F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 22 Luglio 2013 (339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RUSSO, VITALE DI DOMENICO, GIOVANNI BARATTO, GIUSEPPE TREMATERRA, FELICE BIANCOLINO, ANGELO COCCIARDO (Calciatori), ITALO FARINELLA, GIOVANNI DE MICCO (Presidente ASD CTL Campania), ROSARIO CAMPANA (Allenatore ASD CTL Campania), ASD CTL CAMPANIA, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, ASD PROGREDITUR MARCIANISE, FARMACIA MADDALONI, ASD MATERA CALCIO – (nota n. 6868/493pf12-13/AM/ma del 29.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 22 Luglio 2013 (339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RUSSO, VITALE DI DOMENICO, GIOVANNI BARATTO, GIUSEPPE TREMATERRA, FELICE BIANCOLINO, ANGELO COCCIARDO (Calciatori), ITALO FARINELLA, GIOVANNI DE MICCO (Presidente ASD CTL Campania), ROSARIO CAMPANA (Allenatore ASD CTL Campania), ASD CTL CAMPANIA, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, ASD PROGREDITUR MARCIANISE, FARMACIA MADDALONI, ASD MATERA CALCIO - (nota n. 6868/493pf12-13/AM/ma del 29.4.2013). Con nota del 29 aprile 2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori: 1) Vincenzo Russo, in qualità di calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASD CTL Campania, per rispondere della violazione dell'art. 7, comma 1, del CGS perché a seguito dell'illecita e accettata proposta corruttiva effettuata dal calciatore Di Domenico Vitale commetteva atti univocamente ed inequivocabilmente diretti non solo all'alterazione dello svolgimento della gara ASD Matera - ASD CTL Campania del 22.12.2012 ma anche del relativo risultato, avendo lo stesso determinato un calcio di rigore a favore della squadra avversaria al tredicesimo minuto del primi tempo quando il risultato era ancora sullo zero a zero; il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere a), b), d), l), m) n) e o); 2) Vitale Di Domenico, all'epoca dei fatti tesserato per la SSD Puteolana 1902 Internapoli, per rispondere della violazione dell'art. 7, comma 1, per aver offerto la somma di Euro 3.000,00= al calciatore Russo Vincenzo, affinché quest'ultimo provocasse un calcio di rigore entro il 20' del primo tempo, così compiendo atti univocamente ed inequivocabilmente diretti all'alterazione dello svolgimento della gara ASD Matera – ASD CTL Campania del 22.12.2012, il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere d) e o); 3) Italo Farinella, ex art. 1, comma 5, non tesserato, ma avendo agito nell'interesse della Società Matera Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 7, comma 1, per aver offerto la somma di Euro 5.000,00= al calciatore Baratto Giovanni, affinché quest'ultimo provocasse un calcio di rigore entro il 20' del primo tempo, così compiendo atti univocamente ed inequivocabilmente diretti all'alterazione dello svolgimento della gara ASD Matera - ASD CTL Campania del 22.12.2012, il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere c), f) e o); 4) Giovanni De Micco e 5) Rosario Campana, nella rispettiva qualità di Presidente ed allenatore della ASD CTL Campania, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS perché, essendo venuti a conoscenza delle proposte illecite ricevute dai propri calciatori e pur avendone la possibilità ed il dovere, omettevano di informare senza indugio la Procura federale provvedendo a denunciare i fatti tardivamente, soltanto dopo la disputa dell'incontro, il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere g), h) e o); 6) Giovanni Baratto e 7) Giuseppe Trematerra nella qualità di calciatori all'epoca dei fatti tesserati per la Società ASD CTL Campania per rispondere della violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS perché il primo contattato da Farinella Italo tramite il calciatore Cocciardo Angelo riceveva al fine indicato dal Farinella la promessa della somma di Euro 5.000,00=; Trematerra Giuseppe contattato dal sedicente e non identificato “Gaetano” riceveva al fine indicato dal predetto la promessa della somma di Euro 2.000,00=, entrambi omettevano di informare senza indugio la Procura federale dell'offerta illecita, ma provvedendo a denunciare i fatti tardivamente, soltanto dopo la disputa dell'incontro, il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere a), b), c), e), f) e o); 8) Felice Biancolino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASG Progreditur Marcianise e 9) Angelo Cocciardo, tesserato per la Società Farmacia Maddaloni all'epoca dei fatti, per la violazione degli articoli 1, comma 1 e 7, comma 7, per avere rispettivamente messo in contatto il calciatore Russo Vincenzo con il calciatore Di Domenico Vitale ed il secondo per avere messo in contatto il calciatore Baratto Giovanni con Farinella Italo e per avere entrambi omesso di informare senza indugio la Procura federale dell'offerta illecita di cui erano venuti a conoscenza, il tutto, come meglio descritto nella parte motiva alle lettere c), d), l) e o); nonché le Società calcistiche: 10) La Società ASD CTL Campania per rispondere del comportamento tenuto dal Presidente e dall'allenatore e dai propri calciatori, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS; 11) La Società SSD Puteolana 1902 Internapoli per rispondere del comportamento tenuto dal proprio calciatore Di Domenico Vitale, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS; 12) La Società ASD Progreditur Marcianise per rispondere del comportamento tenuto dal proprio calciatore Biancolino Felice, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del CGS; 13) La Società Farmacia Maddaloni, per rispondere del comportamento tenuto dal proprio calciatore Cocciardo Angelo, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS; 14) La Società ASD Matera Calcio per rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 5, a titolo di responsabilità presunta per i comportamenti corruttivi posti in essere da Di Domenico Vitale e da Farinella Italo (ex art. 1, comma 5, del CGS). - A sostegno del deferimento, la Procura federale asserisce e documenta di aver ricevuto e protocollato un fax in data 24.12.2012, spedito il giorno prima, pure indirizzato in copia al Presidente della LND rag. Carlo Tavecchio, a firma “dei dirigenti calciatori e tecnici della Società ASD CTL Campania”(primo firmatario il Signor Giovanni De Micco, che si qualifica come Presidente, cui seguono altre 20 firme senza identificazione dei ruoli) nel quale, in relazione alla gara tra ASD Matera E ASD CTL Campania, disputata a Matera il giorno 22.12.2012, appartenente a girone H della Serie D, conclusasi con il punteggio di due reti a zero a favore della Società ospitante, si segnalava un illecito sportivo al fine di alterarne il regolare andamento. In particolare venivano riassunti tre specifici episodi corruttivi. Il primo sarebbe stato riferito al Presidente dal calciatore Giovanni Baratto già in data 19.12.2012 e riguardava la proposta fatta a tale calciatore dal Signor Italo Farinella, ex direttore sportivo di varie Società campane, che gli avrebbe offerto la somma di Euro 5.000,00= se avesse provocato un calcio di rigore a favore della Società ASD Matera entro i primi venti minuti della gara e che lo avrebbe informato che identica condizione illecita era stata attivata alcune settimane prima in occasione della gara disputata a Pozzuoli tra le Società Puteolana Internapoli e Matera, effettivamente decisa da due reti nei primi minuti di gara. Il secondo sarebbe emerso la sera prima della gara, durante il ritiro, alle ore 22,00 circa, allorché il calciatore Vincenzo Russo avrebbe riferito al medesimo Presidente, alla presenza dell'allenatore Signor Rosario Campana, che il Signor Vitale Di Domenico, calciatore tesserato per la Puteolana Internapoli gli avrebbe offerto la somma di Euro 3.000,00= qualora avesse provocato un calcio di rigore a favore dell'ASD Matera nei primi venti minuti della gara. Anche il terzo episodio sarebbe emerso nella medesima occasione in quanto il calciatore Giuseppe Trematerra avrebbe riferito di aver