conclusioni atteso che le diverse dichiarazioni che ne attestano il coinvolgimento restano difficilmente eludibili, anche perché tra di loro essenzialmente convergenti. Invero, il Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e 11.03.2013 e interrogatorio del 30.07.2012), il Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012 e interrogatorio dell’8.08.2012), l’Esposito (v. audizioni del 20.03.2013 e 3.10.2012), tutti danno per acclarata la partecipazione all’illecito del deferito. Inoltre, contribuisce all’acquisizione della ragionevole certezza non solo della partecipazione all’illecito, ma anche del ruolo importante rivestito dal Rajcic in seno all’organizzazione dello stesso, la dichiarazione resa dall’Esposito nel corso dell’interrogatorio del 3.10.2012 (pagg. 8 e 9). Sul punto, la consulenza tecnica prodotta in giudizio dalla difesa del Rajcic, per mezzo della quale si è voluto mettere in discussione la scansione temporale di tutti i passaggi dal termine della gara all’arrivo in aeroporto da parte dell’Esposito, nulla può dire con riferimento alla veridicità del racconto di quest’ultimo, proprio perché muove da situazioni e circostanze estremamente labili (tempo di raggiungimento dello spogliatoio a fine gara, tempo di vestizione, doccia, ecc.), le cui variazioni, alla fine, potrebbero risultare invece determinanti ai fini del calcolo del tempo necessario per raggiungere l’aerostazione; tra l’altro, anche nella astratta ipotesi di irrefutabilità dell’elaborato peritale, quanto al tempo necessario per giungere in aeroporto, non può non evidenziarsi che, nella circostanza, risulta sconosciuto e non riportato l’orario esatto di partenza dell’aereo, che l’Esposito, invece, ricorda essere stato, forse, “alle sette, più o meno”. Per non dire della convergenza delle altre dichiarazioni, quale quella del Lanzafame che in sede di audizione, così come dinanzi all’A.G., riferiva che il lunedì successivo alla gara, Rajcic e Santoruvo portarono i soldi che dovevano essere divisi negli spogliatoi. In conclusione, risulta evidente il ruolo attivo del Rajcic nella perpetrazione dell’illecito, ragion per cui, con ragionevole certezza, è possibile dedurne la relativa responsabilità. Anche la responsabilità del Santoruvo Vincenzo appare chiaramente accertata. Le diverse dichiarazioni che attestano il coinvolgimento del Santoruvo, invero, restano difficilmente eludibili, anche perché tra di loro essenzialmente convergenti. Invero, sia il Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio del 30.07.2012), sia il Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012 e interrogatorio dell’8.08.2012), nonché il Rajcic (v. audizione del 20.02.2013) e lo Stellini (v. audizione del 26.02.2013), ma anche il Galasso (v. audizione del 26.02.2013), lo Spadavecchia (v. interrogatorio del 17.08.2012 dinanzi all’A.G. di Bari), e per finire l’Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012 dinanzi all’A.G. di Bari), tutti danno per acclarato il coinvolgimento del deferito nell’illecito in parola. Decisive, ai fini dell’acquisizione della ragionevole certezza non solo della partecipazione all’illecito, ma anche del ruolo importante rivestito in seno all’organizzazione dello stesso, risultano le dichiarazioni convergenti del Lanzafame e dello Spadavecchia, i quali, entrambi, riconoscevano in Santoruvo il calciatore che provvide a consegnare il denaro quale premio per l’illecita collaborazione. Il ruolo attivo del Santoruvo è stato riconosciuto anche dallo stesso Gazzi, il quale, in sede di dibattimento, tramite dichiarazioni spontanee riportate in atti, ammetteva: “Santoruvo riferì di contatti da lui avuti con alcuni giocatori del Treviso circa una eventuale disponibilità a favore di quella squadra”. Ed ancora: “pur non avendo ascoltato in maniera precisa tutto quanto riferito in quell’occasione dal Santoruvo, avevo abbastanza intelligenza per intuire che qualcosa si stava muovendo in ordine ad una possibile combine per quella partita”. In conclusione, risulta accertata la partecipazione del Santoruvo all’illecito de quo. La posizione del calciatore Pianu William appare del tutto singolare, non foss’altro perché risulta esser l’unico tesserato del Treviso deferito. Al Pianu, è contestato di avere contattato il Santoruvo, al fine di proporgli l’alterazione della gara onde far ottenere un vantaggio in classifica al Treviso, il tutto a fronte del pagamento di una somma di denaro. Al termine del dibattimento, il Procuratore ha chiesto in danno del calciatore la squalifica di anni tre e mesi sei, ma questa Commissione ritiene di non doverne condividere le conclusioni, poggiando le stesse su chiamate in correità de relato, assolutamente prive di riscontro. Ed invero, il Masiello, nel corso dell’audizione del 10.07.2012, ha dichiarato testualmente: “ricordo che Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l’accordo sul risultato”; dichiarazione, non confermata in sede di interrogatorio dinanzi alla A.G. in data 30.07.2012 quando la