F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (417) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ABRUZZESE (all’epoca dei fatti Legale rappresentante con delega della Soc. SSD Fortis Trani Srl), KOEN PAUL BRACK (calciatore attualmente svincolato) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 8008/1004pf12-13/AM/ma del 5.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (417) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ABRUZZESE (all’epoca dei fatti Legale rappresentante con delega della Soc. SSD Fortis Trani Srl), KOEN PAUL BRACK (calciatore attualmente svincolato) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 8008/1004pf12-13/AM/ma del 5.6.2013). Il fatto storico dal quale ha avuto origine il deferimento, peraltro non in contestazione, è stato dimostrato in maniera esaustiva attraverso quanto è emerso in sede di vertenza economica di primo e secondo grado. La Fortis Trani, società appartenente alla LND, ha stipulato e sottoscritto con il calciatore Sig. Koen un accordo economico che però nessuna delle parti ha provveduto a depositare secondo le modalità e nei tempi indicati dall’art. 94 ter c. 2 NOIF. All’inizio della riunione odierna i deferiti Paolo Abruzzese e la Soc. SSD Fortis Trani Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Paolo Abruzzese e la Società SSD Fortis Trani tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Paolo Abruzzese sanzione della inibizione per mesi sei, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi quattro; pena base per la Società SSD Fortis Trani, sanzione dell’ammenda di € 6.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.330,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per il calciatore Koen Brack Paul. La CDN, letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dal difensore del calciatore, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare dell’incolpato e l’applicazione al Sig. Koen Brack Paul della sanzione di due giornate di squalifica da scontarsi in gare di Campionato, mentre l’Avv. Sperduti ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito, osserva quanto segue. La normativa regolamentare impone il deposito degli accordi economici, che quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. In via primaria l’obbligo del deposito dell’accordo economico è posto a carico del sodalizio ma se esso non adempie è sul calciatore che si trasla il dovere di depositare tale accordo nel termine disposto dalla vigente normativa regolamentare . Il Sig. Koen però non ha rispettato tale obbligo e questa sua omissione concretizza una violazione disciplinare, consistente nell’appalesare un atteggiamento negligente che comporta la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS come si evince dalla scarna ma univoca giurisprudenza di questa Commissione. Pertanto il Sig. Koen deve essere dichiarato responsabile dell’illecito disciplinare contestato. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Paolo Abruzzese mesi 4 (quattro) di inibizione; - SSD Fortis Trani Srl ammenda di € 4.330,00 (quattromilatrecentotrenta/00). Accoglie il deferimento e dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Koen Brack Paul infliggendo allo stesso la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare di Campionato.
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