F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013 (357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MEHEMET HYSA (all’epoca dei fatti Presidente di fatto della Soc.ASD Aquanera Comollo Novi), E DELLA SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI ▪ (nota N.7308/504 pf11-12/AM/ma del 15.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013 (357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MEHEMET HYSA (all’epoca dei fatti Presidente di fatto della Soc.ASD Aquanera Comollo Novi), E DELLA SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI ▪ (nota N.7308/504 pf11-12/AM/ma del 15.5.2013). Il Deferimento Con atto del 15 maggio 2013 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Mehemet Hysa, Presidente di fatto della Società ASD Aquanera Comollo Novi per avere violato, in costanza di un provvedimento di inibizione irrogatogli nella stazione sportiva 2008-2009, violato l'art. 1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, tenendo un comportamento minaccioso, intimidatorio e vessatorio nei confronti dei calciatori Andrea Capristo, Davide Della Bianchina e Alberto De Vecchi, al fine di convincerli, contro la loro volontà, a sottoscrivere la dichiarazione liberatoria degli emolumenti dovutigli e non corrisposti dalla Società, per consentirgli l’inserimento nelle liste di svincolo relative ai trasferimenti nel periodo invernale. - ASD Aquanera Comollo Novi a titolo di responsabilità diretta, at sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte at proprio legate rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare a seguito della nota in data 29/11/11, con la quale il Segretario della FIGC, Antonio Di Sebastiano, trasmetteva alla Procura due note, rispettivamente del 15/11/2011 e del 22/11/2011, a firma del Dott. Matteo Sperduti, fiduciario dell’Associazione italiana calciatori, il quale, nell’interesse dell’intera rosa dei calciatori della Società ASD Aquanera Comollo, segnalava irregolari comportamenti della predetta Società nei confronti dei tesserati e, in particolare, denunciava che la Società minacciava i calciatori di non inserirli nelle liste di svincolo per il mercato di dicembre se non previa sottoscrizione da parte dei medesimi della dichiarazione liberatoria relativa ai crediti per rimborso spese vantati nei confronti della stessa. La Procura esperiva un’ampia attività istruttoria nel corso della quale provvedeva all’audizione di alcuni calciatori tesserati per la predetta Società, quali Andrea Capristo, Davide Della Bianchina, Alberto de Vecchi, Luca Palazzo e Roberto Mele ed acquisiva il verbale di interrogatorio reso dal sig. Mehemet Hysa nella procedura proc. 186 pf 11/12, culminata con il CU n. 46/CDN. All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 (uno) per Mehemet Hysa e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società ASD Aquanera Comollo Novi. Nessuno é comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Dai documenti depositati dalla Procura (in particolare dalle deposizioni testimoniali doc. nn. 6, 7, e 8 allegati al deferimento) risulta che effettivamente il deferito Mehemet Hysa, presidente di fatto della Società ASD Aquanera Comollo Novi, ha posto in essere i comportamenti illeciti di seguito descritti. In particolare, le testimonianze rese dai calciatori Andrea Crapisto, Davide Della Bianchina e Alberto de Vecchi, evidenziano che il deferito Mehemet Hysa, al fine di non corrispondere il rimborso delle spese sostenente dai calciatori condizionava l’inserimento dei calciatori nelle liste di svincolo relative ai trasferimenti nel periodo invernale alla rinuncia da parte dei medesimi al rimborso delle spese (calciatori De Vecchi e Della Bianchina), o poneva in essere delle minacce verbali sempre al fine di ottenere la quietanza liberatoria dal rimborso delle spese (calciatore Crapisto). La circostanza che l’Hysa pretendeva la firma della quietanza liberatoria dal rimborso delle spese quale condizione per consentire l’inserimento nelle liste di svincolo trova, inoltre, conferma anche nelle dichiarazioni del calciatore Luca Palazzo. Il deferito Hysa all’epoca dell’accaduto, era, inoltre, il presidente di fatto della Società avendo egli stesso confessato di svolgere tale ruolo per l’impedimento a ricoprire in via ufficiale l’incarico di presidente derivante dal provvedimento di inibizione triennale irrogatogli nella stagione sportiva 2008-2009 (interrogatorio reso nel proc.186 pf 11/12, culminato con il CU n. 46/CDN). Sussiste, pertanto, la violazione da parte dell’Hysa dell'art. 1 commi 1 e 5 del CGS. Dalla responsabilità del legale rappresentante discende, inoltre, la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società deferita. ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: - per Mehemet Hysa, quale Presidente di fatto della Società ASD Aquanera Comollo Novi, inibizione di anni 1 (uno); - per la Società ASD Aquanera Comollo Novi, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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