iniziale certezza diventa una mera supposizione: “Il portavoce del Treviso secondo me era Pianu”. Lo stesso Lanzafame riferisce in proposito circostanze apprese de relato, come nell’audizione del 4.3.2013. La dichiarazione di Stellini, che dà atto di una pretesa amicizia tra Santoruvo e Pianu, resta in evidente contraddizione rispetto all’accertata precarietà dei loro rapporti personali. Pertanto, a parere di questa Commissione, può ragionevolmente affermarsi che dagli atti non è dato rinvenire alcuna certezza in ordine al coinvolgimento del Pianu nell’illecito in questione. La decisione conseguente non può che prendere atto della sua estraneità con riferimento all’illecito contestato e mandarlo prosciolto da ogni addebito. Quanto alle posizioni di Donda Mariano Martin, Ladino Santiago e Galasso Gianluca, sono tutte accomunate dalla stessa contestazione relativa alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere omesso di denunciare l’illecito alla Procura federale, per come rispettivamente appreso. Orbene, con riferimento ai detti calciatori, risulta pacifica la cognizione dei fatti e pertanto la violazione dell’obbligo loro imposto di denunciarli. Il primo, risulta attinto dalle dichiarazioni dei calciatori Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio dinanzi all’A.G.), Stellini (v. interrogatorio del 7.08.2012 e audizione del 26.02.2013), Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012 e audizione del 20.02.2013) e Lanzafame (v. audizione del 4.03.2013), i quali, tutti, gli riconoscono la consapevolezza dell’illecito, ma non la partecipazione (uno per tutti, Stellini, nel corso dell’interrogatorio del 7.08.2012: “Ricordo di avere chiesto a Gazzi e Donda cosa volessero fare per la partita con il Treviso e loro mi risposero che l’avrebbero senza dubbio giocata per vincere”). Lo stesso Lanzafame, poi, ha ricordato che il Donda si era mostrato contrario alla combine (v. audizione del 4.03.2013). Stesse considerazioni per il secondo, Ladino, anch’egli colpito dalle dichiarazioni del Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio dinanzi all’A.G.) e quelle dell’Esposito, il quale, nel corso dell’interrogatorio del 3.10.2012, inseriva il calciatore Ladino nella lista dei contrari alla combine. Altrettanto dicasi con riferimento alla posizione dell’ultimo, il Galasso, il quale, attinto dalle dichiarazioni dei calciatori Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio dinanzi all’A.G.), Stellini (v. audizione del 26.02.2013), Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012), Rajcic (v. audizione del 28.02.2013), e Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012), tutti, come per gli altri due, gli hanno riconosciuto la consapevolezza dell’illecito, ma non la partecipazione (uno per tutti, Lanzafame, che nel corso della indicata audizione, riferiva testualmente: “preciso che i calciatori Galasso e Marchese erano sicuramente al corrente dell’illecito, ma non ne erano certo i promotori”). Lo stesso Masiello, poi, ricordava dinanzi all’A.G. di Bari, riguardo alla posizione del Galasso, che lo stesso “sapeva, ma poi ha rifiutato". Dunque, con riferimento alla posizione dei calciatori Donda, Ladino e Galasso, può dirsi accertata nei loro confronti la conoscenza dell’illecito e, pertanto, la relativa obbligatorietà della denuncia, di talché, non avendovi provveduto, non possono che essere dichiarati colpevoli della violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS. Per i deferiti CAVALLI, ESPOSITO, GAZZI, LANZAFAME, MARCHESE, MASIELLO, STELLINI e Soc. BARI, è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS. B) GARA SALERNITANA-BARI del 23.05.2009 – s.s. 2008-2009 Dagli atti del procedimento emerge con assoluta certezza la sussistenza dell’illecito posto in essere per la partita Salernitana-Bari del 23/5/2009. La gara in questione fu oggetto di un accordo volto all'alterazione del risultato, poi effettivamente realizzatasi, che prevedeva il turbamento del regolare svolgimento della gara con la determinazione di un risultato di vittoria per la Salernitana, al fine di assecondare gli interessi di classifica della compagine campana. Elemento caratterizzante di questo illecito è la partecipazione a esso pressoché totale dei calciatori del Bari spinti a ciò anche dall’atteggiamento delle frange estreme della tifoseria che, essendo gemellata con la tifoseria della Salernitana, intendeva favorire la compagine avversaria per evitarne la retrocessione. Si evince pertanto un desolante quadro di totale assenza di lealtà e spirito sportivo che merita certamente di essere adeguatamente sanzionato. L’accertamento dei fatti trae spunto iniziale dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese all’A.G. da Andrea Masiello. Egli non solo rivela spontaneamente in maniera chiara e circostanziata i soggetti autori della richiesta di illecito all'interno della rosa di calciatori del Bari, individuati in quelli di maggiore esperienza e definiti significativamente gli "anziani", ma consente