• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013
(408) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 7940/1064 pf12-13/SP/blp del 26.6.2013).
(409) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 7939/1017 pf12-13/SP/blp del 31.5.2013).
(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 62/1261 pf12-13/SP/blp del 3.7.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013
(408) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 7940/1064 pf12-13/SP/blp del 26.6.2013).
(409) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 7939/1017 pf12-13/SP/blp del 31.5.2013).
(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 62/1261 pf12-13/SP/blp del 3.7.2013).
La Procura federale della FIGC, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione l’Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl Signor Matteo Dellera per rispondere:
- della violazione dell’art. 10, comma 3 CGS, in relazione all’art. 90, comma 2 delle NOIF e all’art.85, Lett. C), Par. VI), Punto 1) NOIF, per non avere depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2013, come prescritto dalle norme Figc.
- della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle relative ritenute Irpef e contributi Inps, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata. Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei tre procedimenti per connessione soggettiva. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 7 (sette) nei confronti di Matteo Dellera e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza nei confronti della Società, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per i mancati previsti adempimenti nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- Matteo Dellera: l'inibizione di mesi 7 (sette);
- Società AS Casale Calcio Srl: la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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(408) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 7940/1064 pf12-13/SP/blp del 26.6.2013).
(409) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 7939/1017 pf12-13/SP/blp del 31.5.2013).
(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 62/1261 pf12-13/SP/blp del 3.7.2013)."