ricevuto a sua volta altra proposta corruttiva da ignoto al telefono, poi ribaditagli di persona da soggetto genericamente identificato come “Gaetano”, sempre relativa alla causazione di un calcio di rigore a favore della Società ospitante nei primi venti minuti della gara dietro compenso. Il fax prosegue spiegando che tutte e tre le proposte sarebbero state subito rifiutate dai calciatori destinatari delle stesse, con la specificazione che effettivamente al 13' minuto del primo tempo, quando la gara era ancora sullo zero a zero, il calciatore Vincenzo Russo, con un intervento “scomposto”, aveva provocato l'assegnazione di un calcio di rigore a favore dell'ASD Matera, toccando il pallone con una mano in situazione di scarso equilibrio, come da filmato che dichiarava di mettere a disposizione della Procura federale. Solo al termine della gara era stato deliberato di attivare la Procura “come già deciso precedentemente”, perché la gara “aveva ed ha rilevanza ed incidenza sugli interessi di classifica” e “per evitare gravi condizionamenti psicologici che hanno effettivamente attanagliato il Baratto, il Russo e il Trematerra”. - La Procura federale ha proceduto ad indagini accurate acquisendo 31 documenti, compreso il dvd della gara in questione, sentendo con dichiarazioni raccolte a verbale i Signori Giovanni De Micco, Giovanni Baratto, Giuseppe Trematerra, Vincenzo Russo, Rosario Campana, Italo Farinella, Vitale Di Domenico, Felice Biancolino, Angelo Cocciardo, Francesco Di Marino, Corrado Sorrentino, Antonio Cardore, Massimiliano Caputo, provvedendo anche ad integrare una seconda volta le dichiarazioni rese da Signori Giovanni Baratto e Vincenzo Russo. In esito alle stesse i fatti descritti nel fax del 23.12.2012 sono stati approfonditi, traendo la conferma delle tre offerte di denaro, dagli importi variabili da Euro 2.000,00= a Euro 5.000,00=, formulate a tre diversi calciatori dell'ASD CTL Campania al fine di provocare un calcio di rigore entro i primi venti muniti della gara a favore dell'ASD Matera, avendo anche chiarito i calciatori Russo e Baratto, dopo iniziale reticenza, le reali modalità ed i contesti in cui ebbero a ricevere ciascuno la propria offerta (il primo era stato contattato dal calciatore Felice Biancolino, definito suo amico (in realtà è anche il cugino), tesserato per la ASD Progreditur Marcianise che lo fece incontrare con il calciatore Vitale Di Domenico, tesserato dalla S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli; il secondo era stato contattato dal calciatore Angelo Cocciardo, tesserato della Società Farmacia Maddaloni, che lo faceva incontrare con il Signor Italo Farinella, lo stesso che gli riferì di un precedente illecito sportivo relativamente alla gara tra Puteolana e Matera, ed avendo il Trematerra confermato integralmente la precedente versione. Tutti e tre asseriscono di aver immediatamente informato l'allenatore Signor Rosario Campana e quindi, suo tramite, anche il Presidente De Micco, che avrebbero deciso di portare alla luce tale “tentativo” di illecito solo al termine della gara per le ragioni già riferite. Per quanto i Signori Farinella (non tesserato), Di Domenico e Cocciardo avessero negato i ruoli loro ascritti, tutti avevano ammesso di conoscere le persone interessate alla vicenda che ci occupa e il Signor Biancolino, avendo personalmente assistito al colloquio, aveva riferito del tentativo di corruzione operato dal Di Domenico nei confronti del calciatore Vincenzo Russo, apparentemente non andato a buon fine. Senonché, a parere della Procura federale, l'intervento qualificato “scomposto” e “maldestro” dai testi, posto in essere dal calciatore Vincenzo Russo al 13' del primo tempo e sanzionato con il calcio di rigore trasformato in rete, risultante dalla visione del dvd, apparirebbe del tutto volontario, alla luce del tuffo in avanti con tutto il corpo proteso verso un avversario che sopraggiungeva da tergo, seguito da altro difensore, protendendo le mani in avanti così da intercettare il pallone con la mano destra. Non a caso anche il direttore di gara, ritenendo il fallo di mano volontario, aveva deliberato il calcio di rigore. La Procura ha poi provveduto a ricostruire la classifica del campionato di Serie D, Girone H, rilevando che, dopo la tredicesima giornata del girone di andata disputatasi il 24.11.2012, a seguito della vittoria dell'ASD Matera ottenuta con il risultato di due a uno sulla Puteolana 1902 Internapoli (si tratta della gara per la quale il Farinella ebbe a riferire di un illecito sportivo consumato con le medesime modalità) e del contemporaneo pareggio verificatosi nella gara tra Ischia e Gladiator che guidavano la classifica, quest'ultima vedeva sempre Ischia e Gladiator in vetta con 31 punti e l'ASD Matera al terzo posto con 28 punti. Aggiunge che dopo la quattordicesima giornata disputatasi il 2.12.2012 la classifica vedeva al comando l'Ischia con 34 punti, seguito dal Gladiator con 32 punti e dal Matera con 31 punti avendo battuto sul terreno di casa il Potenza (fanalino di coda) e che al termine della quindicesima giornata, giuocata il 9.12.2012, a seguito del reclamo della Società Bisceglie per la posizione irregolare di un calciatore schierato dal Matera, il Giudice Sportivo annullava il pareggio e dichiarava la perdita per zero a tre del Matera con comunicato ufficiale n. 67 del 12.12.2012. Ed è proprio il giorno successivo alla pubblicazione del predetto comunicato che il calciatore Baratto, su invito del collega Angelo Cocciardo, incontrava il Signor Farinella nella multisala Med di Agnano e riceveva la proposta corruttiva già descritta. Le difese dei deferiti. Undici dei quattordici deferiti, con esclusione del Signor Biancolino (poi rappresentato e difeso in sede dibattimentale) e delle Società Progreditur Marcianise e Farmacia Maddaloni, hanno inoltrato le memorie difensive nei termini consentiti. - In quella del calciatore Vincenzo Russo si eccepisce l'assoluta insussistenza ed infondatezza della violazione imputata dall'Organo requirente, rilevando che l'intero costrutto colpevolista si baserebbe esclusivamente sulle immagini televisive della gara in oggetto in relazione all'episodio che l'aveva visto protagonista nella sua area al 13' del primo tempo, culminato con un fallo di mano sanzionato dal direttore di gara con un calcio di rigore a danno dell'ASD CTL Campania, che la Procura federale ritiene costituire la prova della sua accettazione alla proposta alterativa del risultato formulatagli alcuni giorni prima. Nel proseguo richiama testualmente le dichiarazioni dallo stesso, rese alla Procura federale, nelle quali aveva riferito di aver subito rifiutato la proposta corruttiva, alla presenza del Biancolino; sulle modalità con le quali aveva procurato il calcio di rigore richiama anzitutto le dichiarazioni rese dal suo Presidente Giovanni De Micco e dal suo allenatore Rosario Campana, i quali avevano escluso ogni volontarietà nell'intervento che l'aveva determinato ed aggiunge che, per quanto non piovesse durante la gara, il campo era pesante per le pregresse precipitazioni e che nell'episodio era scivolato sul terreno di gioco finendo con il toccare il pallone con la mano quando addirittura era rivolto “con la nuca verso la sfera e quindi nell'impossibilità di osservarne la traiettoria”. Il deferito si chiede anche come sarebbe plausibile la sua condotta consistita nel mettere a conoscenza del tentativo corruttivo patito il suo Presidente, il suo allenatore ed i suoi compagni di squadra nel caso avesse effettivamente aderito all'illecito sportivo e richiamava alcune delibere dell'adita Commissione in relazione all'onere probatorio necessario al rilievo dell'illecito sportivo per evidenziarne l'assenza. Da ultimo escludeva anche la violazione dell'art. 7, c. 7°, CGS “avendo egli dettagliatamente e tempestivamente informato della proposta corruttiva del Di Domenico sia il mister Campana sia, per il tramite di questi, il Presidente De Micco”. Infine chiede il proscioglimento