F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013). (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013
(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).
(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).
Con nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013 la Procura federale della FIGC, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all’epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il Dirigente della Società medesima, Sig. Simone Grillo per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, per non avere assicurato al calciatore Roberto Longo ed altri suoi colleghi la continuità dell’attività sportiva ed avere vietato loro di consumere i pasti ed usufruire degli alloggi nelle strutture convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito; la Società SS Milazzo Srl, per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascritte al Presidente Giuseppe Peditto e al Dirigente Simone Grillo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS. Con ulteriore nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, la Procura federale della
FIGC, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all’epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il Dirigente della Società medesima, Sig. Simone Grillo per rispondere il Peditto della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver compiuto, direttamente o per interposta persona, all’inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del CGS per non aver risposto alle convocazioni programmate innanzi al Collaboratore della Procura federale; il Grillo della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver compiuto, all’inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, così come succintamente descritto nella parte motiva;
la SS Milazzo Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente all’epoca dei fatti, al proprio collaboratore e/o comunque a tutti i soggetti che hanno svolto attività per essa rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CGS. I difensori di Grillo e della Società SS Milazzo Srl hanno fatto pervenire, a mezzo fax, presso la segreteria di questa Commissione, un’istanza di differimento dell’odierna udienza, motivata da pregressi impegni professionali improrogabili. Il rappresentante della Procura federale non si é opposto all’eventuale differimento. La Commissione disciplinare, rilevata la assenza di documentazione idonea ad attestare l’invocato legittimo impedimento a comparire all’odierna riunione, rigetta la suddetta istanza e dispone procedersi oltre. Preliminarmente la Procura federale ha chiesto la riunione dei procedimenti in epigrafe e ha concluso chiedendo la conferma dei deferimenti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Giuseppe Peditto: la inibizione di anni 3 (tre) e mesi 8 (otto);
- per Simone Grillo: la inibizione di anni 2 (due) e mesi 2 (due);
- per la Società SS Milazzo Srl: l’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).
La commissione dispone il rinvio in prosecuzione dell’udienza al 31 luglio 2013, ore 14 per le sole conclusioni dei deferiti.
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