F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS GERVASI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Foligno Calcio Srl), SERGIO FINCATTI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Mantova FC Srl), ANGELO ANTONIO RANUCCI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl) E DELLE SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO Srl, MANTOVA FC Srl e L’AQUILA CALCIO 1927 Srl (nota n. 7146/5pf12-13/SS/mg del 9.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS GERVASI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Foligno Calcio Srl), SERGIO FINCATTI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Mantova FC Srl), ANGELO ANTONIO RANUCCI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl) E DELLE SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO Srl, MANTOVA FC Srl e L’AQUILA CALCIO 1927 Srl (nota n. 7146/5pf12-13/SS/mg del 9.5.2013). Il “Regolamento per l’accesso all’area del Calcio Mercato 2012/2013”, dettato dalla FIGC, avente natura di “atto federale” con efficacia vincolante per tutti i tesserati, la cui violazione, per quel che si dirà, costituisce il presupposto del presente deferimento, autorizza il suddetto accesso solo alle persone che abbiano i seguenti requisiti: i consiglieri di amministrazione, i direttori generali, i direttori sportivi ed i segretari delle società professionistiche e delle società retrocesse dal campionato di seconda divisione 2011/2013; i direttori sportivi iscritti nell’elenco speciale dei direttori sportivi della FIGC; gli agenti dei calciatori iscritti nell’albo istituito dalla FIGC ed in possesso del tesserino rilasciato dalla Commissione Agenti Calciatori, nonché gli agenti di nazionalità estera appartenenti all’elenco agenti consultabile sul sito FIFA; gli allenatori di prima e di seconda categoria, nonché di altre categorie, ma solo se accreditati da società professionistiche con pass temporaneo; i calciatori muniti di pass temporaneo; gli avvocati in numero di uno per ogni calciatore, muniti di delega da quest’ultimo rilasciata, accompagnata da fotocopia del documento identificativo del delegante, previa esibizione del tesserino di appartenenza all’Ordine degli Avvocati; i legali rappresentanti delle società dilettantistiche muniti di pass temporaneo, ma solo se accreditati da società professionistiche. Il “Regolamento”, che disciplina anche per i giornalisti l’accesso al calcio mercato, pone in evidenza il divieto di accesso e comunque di partecipazione alle trattative per il trasferimento dei calciatori a carico dei soggetti sottoposti a provvedimenti inibitori degli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso che qui interessa veniva accertato che allo svolgimento della sessione estiva del calcio mercato 2011/2012 risoluzioni delle partecipazioni del 21 e 22 giugno 2012 e del calcio mercato 2012/2013 sessione estiva dell’11 e 13 luglio, 29 e 31 agosto 2012, tenutosi presso l’Atahotel Executive di Milano, avevano preso parte, senza averne titolo, i Sigg.ri: Loris Gervasi, dirigente della Società Foligno Calcio Srl, che in data 31 agosto 2012 si era accreditato con la qualifica non veritiera di consigliere; Sergio Fincatti, vice direttore generale della Società Mantova FC Srl, che in data 31 agosto 2012 si era accreditato con la qualifica non veritiera di direttore generale; ed infine Angelo Antonio Ranucci, tesserato per la Società L’Aquila, che era sottoposto a provvedimento di inibizione in corso nei giorni 21 e 22 giugno 2012, durante i quali era stata riscontrata la sua presenza nell’area suddetta. In conseguenza di siffatto accertamento, la Procura Federale, con atto datato 9 maggio 2013 deferiva Loris Gervasi, Sergio Fincatti e Angelo Antonio Ranucci, ai quali contestava la violazione ai primi due dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento, al terzo dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 2 del Regolamento ed all’art. 22 comma 8 CGS. Deferiva altresì le Società di rispettiva appartenenza (Foligno Calcio Srl, Mantova FC Srl, L’Aquila Calcio 1927 Srl) per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma secondo CGS. All’inizio della riunione odierna i deferiti Sergio Fincatti, Angelo Antonio Ranucci e la Soc. Mantova FC Srl, in proprio e tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Sergio Fincatti, Angelo Antonio Ranucci e la Soc. Mantova FC Srl hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Fincatti, sanzione della inibizione per giorni trenta, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni venti; pena base per il Sig. Angelo Antonio Ranucci, sanzione della inibizione per giorni quarantacinque, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni trenta; pena base per la Società Mantova FC Srl sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. I deferiti Loris Gervasi e la Soc. Foligno Calcio Srl non hanno controdedotto. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Loris Gervasi l’inibizione di giorni trenta, per la Società Foligno Calcio Srl l’ammenda di € 1.500,00, per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl l’ammenda di € 3.000,00. È altresì comparsa la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, a mezzo di proprio dirigente munito di procura a comparire, la quale ha eccepito l’insussistenza della responsabilità che le è stata contestata, in quanto il Ranucci aveva partecipato alla sessione del calcio mercato a titolo personale e non nell’interesse della Società, da cui si era peraltro di fatto allontanato per tesserarsi presso altra Società di categoria superiore. Ha depositato documentazione afferente il proprio assunto. La Commissione osserva quanto segue. Pacifica la vigenza all’epoca dei fatti del Regolamento di che trattasi, il cui testo risulta allegato al deferimento, è provata la partecipazione del Gervasi alle sessioni del calcio mercato, nelle circostanze di luogo e di tempo riportate nello stesso deferimento. Altrettanto pacifica, perché documentalmente provata, è l’insussistenza in capo allo stesso Gervasi (dirigente della Società Foligno Calcio Srl), che si era accreditato il 31 agosto 2012, della qualifica che gli avrebbe permesso, ove fosse stata sussistente, di partecipare di pieno diritto a dette sessioni, di guisa che la contestata violazione appare del tutto fondata. Le ragioni esposte dalla Società L’Aquila risultano inconferenti, atteso che il Ranucci all’epoca del fatto risultava tesserato per la Società deferita e che la sua presenza nell’area del calcio mercato gli era preclusa dal provvedimento di inibizione, che gravava sullo stesso. Soccorrono tuttavia giusti motivi per infliggere alla Società L’Aquila Calcio 1927 Srl una sanzione pecuniaria inferiore al chiesto, in considerazione del fatto che il Ranucci una volta reso edotto della propria incompatibilità, aveva immediatamente abbandonato il luogo di che trattasi. Alla accertata violazione dei deferiti consegue ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, la sussistenza della responsabilità di natura oggettiva contestata alle Società, che vanno pertanto sanzionate come da dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Sergio Fincatti inibizione per giorni 20 (venti); - Angelo Antonio Ranucci inibizione per giorni 30 (trenta); - Mantova FC Srl ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti residue sanzioni: a Loris Gervasi l’inibizione di giorni 30 (trenta), alla Società Foligno Calcio Srl l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00, alla Società L’Aquila Calcio 1927 Srl l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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