di ogni addebito, di essere ascoltato in sede di discussione, allegando bollettino meteorologico della città di Matera nel dicembre 2012. - Nella difesa del calciatore Vitale De Domenico, tesserato per la SSD Puteolana 1902 Internapoli, si nega in primo luogo di aver mai avuto contatti con il Signor Vincenzo Russo. Si aggiunge che la valutazione sulla volontarietà o meno del calcio di rigore provocato dal Russo sarebbe in grado di influenzare le ulteriori considerazioni: nel caso di ritenuta involontarietà l'intera vicenda si ridurrebbe ad un'indagine forzata indotta da dichiarazioni mendaci ed incoerenti di alcuni tesserati del CTL Campania (che segnalano la proposta corruttiva in ritardo, dopo la gara, pur sostenendo l'involontarietà del fallo di rigore), con l'effetto di doverlo prosciogliere; nel caso di ritenuta volontarietà e quindi di coinvolgimento nell'illecito del Russo bisognerebbe individuare i responsabili e l'intreccio di interessi tra le due Società interessate, proseguito anche in questa sede in cui il medesimo difensore del Russo assiste contestualmente “opposte posizioni di fatto, come quelle del CTL Campania, del suo Presidente e allenatore”. Si asserisce che non ci sarebbe la prova certa della sua partecipazione ad incontri, né di suoi coinvolgimento con il Matera Calcio, di suoi interessi e di precedenti dubbi sulla sua lealtà, correttezza e probità. Le dichiarazioni del Russo non avrebbero riscontri e quelle del Biancolino sarebbero inattendibili perché cognato del Russo, indicato solo nell'interrogatorio integrativo. La mera conoscenza del Farinella, data la lunga militanza in campionati calcistici di entrambi sarebbe irrilevante. In sostanza non esisterebbe prova alcuna di sue condotte antiregolamentari, “né una testimonianza, né un filmato, né un'intercettazione né tantomeno documenti di alcun genere”, così da ritenere che sia stato coinvolto, per quanto all'epoca infortunato, per creargli danni in campo calcistico e personali. Si conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del deferimento per l'inesistenza del fatto e, in subordine, per quella di proscioglimento degli addebiti contestati e, in ulteriore subordine, per l'applicazione della sanzione minima e richiesta di audizione. - Nella difesa del Signor Italo Farinella si legge che l'unico indizio di prova a suo carico, non grave né preciso né concordante con altri, lo si ricaverebbe dalle dichiarazioni del Baratto, definite contraddittorie e prive di riscontri oggettivi. Si argomenta altresì la singolarità della denuncia di una presunta combine avvenuta dopo nove giorni la sua conoscenza (del 13.12.2012 in capo all'allenatore Campana) e dopo la disputa della gara incriminata, dell'aver impiegato nella gara tutti e tre i calciatori destinatari dell'asserita proposta corruttiva, dell'aver poi sostenuto all'unisono l'involontarietà del calcio di rigore provocato proprio da uno di loro e prima del 20° minuto del primo tempo, come richiesto in detta proposta. Si individua il probabile movente nel tentativo di screditare la Società Puteolana, accusata dell'illecito sportivo commesso nella gara interna con il Matera già disputata e diretta concorrente dell'ASD CTL Campania nella lotta per non retrocedere. Si sottolinea che nessuna delle dichiarazioni del Baratto avrebbe trovato riscontro, avendolo smentito anche il Cocciardo, fra l'altro tardivamente tirato in ballo solo in sede di interrogatorio integrativo e che lo stesso lo avrebbe indicato solo come “Italo” senza precisarne il cognome, invece poi esplicitato. Si eccepisce, infine, in diritto l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del deferimento non essendo il deferito più tesserato come calciatore dal 30.6.2008 e non avendo mai ricoperto il ruolo di direttore sportivo come da art. 4 Regolamento status e trasferimenti Fifa e, in subordine, l'insussistenza del fatto per non aver mai incontrato il Baratto né formulato una proposta corruttiva e l'estraneità con la Società Matera Calcio. Si chiede in via di estremo subordine l'irrogazione del minimo della pena con i benefici di cui all'art. 24 CGS, previa sua audizione e deposito di tre documenti. La difesa del Presidente De Micco fa valere sostanzialmente le stesse argomentazioni in fatto ed in diritto esposte per la difesa del calciatore Russo, già sopra sunteggiate. Nello specifico eccepisce che lo stesso, appena reso edotto nell'imminenza della gara delle proposte corruttive ricevute da tre suoi calciatori, avrebbe provveduto ad informare senza indugio gli uffici competenti con esposto del “22 dicembre 2012” appena ultimata la gara; richiama giurisprudenza assolutoria rispetto alla commissione dell'illecito di cui all'art. 7, c. 7°, CGS nei confronti del tesserato che abbia manifestato sin da subito la volontà di portare a conoscenza dell'accaduto agli Organi Federali. Conclude per il proscioglimento, previa audizione, producendo un precedente dell'adita Commissione. La difesa dell'allenatore Rosario Campana rileva che lo stesso, non appena reso edotto delle proposte corruttive ricevute da tre suoi calciatori, avrebbe informato senza indugio il Presidente De Micco, come trasparirebbe dall'esposto del “22 dicembre 2012” che ha dato avvio al presente procedimento. Precisa di aver schierato sul terreno di giuoco i tre calciatori destinatari delle proposte avendoli trovati sereni, da loro stessi rassicurato, non avendo dubbi sulla loro lealtà sportiva. Richiama il medesimo precedente di cui alla difesa del Presidente De Micco e formula le stesse conclusioni. La difesa del calciatore Giovanni Baratto riproduce sostanzialmente quella già esaminata del collega Russo, precisando che appena ricevuta al proposta corruttiva, prontamente rifiutata, ne avrebbe fatta segnalazione immediata al suo allenatore e poi al suo Presidente. Richiama il medesimo precedente di cui alla difesa del Presidente De Micco e formula le stesse conclusioni. La difesa del calciatore Giuseppe Trematerra riproduce sostanzialmente quella già esaminata dei colleghi Russo e Baratto, precisando che appena ricevuta al proposta corruttiva, prontamente rifiutata, ne avrebbe fatta segnalazione immediata al suo allenatore e poi al suo Presidente. Richiama il medesimo precedente di cui alla difesa del Presidente De Micco e dei colleghi e formula le stesse conclusioni. Il calciatore Angelo Cocciardo, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Farmacia Maddaloni, precisa di non essere più tesserato, di aver abbandonato il mondo del calcio per motivi di studio e lavorativi limitandosi a partecipare al torneo intersociale con finalità amatoriali e ludiche. Aggiunge che i suoi rapporti con il Farinella sarebbero limitati ai saluti e definisce “buoni” quelli con il Baratto, ex compagno di squadra nel Parete, pur asserendo di non vederlo da svariati mesi prima del dicembre 2012 e segnalando di aver ricevuto dallo stesso un inspiegabile sms di scuse nel maggio 2013 in data 14.5.2013 di cui riproduce il letterale tenore. Afferma la sua totale estraneità ai fatti e chiede, implicitamente, il suo proscioglimento con richiesta di audizione. La difesa dell'ASD CTL Campania, chiamata a rispondere del comportamento tenuto dal suo Presidente, dal suo allenatore e dai suoi calciatori e precisamente per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1°, CGS relativamente alla condotta del Suo Presidente (cui è ascritta la violazione dell'art. 7, comma 7, CGS) e per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS relativamente alle condotte ascritte al calciatore Russo (violazione art. 7, comma 1, CGS) e degli altri tesserati Campana, Baratto e Trematerra (violazione dell'art. 7, comma 7, CGS), esclude qualsiasi responsabilità disciplinare, riproducendo le difese già fatte valere per i singoli tesserati. Conclude per il proscioglimento in assenza di commissione degli addebiti, con richiesta di audizione, producendo tre documenti. La difesa della SSD Puteolana 1902 Internapoli, chiamata rispondere ex art. 4, commi 