di ricostruire precisamente i passaggi attraverso i quali si giunse al concreto accordo per l'alterazione del risultato con l'incontro di quattro calciatori del Bari (De Vezze, Stellini, Santoni ed Esposito) con una rappresentanza della Salernitana (composta dal vice presidente D’Angelo e dai calciatori Ganci e Fusco) lungo la strada tra Bari e Salerno. Masiello descrive poi in che modo l’accordo venne comunicato ai compagni di squadra in occasione di un incontro avvenuto nella palestra della squadra annessa agli spogliatoi nella settimana precedente alla gara, specificando ulteriormente che gli unici assenti in tale circostanza erano alcuni giovani della primavera aggregati alla prima squadra e indica il movente dell'illecito attraverso la descrizione degli interessi di classifica perseguiti dalla Salernitana. Grazie alle dichiarazioni confessorie più avanti precisate si è potuto accertare che il giorno prima della gara il calciatore Guberti telefonò al capitano della Salernitana Fusco alla presenza di molti compagni in una stanza dell'albergo dove la squadra era in ritiro, per la conferma dell'accordo. Masiello descrive infine anche il momento dell'avvenuto pagamento degli importi pattuiti per la combine, con il proprio compagno di squadra Marco Esposito che, rimasto a Bari perchè infortunato, seguì la gara in televisione insieme ad A.I. e all'emissario della Salernitana D’Angelo che consegnò il denaro a risultato acquisito, confessando anche l'avvenuto pagamento dell'importo di € 7.000,00 in suo favore, da parte del calciatore Marco Esposito il giorno dopo la gara. Le dichiarazioni del Masiello, intrinsecamente logiche ed univoche, sono state reiterate in maniera conforme sia davanti all’AGO che alla Procura Federale e trovano riscontro estrinseco non solo nelle analoghe dichiarazioni rese dagli altri collaboranti Esposito, Lanzafame e Stellini (che si riscontrano anche l’una con l’altra) ma anche in ulteriori elementi probatori che esamineremo più dettagliatamente nella valutazione delle singole responsabilità. Da notare anche che la sussistenza dell’illecito è ammessa pressoché unanimemente dai deferiti molti dei quali tentano vanamente di limitare la propria responsabilità alla omessa denuncia dei fatti. Anche tale elemento va valutato come un corale riscontro alle dichiarazioni di Masiello, Esposito, Lanzafame e Stellini . Vanno valutate come riscontro anche le voci ricorrenti e concordi (definiti “chiacchiericci”) circolanti nell’ambiente ristretto della squadra del Bari e per giunta in un arco temporale di non più di tre o quattro giorni. Da ultimo, poi, la situazione di classifica di Bari e Salernitana prima della disputa della gara riscontra oggettivamente in maniera precisa le motivazioni che hanno mosso gli autori dell'illecito. Dei deferiti per questo episodio, i calciatori Masiello, Esposito, Santoni, Lanzafame, Stellini, Gazzi e Barreto hanno concordato con la Procura federale l’applicazione delle rispettive sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS definendo così la loro posizione. Resta pertanto da valutare la responsabilità degli altri deferiti. Per quanto riguarda Jean Francois Gillet, egli ha negato il proprio coinvolgimento nell'illecito sportivo, ammettendo esclusivamente di essere stato a conoscenza dello stesso e di non avere colpevolmente denunciato quanto a propria conoscenza. A suo carico gravano però le dichiarazioni dettagliate e logiche di Andrea Masiello che indica espressamente Gillet come presente alla riunione nel corso della quale Esposito, De Vezze, Santoni e Stellini hanno riferito alla squadra dell'incontro con i calciatori della Salernitana volto al raggiungimento di un accordo per l'alterazione del risultato della gara a fronte della dazione di una somma di denaro, senza reazione da parte di nessuno alla proposta. Inoltre, lo stesso Masiello riferisce espressamente della presenza di Gillet alla telefonata tra Guberti e Fusco rivolta alla conclusione del suddetto accordo. Le accuse di Masiello trovano numerosi riscontri estrinseci. Stellini conferma il coinvolgimento del compagno e riferisce di aver chiesto a Gillet di convocare la squadra per l'incontro nel corso del quale avrebbe riferito della possibilità di combine della gara. Il calciatore Kutuzov in sede di interrogatorio dinanzi all'A.G. ha espressamente riferito dell'invito di Gillet, in occasione della riunione della squadra negli spogliatoi, a non impegnarsi per vincere la gara, prospettando la possibilità che la Salernitana corrispondesse denaro per ottenere la vittoria. Kutuzov dichiara all'A.G. che, nei giorni successivi alla gara, sia Gillet che Stellini ribadirono la disponiblità del denaro in favore dei partecipanti alla combine. In effetti il Kutuzov in sede di audizione davanti alla Procura federale ha parzialmente ritrattato tali proprie dichiarazioni, ma in maniera evidentemente non credibile. Anche in dibattimento il difensore del deferito ha fatto riferimento a una imprecisa trascrizione da parte dell'A.G. di