F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 31 Luglio 2013 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa (nota n. 342/1249 pf12-13/SP/blp del 16.7.2013). (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa (nota n. 340/1248 pf12-13 SP/blp del 16.7.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 31 Luglio 2013
(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa (nota n. 342/1249 pf12-13/SP/blp del 16.7.2013).
(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa (nota n. 340/1248 pf12-13 SP/blp del 16.7.2013).
I deferimenti
Con atto del 16/7/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
▪ il Signor Massimo Mezzaroma, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.
▪ la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale p.t.. Con ulteriore atto del 16/7/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
▪ il Signor Massimo Mezzaroma, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.
▪ la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore. Il Signor Massimo Mezzaroma e la Società AC Siena Spa non hanno fatto pervenire memorie difensive. Preliminarmente, questa Commissione, vista l’istanza congiunta delle parti e rilevata la connessione soggettiva, dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe. All’inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS;
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Massimo Mezzaroma, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per la Società deferita. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società AC Siena Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva. É altresì comparso il difensore della Società, il quale si è rimesso alle decisioni della Commissione, chiedendo la irrogazione della sanzione minima. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti
ascritti. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per il Sig. Massimo Mezzaroma. Infligge alla Società AC Siena Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva
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