F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013 (415) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), TIZIANO LUCIANI (Calciatore), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 7952/891 pf12-13/AM/ma del 4.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 18 Luglio 2013 (415) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), TIZIANO LUCIANI (Calciatore), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 7952/891 pf12-13/AM/ma del 4.6.2013). La Procura federale della FIGC, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della ASD Civitavecchia 1920, all’epoca dei fatti Signor Cosimo Adriano Clemeno, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) per aver omesso di depositare l’accordo economico con il calciatore Tiziano Luciani presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione; il calciatore Tiziano Luciani per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) per aver omesso a sua volta di depositare l’accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. A titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex articolo 4, comma 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, nonché al calciatore, la Procura ha deferito anche la Società citata. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Cosimo Adriano Clemeno, della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Tiziano Luciani, e della ammenda di € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00), nei confronti della Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per l’inadempimento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società, al calciatore e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - Cosimo Adriano Clemeno: l'inibizione di mesi 6 (sei); - Tiziano Luciani: squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali; - ASD Civitavecchia 1920: ammenda di € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00).
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