1 e 2, CGS per il comportamento tenuto dal suo calciatore Vitale Di Domenico, a sua volta deferito per la violazione dell'art. 7, comma 1, CGS per aver offerto la somma di Euro 3.000,00= al calciatore Vincenzo Russo affinché provocasse un calcio di rigore entro il 20° minuto del primo tempo a favore del Matera Calcio, compiendo atti univocamente ed inequivocabilmente diretti all'alterazione dello svolgimento della gara citata, chiede il proscioglimento. A suo dire nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti richiesti dall'art. 7 CGS per l'accusa di tentato illecito sportivo in quanto la presunta proposta del suo tesserato non avrebbe avuto finalità alterativa del risultato della gara Matera – CTL Campania, essendo solo un tentativo di coinvolgere altro tesserato nella causazione di un calcio di rigore, la cui realizzazione sarebbe permeata da incertezza e senza interessare l'esito finale della gara stessa. Qualora fosse vera la dichiarazione dei cugini Russo e Biancolino ci si troverebbe di fronte alla violazione dei principi di lealtà sportiva ex art. 1 CGS, in eventuale combinazione con l'art. 6, potendosi tutt'al più avanzare l'ipotesi di una vicenda legata al mondo delle scommesse e non certo un classico episodio di illecito sportivo. Aggiunge che in ogni caso non potrebbe ravvedersi una responsabilità oggettiva in capo alla stessa a fronte di condotte poste in essere da un suo tesserato per scommesse in gare che non vedevano coinvolta la Società di appartenenza e per condotte attinenti la sfera privata del calciatore nella quale la Società non aveva possibilità di controllo e di intervento. Conclude pertanto in principalità per il suo proscioglimento o, in subordine, per l'irrogazione della sanzione dell'ammenda contenuta nel minimo edittale, con richiesta di audizione e la produzione di 4 documenti. Infine la difesa dell'ASD Matera Calcio, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 4, comma 5°, CGS in ordine dell'illecito sportivo contestato a terzi estranei al sodalizio relativamente alla gara del 22.12.2012 disputata tra la stessa e l'ASD CTL Campania, esclude ogni responsabilità per l'insussistenza degli elementi oggettivi delineati nella prima parte della disposizione (in ordine al vantaggio che ne avrebbe tratto) sia per l'indubitabile configurabilità di entrambi i presupposti (mancata partecipazione all'illecito ed omessa conoscenza dello stesso) previsti nella seconda parte della norma. Infatti le presunte condotte corruttive poste in essere dai Signori Vitale Di Domenico e Italo Farinella non inerivano al risultato della gara, ma solo al verificarsi di un evento (calcio di rigore nei primi venti minuti della gara) destinato a soddisfare una probabile scommessa dall'esito sicuro, destinata a provocare facili guadagni nel circuito delle scommesse clandestine, non considerate dalla Procura federale (che ha escluso questo movente sol perché all'epoca in Italia non esisteva la possibilità di scommesse legali sulle gare dei campionati dilettanti). Richiama un lodo del TNAS che a suo dire si attaglia anche al caso concreto nel senso della mancanza di un vantaggio in capo alla Società deferita, essendo altri gli scopi perseguiti dai terzi estranei ed altro lodo ed un precedente dell'adita Commissione sull'esenzione di responsabilità nel caso esista ragionevole dubbio sulla partecipazione della deferita all'illecito o sulla circostanza che l'abbia ignorato. Conclude chiedendo il proscioglimento, previa audizione e producendo due documenti. Le richieste delle parti - All'odierno dibattimento, il rappresentante della Procura federale, riportandosi agli atti del deferimento, ha chiesto per ciascun deferito l'applicazione delle seguenti sanzioni: 1) Vincenzo Russo, squalifica di 4 (quattro) anni; 2) Vitale Di Domenico, squalifica di 4 (quattro) anni; 3) Italo Farinella, inibizione di 4 (quattro) anni; 4) Giovanni De Micco, inibizione di 1 (uno) anno; 5) Rosario Campana, squalifica di 1 (uno) anno; 6) Giovanni Baratto, squalifica di 1 (uno) anno; 7) Giuseppe Trematerra, squalifica di 1 (uno) anno; 8) Felice Biancolino, squalifica di 18 (diciotto) mesi; 9) Angelo Cocciardo, squalifica di 18 (diciotto) mesi; 10) ASD CTL Campania, 3 (tre) punti di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda; 11) SSD Puteolana 1902 Internapoli, 1 (uno) punto di penalizzazione e € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda; 12) ASD Progreditur Marcianise, 1 (uno) punto di penalizzazione e € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda; 13) Società Farmacia Maddaloni, 1 (uno) punto di penalizzazione e € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda; 14) ASD Matera Calcio, 6 (sei) punti di penalizzazione e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda. - I difensori dei deferiti, compreso quello nuovo per il Presidente De Micco e l'ASD CTL Campania, presenti alcune delle parti personalmente, hanno contestato le richieste sanzionatorie della Procura, richiamando anche le precedenti memorie e concludendo tutti per i rispettivi proscioglimenti. Il Signor Giovanni De Micco ha reso anche una dichiarazione spontanea, concludendo per la non commissione dei fatti addebitatigli. I motivi della decisione. L'adita Commissione ritiene necessaria una ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare sulla base delle varie risultanze in atti. In fatto a) Le proposte corruttive. - La prima proposta, stando a quanto riferito dal destinatario, è quella formulata dal Signor Italo Farinella, non tesserato, al calciatore Giovanni Baratto, tesserato per l'ASD CTL Campania, il giorno 13.12.2012, alle ore 18,00 presso la Multisala Med di Agnano alla presenza del collega Angelo Cocciardo, tesserato per la Società Farmacia Maddaloni, consistita nell'offrirgli la somma di Euro 4.000,00=/5.000,00= qualora avesse provocato un calcio di rigore nel corso dei primi venti minuti della gara ASD Matera Calcio/ASD CTL Campania che si sarebbe disputata a Matera il successivo 22.12.2012. Nell'occasione il Farinella, dopo il pronto rifiuto del Baratto, gli riferiva che la gara tra Puteolana e Matera era già stata combinata, senza scendere in particolari e che il risultato finale della gara del 22.12.2012 non interessava al punto che il CTL Campania avrebbe potuto anche vincerla (“No, mi diceva semplicemente che tra il 1° e il 20° minuto dovevo provocare un calcio di rigore a favore del Matera, poi la gara la potevamo anche vincere, a lui importava solo che in quel lasso di tempo dovevo provocare il rigore”). Il Baratto asserisce di aver avvertito l'allenatore Rosario Campana con telefonata fatta nella stessa sera, confermata dallo stesso destinatario e poi di averne informato di persona anche il Presidente De Micco alcuni giorni dopo di sua iniziativa (il riferimento è al colloquio del 19.12.2012, successivo alla gara con il Bisceglie, alla quale il Baratto non partecipò in quanto squalificato). Inoltre il Campana afferma di aver a sua volta immediatamente telefonato al Presidente De Micco la stessa sera del 13.12.2012 avvertendolo del contenuto dell'informativa del Baratto (che si riservava di sentire il calciatore alla ripresa degli allenamenti, dopo la disputa della gara con il Bisceglie). Orbene, la credibilità del Baratto, per quanto messa a dura prova dall'iniziale reticenza sul ruolo di intermediario all'incontro del collega Cocciardo, deve ritenersi sussistere per un insieme di considerazioni coerenti ed univoche. Egli è uno dei difensori centrali della CTL Campania che, in quanto titolare fisso, non solo avrebbe certamente partecipato alla gara con il Matera, ma da una posizione nella quale la possibilità di commettere un calcio di rigore era connaturata al ruolo, senza sollevare particolari sospetti. Inoltre è il suo rifiuto della proposta corruttiva che ha ragionevolmente provocato le altre due, che seguono nel tempo, palesando l'esistenza di un disegno fraudolento. Per di più, nonostante l'ovvio diniego dell'episodio corruttivo ad opera