quanto da lui detto a causa di una sua dedotta difficoltà a esprimersi in italiano e ha giustificato la firma del verbale con una riferita incapacità di leggere nella nostra lingua. Ora, a parte la considerazione che in sede di interrogatorio dinanzi all'A.G. il calciatore era assistito da un difensore, non appare credibile l'affermazione sulla difficoltà di esprimersi in italiano o di leggere nella stessa lingua per un calciatore tesserato per la prima volta per una squadra italiana nel 2001 e poi ininterrottamente tesserato per compagini italiane dal 2003 e, cioè, ben sei anni prima rispetto ai fatti oggetto del presente deferimento. Le accuse nei confronti di Gillet trovano riscontro anche nelle dichiarazioni del calciatore Colombo che confessa di aver avuto percezione chiara dell'intervenuta combine nel corso della riunione in palestra alla presenza di Gillet. Lo stesso calciatore riferisce del contatto con Gillet in quanto capitano, al quale chiedeva di non giocare per non sottostare all'accordo, non ricevendo dal compagno alcuna reazione, nonostante la chiara esternazione in merito all'illecito che si andava realizzando. Anche Santoni, Bonomi e Parisi riferiscono dell’attiva partecipazione di Gillet all’incontro della palestra. Del resto le stesse dichiarazioni rese da Gillet all’A.G. e alla Procura federale costituiscono confessione della sua partecipazione alla riunione della palestra, della consapevolezza dell’esistenza delle illecite trattative e della distribuzione del compenso da parte dell’Esposito, anche se il deferito nega di aver partecipato a tale spartizione. In dibattimento la difesa del Gillet ha incentrato la discussione sulla mancanza di prova dell’effettiva ricezione di denaro da parte del deferito. Contro tale argomentazione militano però le dichiarazioni di Esposito che espressamente riferisce di aver corrisposto a Gillet la sua quota di compenso per l'illecito, circostanza di fatto in relazione alla quale il mancato ricordo in merito al concreto momento e al preciso luogo di dazione del denaro non determina la non credibilità della stessa, a fronte del tempo trascorso e del pagamento di un elevato numero di soggetti per la combine. Peraltro, si osserva che l’eventuale mancata percezione di un compenso in denaro, rilevante in sede penale, è di per sè assolutamente ininfluente ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato al deferito. L’art. 7, comma 1, CGS punisce infatti “ il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica “. Trattasi con tutta evidenza di un illecito disciplinare “di pericolo” aggravato dall’evento ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7 CGS. In tale contesto normativo aver percepito o meno un compenso in denaro non è elemento necessario per la realizzazione della fattispecie. Va infine ricordata la posizione di grande prestigio all’interno della squadra del capitano Gillet che induce a ritenere logicamente altamente improbabile che l’accordo si potesse perfezionare senza il suo assenso. Il calciatore De Vezze ha negato decisamente qualsiasi proprio coinvolgimento nella combine e ha ammesso solo ed esclusivamente di essere stato presente all'incontro con i calciatori e il dirigente della Salernitana volto alla conclusione della combine. Il De Vezze ha affermato però di aver seguito i compagni senza sapere dove intendessero portarlo e ha descritto una sua veemente reazione nel momento in cui il motivo dell'incontro gli divenne chiaro. La presenza del De Vezze all'incontro nella stazione di servizio è confermata da tutti i presenti all'incontro stesso, oltre che da Masiello. Appare del tutto inverosimile quanto sostenuto dal De Vezze sulla non conoscenza della destinazione e del motivo dell'incontro. Sarebbe del tutto illogico condurre a un incontro per concordare un illecito un soggetto della cui partecipazione alla combine non si è certi. Inoltre, Lanzafame indica De Vezze quale protagonista attivo delle telefonate intercorse con il calciatore Fusco della Salernitana unitamente al compagno Guberti, con la specificazione particolarmente significativa della rassicurazione fornita proprio da De Vezze in merito all'utilizzo di una utenza intestata a terza persona per effettuare tali chiamate. Lanzafame riferisce della presenza del De Vezze anche in occasione della telefonata del giorno precedente alla gara a Fusco, riscontrando sul punto analoga dichiarazione di Masiello. Le dichiarazioni del Masiello in ordine alla presenza di De Vezze e del suo ruolo attivo nell’ambito della riunione con i compagni di squadra nella palestra sono riscontrate da quelle di Bonomi e Kutuzov (in relazione alla cui parziale ritrattazione si fa riferimento a quanto già evidenziato con riguardo alla posizione di Gillet). Infine, sia Esposito che A.I. indicano in De Vezze il soggetto che dal ritiro pre gara del Bari aveva fornito loro, rimasti a Bari, le rassicurazioni e la conferma dell'avvenuta conclusione dell'accordo. Gli stessi Esposito e A.I. riferiscono anche della dazione