F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA GIANLUCA PIOVAN (calciatore già tesserato per la Soc. GSD Capriatese oggi ASD San Felice Gladiator e successivamente con la Soc. AC Cernusco), MARIO CIPRIANI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. GSD Capriatese) E DELLA SOCIETA’ ASD SAN FELICE GLADIATOR già GSD CAPRIATESE (nota n. 8042/227pf12-13/AM/ma del 6.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA GIANLUCA PIOVAN (calciatore già tesserato per la Soc. GSD Capriatese oggi ASD San Felice Gladiator e successivamente con la Soc. AC Cernusco), MARIO CIPRIANI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. GSD Capriatese) E DELLA SOCIETA’ ASD SAN FELICE GLADIATOR già GSD CAPRIATESE (nota n. 8042/227pf12-13/AM/ma del 6.6.2013). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 6 giugno 2013 nei confronti di: Andrea Gianluca Piovan per avere pattuito per le sue prestazioni di calciatore con il Presidente della Società ASD San Felice Gladiator già GSD Capriatese per la stagione sportiva 2010 – 2011 la complessiva somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00) da pagarsi per €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00), come da accordo economico regolarmente depositato e per €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in nero, e ciò in violazione dell’art. 94 NOIF in relazione all’8 del CGS commi 6 e 11; e dell’art. 1 comma 1 per esposto una situazione non veridica alla Commissione Accordi Economici della FIGC; Mario Cipriani, all’epoca dei fatti Presidente della ASD San Felice Gladiator già GSD Capriatese, per avere pattuito con il calciatore Andrea Gianluca Piovan per la stagione sportiva 2010 – 2011 per le sue prestazioni di calciatore la complessiva somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00) da pagarsi per €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00), come da accordo economico regolarmente depositato e per €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in nero, e ciò in violazione dell’art. 94 NOIF in relazione all’8 del CGS commi 6 e 11; e dell’art. 1 comma 1 per aver esposto una situazione non veridica alla Commissione Accordi Economici della FIGC; la ASD San Felice Gladiator già GSD Capriatese, la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato a seguito della sottoscrizione di un Accordo Economico diverso da quello effettivamente concordato; All’inizio della riunione odierna il Sig. Mario Cipriani, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mario Cipriani, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Mario Cipriani sanzione della inibizione per mesi sei, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi quattro;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Dario Perugini, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione del seguenti sanzioni: - Andrea Gianluca Piovan: squalifica per mesi tre; - ASD San Felice Gladiator: 1 punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 ed ammenda di €. 15.000,00. Preso atto che nessuno è presente all’odierna udienza per la Società deferita che non ha neppure depositato in giudizio alcuna memoria difensiva; Ascoltato di persona il calciatore Andrea Gianluca Piovan il quale ha assunto di non aver percepito alcuna somma in nero ma che la Società si era semplicemente mostrata disponibile a coprire un debito assunto in precedenza dal Piovan nei confronti dei propri familiari per l’importo di €. 4.500,00 e che comunque all’esito di tutta questa vicenda la Società non gli avrebbe mai corrisposto le somme pattuite per intero; Considerato che sui rapporti economici intercorsi tra il giocatore e la Società si è già pronunciata la Commissione Accordi Economici con decisione 19 settembre 2012 divenuta definitiva in quanto non impugnata da alcuna delle parti e che dunque non è più possibile discutere di detti rapporti; Rilevato che dalla lettura di detta decisione emerge evidente che l’accordo economico regolarmente depositato ammonta a soli 7.500,00 euro, mentre pari importo era stato pattuito in nero tra le parti; Valutato che la mancata impugnazione della decisione della Commissione Accordi Economici va considerata come implicito riconoscimento di responsabilità del calciatore e della Società che ne risponde in persona del Presidente (che ha patteggiato la propria sanzione) e per responsabilità oggettiva; Considerata la particolarità della situazione, si ritengono eque la sanzione per il calciatore di giorni 40 di squalifica e per la Società di 1 punto di penalizzazione da scontarsi in classifica generale nella stagione sportiva 2013/2014 e dell’ammenda di €. 5.000,00. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione al Sig. Mario Cipriani. In accoglimento del deferimento irroga al calciatore Andrea Gianluca Piovan la Sanzione della squalifica per giorni 40 (quaranta) e alla Società ASD San Felice Gladiator (già GSD Capriatese) la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi in classifica generale nella stagione sportiva 2013/2014 e dell’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).
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