del Farinella e del Cocciardo, è emerso un quadro di reciproca conoscenza in capo a tutti soggetti e di frequentazione della multisala in capo al Cocciardo. Infine il Farinella, di sua iniziativa, riferiva alla Procura federale quanto già anticipato anche al Baratto e cioé che gli sarebbero giunte voci ch'egli avrebbe già combinato il risultato della gara tra Puteolana e Matera (una significativa coincidenza su uno strano particolare che il Baratto aveva dichiarato essergli stato spontaneamente riferito dal Farinella). - La seconda proposta corruttiva è quella formulata dal calciatore Vitale De Domenico, tesserato della SSD Puteolana 1902 Internapoli, al collega Vincenzo Russo, tesserato per l'ASD CTL Campania, il giorno 20.12.2012, dopo le ore 17,30, presso il Mc Donald dell'area di Servizio Doganella sulla tangenziale di Napoli, alla presenza del calciatore Felice Biancolino, tesserato dell'ASD Progreditur Marcianise, consistita nell'offrirgli la somma di Euro 3.000,00= qualora avesse provocato un calcio di rigore a favore del Matera nei primi venti minuti della gara. Nell'occasione il De Domenico, dopo il rifiuto del Russo, gli chiariva che “a lui non interessava il risultato finale” invitandolo a non parlare con nessuno della sua proposta. Il Russo riferiva di aver prontamente avvertito telefonicamente sia il Baratto (che già gli aveva riferito della proposta corruttiva dallo stesso ricevuta) sia l'allenatore Campana (che conferma la circostanza, chiarendo che dopo la telefonata ricevette anche la visita del Russo a casa sua e che successivamente telefonò al Presidente per informarlo) e di averne poi parlato con il Presidente De Micco di persona la sera precedente la gara (21.12.2012) dopo la cena (circostanza confermata dal De Micco). Questo secondo episodio, nonostante si riscontri la reticenza iniziale del Russo ad indicare il nome dell'intermediario dell'incontro e l'ovvio diniego del Di Domenico, è reso ancor più credibile non solo dal concorso di elementi indiziari (la conoscenza personale dei tre protagonisti, la conoscenza tra il Di Domenico ed il Farinella, la conoscenza della collocazione dell'area di servizio, l'identico contenuto rispetto alla prima salvo nell'entità dell'importo offerto, il fatto che era divenuta necessaria al perseguimento del disegno visto che seguiva una proposta già rifiutata, il ruolo di difensore centrale che avrebbe svolto il Russo nella gara interessata), ma anche dalla testimonianza diretta del calciatore Felice Biancolino (cugino del Russo), presente all'incontro, certamente non interessato alle sorti dell'illecito sportivo e non portatore di un proprio interesse (anzi oggi rientrante tra i deferiti proprio in ragione delle sue dichiarazioni). - La terza proposta corruttiva è quella formulata da tale “Gaetano”, soggetto rimasto non identificato, al calciatore Giuseppe Gianpaolo Trematerra dell'ASD CTL Campania il giorno 20.12.2012, presumibilmente nel tardo pomeriggio, sotto l'abitazione dello stesso in Napoli, consistita nell'offrigli prima la somma di Euro 2.000,00=, poi elevata dopo il primo rifiuto a Euro 4.000,00=, qualora avesse provocato un calcio di rigore a favore del Matera Calcio nei primi venti minuti della gara. Nell'occasione il Gaetano gli precisava che “dopo il rigore la gara potevo giocarmela e magari vincerla, a lui interessava solo che nei primi 20 minuti di giuoco dovevo provocare il calcio di rigore a favore del Matera”. Il Trematerra, finito il colloquio, asserisce di aver subito avvertito telefonicamente l'allenatore Campana (che ne ha dato conferma) e poi di averne personalmente parlato con il Presidente De Micco la sera precedente la gara (21.12.2012) dopo la cena (circostanza confermata dal De Micco). Di questa proposta non v'è prova alcuna ad eccezione della dichiarazione del Trematerra, ma pare credibile a sua volta sia perché facente parte del solito disegno ed avendo lo stesso tenore delle due precedenti (salvo variazioni sull'entità del compenso) sia perché diversamente non sarebbe possibile individuare le ragioni di un mendacio, fra l'altro assai generico, che lungi dal beneficiare l'autore, l'ha fatto inserire nel novero dei deferiti. Il pacifico e coerente contenuto delle tre proposte corruttive ed il loro contesto anche cronologico consente di ascriverle ad un unico disegno fraudolento di cui è sinora rimasto ignoto l'autore. Elemento comune alle proposte è la richiesta di provocare volontariamente un calcio di rigore a favore del Matera Calcio nei primi venti minuti della gara, con l'ulteriore precisazione che in seguito l'ASD CTL Campania ben avrebbe potuto vincere la gara stessa, non esistendo un interesse specifico in relazione al risultato finale. Va rilevato che la proposta, reiteratamente formulata nei termini sopra descritti, integra gli estremi dell’illecito sportivo poiché l'assegnazione di un calcio di rigore altera oggettivamente il regolare svolgimento di una gara, pur mancando ogni certezza in ordine al fatto che la concessione del calcio di rigore sia decisiva per la determinazione del risultato, essendo sempre incerto che lo stesso venga trasformato in una rete e non potendosi ipotizzare con certezza i successivi sviluppi della gara, destinata a durare almeno altri 70 minuti. In tale situazione è verosimile collegare il disegno fraudolento all'esistenza di una scommessa clandestina, a fini di lucro illecito, vincolata al singolo episodio, per questo indifferente alla restante parte della gara, risultato finale compreso. b) Il comportamento delle parti. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella denuncia, che la Commissione ritiene veritiera alla luce dei molteplici riscontri in atti, i tre calciatori destinatari delle proposte corruttive hanno immediatamente avvertito il proprio allenatore. Questi, via cavo, ha a sua volta subito riferito al Presidente della Società, il quale si è limitato ad effettuare i tre incontri personali con i calciatori interessati nelle date sopra precisate, provvedendo alla stesura manuale della denuncia, a valere anche a nome dell'ASD CTL Campania, solo la sera del 22.12.2012, dopo la gara, al rientro a Napoli della squadra. Il Biancolino, pur avendo affermato di non essere a conoscenza della ragione per la quale il calciatore Di Domenico aveva voluto incontrare suo cugino Russo, non compie alcuna segnalazione della proposta corruttiva cui aveva assistito ed ovviamente così si è comportato anche il calciatore Cocciardo (coerentemente con il diniego di aver svolto il ruolo di intermediario all'incontro tra i Farinella ed il Baratto). Nessuna segnalazione di illeciti commessi da propri tesserati hanno mai compiuto le altre Società interessate (Puteolana 1902 Internapoli, Progreditur Marcianise Farmacia Maddaloni) chiamate a rispondere di responsabilità oggettiva. In diritto Alla luce dei fatti come sopra sunteggiati può passarsi alla disamina delle posizioni dei singoli deferiti, sviluppando contestualmente le argomentazioni relative agli addebiti contestati. 1) La posizione del Signor Italo Farinella. La difesa del Signor Farinella ha preliminarmente eccepito nella memoria difensiva l'improcedibilità/l'inammissibilità del deferimento, non essendo lo stesso tesserato sin dal termine della stagione sportiva 2007/2008, allorché militò nella Real Bagnolese. E’ stata esibita documentazione comprovante quanto asserito, rimasta incontestata ad opera della Procura federale. Quest'ultima ha d’altronde affermato che il Farinella non era tesserato, deferendolo però ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS, in quanto avrebbe operato nell’interesse della Società Matera. Orbene, essendo pacifico che all'atto del compimento della condotta sopra descritta il Farinella non era più tesserato da oltre 30 mesi così che non risulta applicabile l'art. 4 Regolamento Status e trasferimento calciatori Fifa, occorre verificare se sussistono i presupposti per l'applicazione della norma invocata dalla Procura che rende punibile anche i non tesserati purché svolgano “qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevante per l'ordinamento federale”. A parere della Procura il Farinella avrebbe operato a nome e conto dell'ASD Matera Calcio, che si sarebbe resa mandante del suo comportamento corruttivo in quanto aveva bisogno di punti essendo impegnata nella lotta di vertice, non ravvedendosi altra soluzione poiché “all'epoca della gara in questione non era possibile effettuare scommesse sulla stessa sicché un'attività volta esclusivamente ad incidere sul risultato senza uno specifico fine di avvantaggiare il Matera deve ritenersi del tutto inverosimile...”