al De Vezze della parte di compenso di sua spettanza. Il deferito Guberti ha negato nella maniera più decisa ogni responsabilità. A suo carico, però, gravano molteplici dichiarazioni accusatorie. Masiello riferisce di una telefonata il giorno prima della gara tra Guberti e Fusco rivolta alla conclusione dell'accordo, alla presenza di molti compagni. Lo stesso Masiello riferisce i particolari della distruzione del telefono utilizzato a opera dello stesso Guberti la mattina della gara, presenti solo loro due, e ancora dell'abitudine di Guberti di utilizzare più SIM e più telefoni. Gli elementi addotti sul punto dalla difesa del deferito sono privi di valenza probatoria. E’ evidente, infatti, che non avrebbe alcun senso che le SIM dedicate a contatti clandestini fossero nominalmente intestate al Guberti e fossero conosciute da tutti. A cosa servirebbero se il loro utilizzatore fosse noto (o anche solo conoscibile) a tutti? Masiello trova riscontro in Lanzafame che indica chiaramente in Guberti, unitamente a De Vezze, l'autore delle telefonate a Fusco, la mattina della gara, per la conclusione definitiva dell'accordo. In ordine alla partecipazione del Guberti alla riunione nella palestra con i compagni di squadra nel corso della quale era stato rivelato l'approccio degli emissari della Salernitana, le dichiarazioni del Masiello sono riscontrate anche da quelle di Bonomi. Da ultimo, Esposito riferisce che proprio Guberti, unitamente a Masiello, gli aveva chiesto di recarsi all'incontro con gli emissari della Salernitana; riferisce inoltre della dazione al Guberti della sua quota di compenso per la combine. In sostanza ben quattro voci processuali collocano Guberti nei passaggi nodali della trattativa illecita, indicandolo anche quale terminale finale, unitamente a De Vezze, della conclusione dell'accordo. La posizione del calciatore Kutuzov è stata già in parte esaminata valutando le responsabilità di Gillet. Il Kutuzov ha ammesso di aver partecipato alla riunione negli spogliatoi con i compagni di squadra, in occasione della quale è stato rivelato al gruppo il contatto con gli emissari della Salernitana. Ha riferito all'A.G. di aver ricevuto un esplicito invito da parte di Gillet a non impegnarsi per vincere la gara, facendo espressamente riferimento alla possibilità che la Salernitana corrispondesse del denaro per ottenere la vittoria. Come già detto, in sede di audizione dinanzi alla Procura federale ha ritrattato sul punto riferendo che l'alterazione del risultato in favore della Salernitana doveva determinarsi soltanto per assecondare la volontà dei tifosi del Bari gemellati con quelli campani, ma la sua ritrattazione non è credibile per le ragioni esposte nell’ambito dell’esame della posizione Gillet. Il Kutuzov ha ammesso, comunque, di aver profuso nel corso della gara un impegno minimo, così come i suoi compagni, e in tal modo ha sostanzialmente confessato di aver consumato l'illecito, sia pure adducendo una diversa motivazione (che peraltro collide con tutte le emergenze del presente procedimento). Nel corso del dibattimento la difesa del Kutuzov ha concentrato le sue argomentazioni solo sulla asserita mancanza di prova della percezione di un compenso in denaro, circostanza che, come già sottolineato, è di per sé irrilevante ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato. Per quant’altro le dichiarazioni accusatorie del Masiello in ordine alla presenza alla riunione in palestra del Kutuzov sono riscontrate da quelle di Bonomi. Inoltre, il Masiello riferisce della presenza del compagno anche in occasione della telefonata il giorno prima della gara tra Guberti e Fusco. Infine, Esposito riferisce di aver consegnato anche a Kutuzov la quota di sua spettanza del provento dell'illecito. Il calciatore Parisi ha negato la propria partecipazione a qualsiasi attività connessa all'alterazione del risultato della gara, anche a livello meramente conoscitivo. Anche in questo caso la fonte principale di accusa è costituita dalle dichiarazioni rese dal Masiello il quale ha espressamente affermato che il Parisi era presente all'incontro in palestra avente ad oggetto la rivelazione dei contatti con gli emissari della Salernitana. Tali dichiarazioni univoche, reiterate, logiche e concordanti trovano riscontro esterno in quelle rese sul punto sia da Stellini che da Bonomi. Masiello indica poi in Parisi uno dei compagni presenti alla telefonata tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara. Inoltre, Lanzafame dichiara che Parisi era tra quelli che premevano affinchè si giungesse alla combine e lo individua anche tra coloro che erano presenti ai contatti della mattina della gara. Infine, Esposito indica Parisi tra i percettori di una parte del prezzo dell'alterazione del risultato. Pure il calciatore Galasso ha negato la propria partecipazione a qualsiasi attività connessa all'alterazione del risultato della gara, anche a livello meramente conoscitivo. Al contrario, Masiello ne rivela la presenza all'incontro avvenuto nella