F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 7992/932pf12-13/AM/ma del 5.6.2013). (424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8187/1155pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8166/1156pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8180/1154pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (454) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8430/1173pf12-13/GT/dl del 19.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 19 Luglio 2013 (418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 7992/932pf12-13/AM/ma del 5.6.2013). (424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8187/1155pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8166/1156pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8180/1154pf12-13/AM/ma dell’11.6.2013). (454) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NARDO’ CALCIO (nota n. 8430/1173pf12-13/GT/dl del 19.6.2013). La Procura Federale della FIGC, esaminati gli esposti trasmessi dalla Lega Nazionale Dilettanti ed a conclusione delle relative indagini, con cinque lettere n.7992/932 del 5 giugno 2013, n. 8166/1156 - n. 8180/1154 - n. 8187/1155 dell’11 giugno 2013, n. 8430/1173 del 19 giugno 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il signor Enzo Russo, presidente e legale rappresentante della società ASD Nardò Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. ed all’art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme, poste a carico della società, a seguito delle decisioni del Collegio Arbitrale (per l’allenatore Alessandro Longo) e della Commissione Accordi Economici (per i calciatori Giorgio Politano, Alex Vetrugno, Andrea Manco e Alessandro Leopizzi). A titolo di responsabilità diretta, ex art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la società ASD Nardò Calcio. In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura, i cinque procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, in quanto riguardano la stessa persona e la stessa fattispecie. Nel merito, gli addebiti mossi alla società e al suo presidente e legale rappresentante trovano riscontro nelle norme del CGS concernenti i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali. In tutti i cinque casi in esame infatti non è stato provveduto, nei termini di trenta giorni dalla notifica delle delibere sotto riportate, alla corresponsione delle somme di denaro dovute in forza di regolari accordi economici vigenti per la stagione sportiva 2011/2012; in particolare: - allenatore Alessandro Longo, euro 23.277 (delibera C.A. n. 20/23 del 16-02-2013); - calciatore Alex Vetrugno, euro 6.800 (decisione n. 122/C.A.E. del 15-04-2013); - calciatore Giorgio Politano, euro 2.150 (decisione n. 142/C.A.E. del 23-04-2013); - calciatore Andrea Manco, euro 6.950 (decisione n. 163/C.A.E. del 23-04-2013); - calciatore Alessandro Leopizzi, euro 5188 (decisione riportata nel C.U. della C.A.E. n. 151 del 14-12-2012). Quest’ultimo peraltro, attraverso una transazione bonaria con la società, ha rilasciato dichiarazione liberatoria per la somma di euro 2700, pagata con assegno bancario risultato non esigibile per difetto di provvista. Tutte le suddette decisioni risultano formalmente notificate ma la società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto entro i termini, a parte l’assegno non coperto rilasciato al Leopizzi, assimilabile a tutti gli effetti al mancato pagamento del dovuto. Quanto sopra concretizza per la società illecito disciplinare consistente nell’inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al presidente per il rapporto di immedesimazione organica nonché alla società stessa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. Nel corso dell’udienza del 18 luglio 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 30 (trenta) nei confronti di Enzo Russo, presidente e legale rappresentante, e di 5 (cinque) punti di penalizzazione per la società Nardò Calcio da scontarsi nella stagione 2013/2014, nel campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 17.500,00 (diciasettemilacinquecento/00). É altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale ha considerato la richiesta della Procura federale eccessiva, anche alla luce della suddetta riunione dei procedimenti e del relativo principio della continuazione, che in altre circostanze sarebbe stato alla base della determinazione delle sanzioni irrogate. Questa Commissione, nel rilevare che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l’addebito mosso dalla Procura Federale risulta incontrovertibilmente provato, giudica sanzionabile la società nonché la condotta ascrivibile al presidente. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, tenendo altresì conto che trattasi di cinque inadempimenti riuniti per connessione, che comunque rientrano in un unico disegno violativo del Presidente della Società, per i quali si ritiene di applicare l’istituto della continuazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge le seguenti sanzioni: - Enzo Russo, Presidente e legale rappresentante della ASD Nardò Calcio: l’inibizione di mesi 24 (ventiquattro); - ASD Nardò Calcio la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, nel campionato di competenza.
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