. Tali asserzioni risultano sprovviste di ogni substrato probatorio (nessuno dei tre calciatori avvicinati ha riferito che il rispettivo corruttore abbia agito per conto della Società Matera o comunque nell’interesse della stessa) e finiscono con il contrastare anche con alcuni passaggi logici, che hanno consentito di individuare il movente in una verosimile scommessa clandestina. Ed invero è fatto notorio l'esistenza della piaga di tali scommesse illecite, certo non confondibili con quelle legali; inoltre, le tre proposte corruttive non si prestano ad equivoci interpretativi. Quel che conta è l'alterazione della gara tramite la commissione di condotta sanzionabile con un calcio di rigore nei primi venti muniti del primo tempo, essendo del tutto indifferente il risultato finale (come dichiarato dagli stessi corruttori). Pertanto se è pur vero che il calcio di rigore ha un'alta probabilità di realizzazione, è altrettanto vero che da solo non è elemento in grado di determinare in modo scontato l'esito della stessa e cioé il risultato finale a favore del'ASD Matera Calcio. In sostanza, se quest'ultima avesse avuto bisogno di commettere degli illeciti sportivi avrebbe più logicamente richiesto condotte certamente idonee ad assicurarle il favorevole esito finale della gara (senza dimenticare che nel caso di specie la gara terminava dopo più di un'ora dal calcio di rigore, che si era ancora nel girone di andata e che pertanto per influenzare la classifica finale avrebbero dovuto far seguire altra serie di illeciti sportivi con costi esorbitanti per Società dilettantistica ecc.). In conclusione la deduzione della Procura federale, sulla cui base si fonda il richiamo all'art. 1, comma 5, CGS non appare logica, essendo invece più verosimile che il Farinella, con la sua condotta corruttiva, perseguisse interessi di altra natura e comunque non stesse svolgendo “attività all’interno o nell’interesse di una Società (nel caso specifico il Matera Calcio)”. Dall'inapplicabilità della citata disposizione discende automaticamente l'improponibilità dell'azione disciplinare nei confronti del Farinella, soggetto estraneo all'ordinamento federale, quanto meno sotto il profilo del difetto di giurisdizione. 2) La posizione dell'ASD Matera Calcio. Quanto si è detto con riferimento all’operato del Farinella vale anche riguardo alla proposta corruttiva del Signor Vitale De Domenico (e del soggetto non identificato denominato genericamente “Gaetano”).In relazione alle condotte di costoro la Procura federale ascrive all'ASD Matera Calcio la violazione dell'art. 4, comma 5 CGS a titolo di responsabilità presunta. Senonché il presupposto necessario per la sussistenza di tale forma di responsabilità è costituito dal vantaggio che la Società deve aver conseguito. Nella fattispecie concreta la tipologia della proposta corruttiva prescindeva invece dal concreto vantaggio per la Società Matera, che ai fini della classifica non poteva che essere interessata al solo risultato favorevole della gara. Va aggiunto che anche qualora si volesse intendere il concetto di vantaggio in senso assai allargato, ricomprendendovi ogni sorta di utilità diretta o indiretta (compresa quella scaturente dalla realizzazione di un calcio di rigore durante la gara, prescindendo dall'esito finale della stessa) esiste in ogni caso un più che ragionevole dubbio sulla partecipazione all'illecito della Società e sulla conoscenza dell'illecito da parte della stessa. Infatti non appare agli atti del procedimento, neppure in via deduttiva, alcun elemento che consenta di ritenere né la partecipazione né la consapevolezza in capo alla Società delle proposte corruttive e quindi dell'illecito asseritamente compiuto a suo vantaggio. L'assenza anche di validi elementi indiziari induce a ritenere almeno il fondato dubbio dell'estraneità della stessa alla commissione del fatto, che funge da esimente alla responsabilità presunta. Ne consegue che l'ASD Matera Calcio va prosciolta dall'addebito ascritto. 3) La posizione di De Domenico. La posizione del calciatore Vitale Di Domenico è eguale ai fini della commissione dell'illecito sportivo a quella già declinata per il Farinella (e per quel “Gaetano”, rimasto estraneo ai deferimenti perché non identificato). La proposta corruttiva dallo stesso formulata al collega Russo costituisce illecito sportivo. Contrariamente a quanto asserisce la sua difesa tale proposta è avvalorata non solo dalla confessione del denunciante, ma anche dalla testimonianza del teste oculare Biancolino colui che fece da intermediario all'incontro. La circostanza poi che il Russo abbia rifiutato o accettato tale proposta è assolutamente irrilevante ai fini del perfezionarsi dell'illecito, come già sopra riferito. In ordine alla sanzione applicabile il riferimento è all'art. 7, comma 5°, CGS e viene concretamente individuata, in assenza di recidive, nella squalifica minima edittale di anni tre, senza ammenda trattandosi di un calciatore dilettante. 4) La posizione di Russo. La Procura deferente, pur avendogli dato credito quando ha dichiarato di essere rimasto destinatario di una proposta corruttiva, gli nega credibilità in ordine al suo subitaneo rifiuto di siffatta proposta, nonostante sia stato confermato dal teste oculare Biancolino. Tale differenziato convincimento si basa su un preciso elemento fattuale: effettivamente il Russo al 13 minuto del primo tempo della gara in questione ha provocato un calcio di rigore a favore del Matera Calcio, in modo maldestro e volontario (come risulterebbe dalla visione del dvd) dimostrando così, dal punto di vista pratico, la sua adesione alla proposta corruttiva con comportamenti definiti “univocamente ed inequivocabilmente diretti all'alterazione dello svolgimento della gara ma anche del risultato”. In realtà la soluzione colpevolista, pur essendo la più semplice vista la coincidenza tra quanto richiesto e quanto realizzato, non appare convincente. Anzitutto l'attenta e reiterata visione del dvd della gara in questione non consente alcuna conferma di quanto asserito dalla Procura federale. E' solo pacifico che al 13' del primo tempo il direttore di gara, sanziona con un calcio di rigore (e contestuale ammonizione) un intervento del Russo all'interno della sua area di rigore. Orbene, il filmato non consente di vedere quale sia stata la causa iniziale per la quale il Russo ha perso l'equilibrio (essendo credibile quella del terreno di giuoco pesante in ragione delle precipitazioni dei giorni precedenti risultati dal bollettino meteorologico in atti e delle condizioni del terreno di giuoco che, nel corso della gara, a volte ha falsato le traiettorie del pallone e determinato qualche scivolata). Si vede solo che lo stesso non riesce a recuperare la posizione eretta ed infine si desume che lo stesso possa aver toccato con una delle mani, tenute avanti il capo come per proteggere il corpo dall'inevitabile caduta, il pallone, dopo che lo stesso è rimbalzato su un avversario a distanza assai ravvicinata (il tocco di mano solo presumibile dalle immagini è dato per scontato da tutti i protagonisti). In siffatto contesto, ad avviso della Commissione, non si ravvedono elementi probatori tali da corroborare un giudizio certo di volontarietà della condotta ascritta al Russo, restando in dubbio che il deferito abbia potuto commettere un atto al deliberato fine di alterare lo svolgimento