palestra per informare i calciatori coinvolti dei contatti con gli emissari della Salernitana. Le dichiarazioni sul punto del Masiello sono univoche, reiterate, logiche e concordanti. Esse trovano puntuale riscontro esterno nelle dichiarazioni rese da Stellini e Bonomi. Masiello, inoltre, indica in Galasso uno dei compagni presenti alla telefonata intercorsa tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara. Infine, Esposito individua in Galasso uno dei percettori del prezzo dell'alterazione del risultato della gara. Il calciatore Bonomi confessa di aver partecipato alla riunione nella palestra nel corso della quale venne rivelato il contatto con gli emissari della Salernitana e ammette anche che il proprio compagno Stellini in tale occasione propose la combine a fronte della dazione di una somma di denaro. Lo stesso Bonomi sostiene però di aver manifestato il suo dissenso. Tale affermazione non ha trovato alcun riscontro ed è smentita dalle dichiarazioni sul punto del Masiello. Per di più Bonomi ammette anche di essere stato presente in occasione della telefonata il giorno prima della gara tra Guberti e Fusco, confermando così quanto sostenuto da Masiello, anche se afferma di non essersi reso conto del tenore della telefonata e di non saper spiegare il motivo per il quale si trovasse nella stanza nella quale era riunita la squadra. La circostanza appare del tutto incredibile anche alla luce del fatto che della combine si era ampiamente parlato nel corso dell’incontro in palestra e che comunque la sua esistenza era conosciuta praticamente da tutta la squadra. Infine, va ricordato che Esposito indica anche Bonomi tra coloro che percepirono un compenso per l'alterazione del risultato della gara. Il calciatore Caputo ha negato la propria partecipazione a qualsiasi attività connessa all'alterazione del risultato della gara, anche a livello meramente conoscitivo, riferendo di utilizzare abitualmente una parte separata dello spogliatoio, nella quale prendevano posto i giovani. Tale circostanza, tuttavia, appare irrilevante in quanto è pacifico che la riunione in questione avvenne in palestra. Del resto, ben tre compagni (Masiello, Stellini e Bonomi) lo smentiscono riferendo della sua partecipazione alla riunione. Il Caputo ha sostenuto che all’epoca si sarebbe estraniato dalla vita della squadra in ragione di un infortunio che lo avrebbe costretto ad allenarsi separatamente e sottoporsi a sedute di fisioterapia. Sta di fatto che il Caputo ha giocato l’intero secondo tempo della partita in questione; pertanto egli era parte integrante della rosa e, quindi, naturale destinatario della proposta di illecito. Infine, anche Caputo viene indicato da Esposito tra coloro che ricevettero un compenso per l'alterazione del risultato della gara. Il calciatore Bianco ha negato ogni partecipazione all’illecito anche a livello meramente conoscitivo, riferendo che si allenava in orari differenziati rispetto alla squadra in quanto in precarie condizioni fisiche, tanto da essere stato convocato all'ultimo momento, a suo giudizio per completare la panchina in assenza di calciatori disponibili. Sta di fatto però che Bonomi ha dichiarato di avere un ricordo preciso della partecipazione di Bianco all'incontro in palestra avente ad oggetto la rivelazione dei contatti con gli emissari della Salernitana. Da notare che il Bianco nella gara in questione era a disposizione e venne portato in panchina anche se non fu schierato in campo. Appare quindi dirimente rispetto alla posizione del Bianco la dichiarazione di Esposito che lo indica quale percettore della quota di sua spettanza del prezzo dell'alterazione del risultato della gara. Passando a esaminare la posizione dei tesserati della Salernitana, entrambi i calciatori Fusco e Ganci hanno ammesso esclusivamente di essere stati presenti all'incontro nella stazione di servizio con i calciatori del Bari Stellini, Esposito, De Vezze e Santoni, giustificando la propria presenza con l'inganno che avrebbe posto in essere a loro danno il dirigente della loro Società di appartenenza D'Angelo Cosimo. In particolare, i due deferiti sostengono di essere stati condotti all'incontro da D'Angelo con la scusa che avrebbero dovuto incontrare i tifosi del Bari gemellati con quelli della Salernitana. Tale tesi appare del tutto illogica e inverosimile. Per quale motivo due calciatori di rilievo della squadra, alla vigilia di un incontro determinante per la salvezza e per giunta in ,tarda serata dovrebbero accettare di affrontare un viaggio per incontrare i tifosi della squadra avversaria? Ed è ancor più inverosimile che un soggetto che intende concludere un accordo illecito con i calciatori della squadra avversaria si faccia accompagnare da due persone che nulla sanno dell'oggetto dell'incontro, con il rischio non solo di pregiudicare la conclusione dell'accordo stesso ma anche di vedere denunciato l’illecito ai competenti Organi di giustizia. E’ evidente che tutti i partecipanti all’incontro non solo erano al corrente del