della gara. A ciò va anche aggiunto che, sotto un profilo squisitamente logico, a parte l'incongruenza sul doppio binario di credibilità del deferito già esplicitata nell'esordio del paragrafo, vi sarebbe anche da spiegare la ragione per la quale un calciatore che ha aderito ad una proposta corruttiva nel senso di alterare con una sua condotta volontaria lo svolgimento di una gara, vada subito a raccontarlo al suo allenatore e poi al suo Presidente ed anche ad altri compagni di squadra (quale il Baratto, che era stato il primo destinatario di proposta pressoché identica). Infatti l'unica astratta possibilità che una tale adesione all'illecito sportivo possa perpetrarsi impunemente, realizzandosi anche la finalità lucrativa, è proprio legata all'assoluto silenzio di tutti i protagonisti. In sintesi non si ravvede né sotto il profilo probatorio diretto né sotto quello logico la commissione in capo al Russo di una condotta idonea ed efficace alla realizzazione dell'illecito sportivo. L'illecito sportivo va adeguatamente provato, perché in difetto, pur in presenza di indizi di reità (l'aver comunque determinato il calcio di rigore), non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, deve giungersi al proscioglimento. Il proscioglimento del Russo rispetto alla fattispecie contestata di illecito sportivo non lo mette al riparo dall'aver realizzato con la sua condotta la diversa fattispecie dell'omessa denuncia, condotta per la quale gli deve essere inflitta la relativa sanzione. 5) La posizione del Presidente De Micco. Il Presidente De Micco è stato portato a conoscenza di ben tre proposte corruttive, specifiche e circostanziate, la prima in data 13.12.2012 e le altre due in data 20.12.2012, sempre con telefonate dal suo allenatore Rosario Campana. Ha poi personalmente conferito con i tre suoi calciatori nei giorni di 19 e 21 dicembre 2012, sempre prima della gara, ottenendo semplici conferme. Ciò nonostante ha provveduto a redigere la denuncia degli illeciti sportivi alla Procura deferente, in via cumulativa con altri, solo il 22.12.2012, dopo la gara incriminata, spedendola il giorno successivo alla Procura federale. A parere della difesa del De Micco la suddetta denuncia escluderebbe la commissione dell'illecito ascritto perché sarebbe avvenuta “senza indugio” in quanto il deferito “nulla abbia fatto per tacere, coprire, nascondere la gravità dei fatti di cui è venuto a conoscenza, provvedendo anzi a notiziare prontamente degli incresciosi accadimenti l'Organo federalmente competente, ai fini dell'immediato avvio di un'indagine mirante all'accertamento della verità...”, richiamando un precedente di codesta Commissione. In sede di discussione dibattimentale il nuovo difensore ha altresì eccepito che la tempestività della denuncia di un illecito sportivo reclamerebbe una serie di valutazioni di condotte (idoneità degli atti al fine, disponibilità dei tesserati, verifica dell'accadimento dei fatti oggetto della richiesta corruttiva ecc.) anche allo scopo di conservare i rapporti fiduciari all'interno della squadra e la solidarietà tra dirigenti e calciatori e che correttamente la stessa era stata inoltrata dopo la gara, visto che insorgeva sotto un profilo oggettivo un sospetto di illecito sportivo o quantomeno la certezza di un condizionamento della condotta del Russo. Le suddette argomentazioni non sono condivisibili. La fattispecie di cui all'art. 7, comma 7, CGS prevede espressamente il c.d. obbligo di denuncia facendo carico a tutti i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, CGS, a conoscenza che altri, Società e tesserati, abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti alla commissione dell'illecito sportivo a denunciare i fatti alla Procura federale senza alcun indugio. La norma è formulata in modo che la stessa sancisce l'operatività dell'obbligo di denuncia non appena si venga a conoscenza del compimento di uno degli atti di cui all'art. 7, Comma 1, CGS, essendo sufficiente che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo stiano per porre in essere uno degli atti vietati. Il presupposto dell'operatività dell'obbligo di denuncia è semplicemente quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali. In sostanza la formula ”senza indugio” intende provocare l'immediatezza della denuncia (salvo il solo tempo tecnico necessario), trasferendo alla competente Procura federale, in forza dei potere di indagini, il successivo compito di appurare la credibilità e l'effettiva fondatezza della segnalazione, senza alcuna conseguenza in capo al segnalante anche nel caso faccia seguito un'archiviazione. Per di più nel caso di specie il De Micco è venuto a conoscenza del primo tentativo di corruzione, costituente fatto specifico di contenuto inequivocabile, attuato nei confronti del suo calciatore Baratto non il 19.12.2012, come affermato nella memoria difensiva, ma addirittura il precedente 13, in conseguenza della telefonata del suo allenatore Campana e pertanto sono intercorsi ben 10 giorni tra la conoscenza dell'illecito sportivo, talmente eclatante da non consentire alcuna delibazione soggettiva o giustificazione di sorta, e la data di spedizione del fax alla Procura deferente. Tale inspiegabile ritardo non solo ha perfezionato la fattispecie dell'omessa denuncia, ma ha anche impedito, nel caso concreto, alla Procura federale di attivare le indagini ben prima della disputa della gara incriminata, magari raccogliendo elementi probatori di maggior rilievo, utili all'accertamento della verità. Quanto poi al precedente richiamato, pare dedursi che le ragioni del proscioglimento in appello del tesserato siano da ascrivere alla circostanza che costui fece la denuncia in via tempestiva essendosi limitato ad errare l'Organo federale destinatario della stessa, dimostrando però in tal modo che nulla aveva fatto per tacere la conoscenza dell'illecito sportivo. Pertanto la denuncia scritta la sera del 22.12.2012 e spedita via fax il giorno dopo è ingiustificatamente intempestiva e lungi dall'impedire la realizzazione dell'omessa denuncia di cui all'art. 7, comma 7, CGS già perfezionata, assume rilevanza solo al fine della misura della sanzione. Infatti essa denota una resipiscenza particolarmente apprezzabile in quanto intervenuta comunque prima che la Procura federale venisse a conoscenza da terzi del suddetto illecito sportivo e consente pertanto di contenere la sanzione di cui al comma 8 in quella minima edittale pari all'inibizione di mesi sei. 6) La posizione dei tesserati Campana, Baratto, Trematerra e del Russo. Le difese fanno sostanzialmente leva sulla circostanza che i calciatori (Baratto, Russo e Trematerra) destinatari delle proposte corruttive hanno subito avvertito il proprio allenatore e quest'ultimo si difende asserendo di aver immediatamente avvertito a sua volta il Presidente De Micco (rispettivamente con telefonate del 13 e 20 dicembre 2012, tutte antecedenti la gara disputata il 22.12.2012), manifestando la volontà di rispettare l'obbligo di denuncia, richiamando il medesimo precedente citato dal loro Presidente e già sopra analizzato. Si tratta di una personale interpretazione dell'art. 7, comma 7, CGS che, in palese contrasto con il disposto normativo, parifica l'allenatore ed il Presidente di una Società alla Procura federale, come se i primi fossero assimilabili per competenze e ruolo all'Organo inquirente e requirente della FIGC. In realtà, come evidente dal tenore letterale della norma e dal corretto impiego dei canoni ermeneutici, l'obbligo della segnalazione dell'illecito sportivo deve ritenersi assolto solo se rivolto alla Procura federale, non essendo ammessi equipollenti, stante la pacifica “ratio” della norma di consentire l'immediata attività di indagine all'Organo preposto e deputato. Pertanto la segnalazione di un illecito compiuta da un soggetto appartenente all'ordinamento federale, anche se fatta senza indugio ad altro tesserato, quand'anche rivestente cariche associative all'interno del suo sodalizio, non presenta carattere di esimente rispetto alla violazione dell'obbligo di denuncia. Ne consegue che anche tutti questi tesserati deferiti, allenatore e calciatori, sono colpevoli della fattispecie di cui all'art. 7, c. 7, CGS ma avendo tutti sottoscritto la tardiva denuncia di cui sopra appaiono meritevole del medesimo trattamento sanzionatorio riservato al loro Presidente De Micco e pertanto agli stessi viene irrogata la sanzione minima di sei mesi di squalifica. 