tentativo di combine in corso ma ne furono di fatto i promotori. Peraltro, che Fusco e Ganci fossero perfettamente consapevoli dell’effettivo scopo dell’incontro clandestino è confermato dalle concordanti dichiarazioni di Esposito, Stellini e Santoni che individuano in Fusco e nel compagno Ganci due interlocutori attivi nella discussione per giungere all'accordo sull'alterazione del risultato. Del resto, Fusco era il capitano della Salernitana e Ganci aveva giocato la precedente stagione sportiva nel Bari. Quindi, entrambi i soggetti costituivano garanzia di affidabilità per conoscenza diretta e/o per rilievo nella squadra. Infine, a ulteriore e definitiva riprova del pieno coinvolgimento del Fusco nell’illecito contestato, militano le concordanti, coerenti e reiterate dichiarazioni di Masiello, Lanzafame e A.I. che lo indicano quale interlocutore delle telefonate con Guberti e De Vezze. Per quanto attiene Ganci, è Stellini a fornire un ulteriore elemento probatorio allorchè significativamente riferisce della necessità della propria presenza all'incontro perchè proprio Ganci, suo compagno di squadra nel Bari nella stagione sportiva precedente, voleva la sua personale garanzia, in quanto l'anno prima Stellini stesso si era opposto alla combine della gara Bari-Treviso. Tale particolare rivela la piena consapevolezza del Ganci del motivo dell'incontro e la sua fattiva partecipazione a esso. Va notata anche la palese contraddizione tra le dichiarazioni di Santoni, allorchè riferisce che il Ganci si sarebbe allontanato con lui avviando un discorso sul Bari che sarebbe durato circa venti minuti, e quelle del Ganci stesso, il quale invece afferma che, una volta compreso il tenore dell'incontro, si sarebbe ritirato in auto con il compagno Fusco. Per quanto riguarda il deferito Cosimo D’Angelo il quadro probatorio è particolarmente chiaro e inequivocabile. Il dirigente della Salernitana, infatti, è indicato unanimemente da tutti gli altri protagonisti dell'illecito come presente all'incontro nella stazione di servizio, finalizzato a concordare la combine. Fusco e Ganci, da un lato, e De Vezze, Stellini, Esposito e Santoni, dall'altro, dichiarano che, in occasione dell'incontro, fu proprio tale dirigente a cercare di trovare attivamente l'accordo, dapprima facendo leva sul gemellaggio delle tifoserie e, poi, sulla dazione di denaro. Esposito in sede di interrogatorio dinanzi all'A.G. riconosce il D’Angelo in fotografia e lo indica come colui che, unitamente ad A.I., ha assistito a casa sua alla gara e ha consegnato il denaro prezzo della combine a risultato acquisito. Va infine considerato che il D’Angelo non ha fornito alcuna argomentazione difensiva tenendo una significativa condotta noncurante durante tutto il corso del procedimento disciplinare. Resta da valutare la posizione del deferito Colombo. Questa Commissione osserva che a suo carico gravano significativi elementi probatori. E’ vero, però, che dagli atti emerge anche la prova positiva di una sua condotta attiva che contraddice l’ipotesi di partecipazione all’illecito. Colombo riferisce di aver manifestato al capitano della squadra Gillet la volontà di non prendere parte a una gara combinata. Tale circostanza viene confermata da Gillet. Inoltre, Caputo riferisce che Colombo in sede di riunione tecnica esternò la volontà di non scendere in campo con una squadra non motivata. Anche il giovane calciatore Infimo è testimone di un'arrabbiatura dello stesso Colombo, sia pure senza riuscire a precisarne la motivazione. Pertanto, se appare certo che Colombo fosse pienamente al corrente della combine, la prova sulla sua partecipazione attiva all’illecito è resa contraddittoria dalla prova della condotta sopra descritta che esprime la chiara volontà di dissociarsi dai compagni. A fronte di tale contraddittorietà questa Commissione ritiene di dover derubricare la violazione contestata al Colombo in quella prevista dall’art. 7, comma 7, CGS con le derivanti conseguenze sul piano sanzionatorio. In conclusione, va accolto il deferimento nei confronti di Gillet Jean Francois, De Vezze Daniele, Guberti Stefano, Kutuzov Vitali, Parisi Alessandro, Galasso Gianluca, Bonomi Simone, Caputo Francesco e Bianco Raffaele, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per il Bari, Fusco Luca e Ganci Massimo, calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Salernitana, nonchè di D'Angelo Cosimo, all'epoca dei fatti dirigente della Salernitana, che vanno tutti dichiarati responsabili della violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS così come rispettivamente contestati. Colombo Corrado, invece, va dichiarato responsabile della violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, così qualificati i fatti a lui ascritti. 6) La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), poiché i fatti risalgono ad epoca antecedente alla modifica del CGS, si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni di cui all’art. 19 , comma 1, CGS. Tuttavia la Commissione ritiene che la sanzione base debba essere equiparata ai mesi 6 previsti come minimo edittale nel nuovo testo dell’articolo 7. 