7) La posizione di Biancolino e Cocciardo. Entrambi i calciatori sono stati deferiti per l'asserita violazione dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 7, comma 7, CGS per aver rispettivamente messo in contatto due calciatori dell'ASD CTL Campania, rispettivamente il Russo ed il Baratto, con due latori delle proposte corruttive (rispettivamente il Di Domenico ed il Farinella) e per aver omesso di informare senza indugio la Procura federale delle offerte illecite cui avevano assistito. Dalla lettura dell'atto di deferimento pare dedursi che l'incolpazione relativa alla violazione dei generici obblighi di comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva venga fatta discendere dal ruolo di promotori dei due incontri e dalla presunta preventiva conoscenza dei contenuti dei colloqui intermediati. Tale incolpazione non trova sufficiente riscontro nel materiale istruttorio acquisito. Il Baratto riferisce che il Cocciardo gli chiese di incontrare il Farinella senza sapergli dire le ragioni dell'incontro e conferma che anche all'inizio del colloquio, non appena seduti al tavolo, questi “precisava di non sapere nulla circa i motivi per il quali il Farinella aveva insistito per incontrarmi”. Aggiunge che , fallito l'incontro a causa del suo diniego, mentre era in procinto di andarsene a casa veniva raggiunto da altra telefonata del Cocciardo che “mi giurava di non sapere nulla sulla proposta corruttiva fatta dal Farinella, in quanto pensava che l'insistenza dello stesso nel volermi incontrare era legata ad altri motivi”. Il Russo riferisce che il Biancolino gli chiese di incontrare il suo amico Di Domenico che voleva parlargli senza precisargli per quali motivi e che dopo la proposta corruttiva, subito rifiutata, il Biancolino gli aveva telefonato mentre stava rientrando a casa dicendogli ”di non saper nulla circa i motivi per i quali il Di Domenico voleva incontrarmi, aggiungendo altresì che avevo fatto bene a rifiutare la sua proposta corruttiva”. Il Biancolino precisa a sua volta che “... mi chiedeva se potevo fissargli un appuntamento, in quanto aveva necessità di parlargli, senza anticiparmi l'argomento”. La ritenuta credibilità dei calciatori Baratta e Russo (oltre che del Biancolino) in ordine alle due proposte corruttive separatamente ricevute induce coerentemente a credere anche ai contenuti delle loro dichiarazioni anche dove affermano che, almeno apparentemente, i due calciatori intermediari degli incontri non ne sapevano le ragioni ed i contenuti. I due calciatori vanno pertanto prosciolti dall'addebito relativo all'asserita violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, mentre risultano pacificamente colpevoli dell'omessa denuncia degli illeciti sportivi avvenuti in loro presenza per le ragioni già sopra esposte. Il loro regime sanzionatorio non può però essere equiparato a quello dei calciatori sopra esaminati, in quanto nessuno dei due ha mai provveduto, neppure tardivamente, alla segnalazione alla Procura federale così che non risultano meritevoli dell'applicazione della sanzione minima edittale. Agli stessi è invece equa l'applicazione della squalifica di mesi nove. 8) La posizione di ASD CTL Campania. L'ASD CTL Campania è chiamata rispondere ex art. 4, commi 1 e 2, CGS rispettivamente per il comportamento tenuto dal Presidente De Micco e per quello tenuto dall'allenatore e dai propri calciatori, sempre riconducibili all'omessa denuncia dell'illecito sportivo. La prima è la responsabilità diretta che deriva dalla qualità di legale rappresentante del suo Presidente, risultante dagli atti del deferimento e non contestata; la seconda è la responsabilità oggettiva scaturente dai suoi tesserati. Quest'ultima grava in capo al sodalizio sportivo in relazione alle condotte poste in essere dai suoi dirigenti, tesserati e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, CGS e delle persone addette ai servizi e dei propri sostenitori con l'evidente fine di rendere pregnante l'effettivo impegno della Società nell'attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico e nell'assicurare il regolare svolgimento delle competizioni. Tale responsabilità si focalizza nel mero rapporto di associazione o tesseramento, instauratosi tra le persone fisiche ed il sodalizio cui sono collegati, trovando la sua ragion d'essere e la sua collocazione logica nell'identità del centro di interesse e di profitto tra l'operato del responsabile soggettivo e la sfera di azione del responsabile oggettivo. Nel caso di specie esiste anche un collegamento materiale tra i comportamenti di omessa denuncia e la Società stessa che era parte nella gara interessata dall'illecito sportivo. Non potendosi sussistere dubbio alcuno sull'operatività di entrambe le responsabilità ascritte, vista l'assenza di precedenti e la presenza di una denuncia pur tardiva, pare equa l'irrigazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva, oltre ad un ammenda di Euro 2.000,00=. 9) La posizione di SSD Puteolana 1902 Internapoli. Questa Società è chiamata a rispondere ex art. 4, comma 2, CGS del comportamento tenuto dal proprio calciatore Vitale Di Domenico che, si rammenta, è stato ritenuto colpevole di illecito sportivo. Richiamata la natura oggettiva di siffatta responsabilità, non resta che l'individuazione della sanzione ai sensi dell'art. 7, comma 4, CGS. L'assenza di recidive e la pacifica circostanza che l'illecito sportivo non riguardava una gara che vedeva partecipe il sodalizio, con l'effetto che l'attività di prevenzione e controllo del proprio tesserato (peraltro anche infortunato) appare obiettivamente più complessa, consente di contenere la sanzione in quella minima della penalizzazione in classifica di un punto, oltre ad un ammenda di Euro 2.000,00=. 10) Le posizioni di ASD Progreditur Marcianise e Farmacia Maddaloni. Entrambe le Società sono state deferite ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per le condotte ascritte ai rispettivi calciatori Felice Biancolino e Angelo Cocciardi, ritenuti colpevoli della violazione dell'obbligo di informare senza indugio la Procura federale della commissione di illecito sportivo ad opera di terzi. Richiamata nuovamente la fonte di detta responsabilità oggettiva, attesa l'assenza di recidive e la circostanza che le condotte addebitate ai due calciatori ineriscono gare che non vedono interessati i rispettivi sodalizi, per le quali l'attività di prevenzione e di controllo appare obiettivamente assai più complessa, la sanzione viene individuata nella sola ammenda di Euro 1.000,00=. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale, all'unanimità, dichiara il difetto di giurisdizione nei riguardi del Signor Italo Farinella, proscioglie l'ASD Matera Calcio dall'incolpazione ascritta e, in parziale accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: - per il Signor Vitale De Domenico, la squalifica di anni 3 (tre); - per il Signor Giovanni De Micco, l'inibizione di mesi 6 (sei); - per i Signori Vincenzo Russo, Rosario Campana, Giovanni Baratto e Giuseppe Trematerra, la squalifica di mesi 6 (sei); - per i Signori Felice Biancolino e Angelo Cocciardo, la squalifica di mesi 9 (nove); - per l'ASD CTL Campania e per la SSD Puteolana 1902 Internapoli, la penalizzazione in classifica di 1 (uno) punto in classifica ciascuna, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ciascuna; - per l'ASD Progreditur Marcianise e Farmacia Maddaloni, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) ciascuna.
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