7) La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro, assumano specifico rilievo: - quanto a BELMONTE: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008, così derubricata l’originaria incolpazione; - quanto a BIANCO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANABARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a BONANNI: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara BARITREVISO del 11.05.2008, così derubricata l’originaria incolpazione; - quanto a BONOMI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a CAPUTO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a COLOMBO: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009, così derubricata l’originaria incolpazione; - quanto a D’ANGELO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a DE VEZZE: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara BARITREVISO del 11.05.2008, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a DONDA: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara BARITREVISO del 11.05.2008; - quanto a FUSCO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANABARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a GALASSO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, e la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008; - quanto a GANCI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008 e all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti; - quanto a GILLET: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANABARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, e la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008; - quanto a GUBERTI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a KUTUZOV: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a LADINO: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara BARITREVISO del 11.05.2008; - quanto a PARISI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara SALERNITANABARI del 23.05.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a RAJCIC: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a SANTORUVO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara BARITREVISO del 11.05.2008, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara; - quanto a SPADAVECCHIA: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008, così derubricata l’originaria incolpazione. Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi espressamente previsti dalla normativa. 8) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione: A) proscioglie dagli addebiti contestati: - PIANU William; - STRAMBELLI Nicola; B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni, con decorrenza dal giorno 8 luglio 2013, data di pubblicazione del relativo C.U. n. 2/CDN (2013/14): - a BARRETO Paulo Vitor De Souza: squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - a CAVALLI Simone: squalifica per mesi 4 (quattro); - a ESPOSITO Marco: squalifica per anni 1 (uno) e mesi 8 (otto); - a GAZZI Alessandro Carlo: squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); - a LANZAFAME Davide: squalifica per mesi 16 (sedici) oltre all’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); - a MARCHESE Giovanni: squalifica per mesi 3 e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) - a MASIELLO Andrea: squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00; - a STELLINI Cristian: squalifica per mesi 6 (sei); - a SANTONI Nicola: squalifica per mesi 9 (nove): - alla AS BARI Spa Società: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila); C) infligge le seguenti sanzioni: - a BELMONTE Nicola: squalifica per mesi 6 (sei); - a BIANCO Raffaele: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a BONANNI Massimo: squalifica per mesi 6 (sei); - a BONOMI Simone: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a CAPUTO Francesco: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a COLOMBO Corrado: squalifica per mesi 6 (sei); - a D’ANGELO Cosimo: inibizione per anni 4 (quattro); - a DE VEZZE Daniele: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a DONDA Mariano Martin: squalifica per mesi 6 (sei); - a FUSCO Luca: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a GALASSO Gianluca: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 7 (sette); - a GANCI Massimo: squalifica per anni 4 (quattro); - a GILLET Jean Francois: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 7 (sette); - a GUBERTI Stefano: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a KUTUZOV Vitali: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a LADINO Santiago: squalifica per mesi 6 (sei); - a PARISI Alessandro: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a RAJCIC Ivan: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a SANTORUVO Vincenzo: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - a SPADAVECCHIA Vitangelo: squalifica per mesi 6 (sei).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it