COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 25/07/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 5.1 DEFERIMENTO (N. 4719/1087pff11 – 12/SP7mg) CAPOBIANCO PASQUALE, DI SENSO PIERPAOLO, CRISANTEMO PIETRO, GRIGNETTI ANTONIO, CACCAVALE BIAGIO, SCUOTTO LIVIO, GRAZIANO GERARDO, CITTA’ DI POTENZA S.S., REAL TOLVE, C.S.VULTUR;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 25/07/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 5.1 DEFERIMENTO (N. 4719/1087pff11 - 12/SP7mg) CAPOBIANCO PASQUALE, DI SENSO PIERPAOLO, CRISANTEMO PIETRO, GRIGNETTI ANTONIO, CACCAVALE BIAGIO, SCUOTTO LIVIO, GRAZIANO GERARDO, CITTA’ DI POTENZA S.S., REAL TOLVE, C.S.VULTUR; La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Arturo Grenci e Giuseppe Giordano - Componenti - nella seduta del 15/07/2013 ha deliberato quanto segue: PREMESSO Che il VICE PROCURATORE FEDERALE con nota del 08 Febbraio 2013, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: DI SENSO PIERPAOLO; CRISANTEMO PIETRO; CACCAVALE BIAGIO; SCUOTTO LIVIO; CAPOBIANCO PASQUALE, Presidente della A.S. Atletico Potenza; GRIGNETTI ANTONIO, Presidente della ASD Real Tolve; GRAZIANO GERARDO, Presidente della C.S. Vultur; A.S. ATLETICO POTENZA; ASD REAL TOLVE; C.S. VULTUR; per rispondere: DI SENSO PIERPAOLO; CRISANTEMO PIETRO; CACCAVALE BIAGIO; SCUOTTO LIVIO; CAPOBIANCO PASQUALE, Presidente della A.S. Atletico Potenza; GRIGNETTI ANTONIO, Presidente della ASD Real Tolve; GRAZIANO GERARDO, Presidente della C.S. Vultur; delle violazioni di cui agli artt. 94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39 comma 2 della LND (gli accordi e le convenzioni), 29 comma 3 delle NOIF (non professionisti) e 1 comma 1 CGS (principi di lealtà e probità sportiva); le Società: CITTA’ DI POTENZA S.S. (matr. 69034 7) - già A.S.D. ATLETICO POTENZA (matr. 690347); A.S.D. REAL TOLVE (matr. 915477); C.S. VULTUR (matr. 57360); delle violazioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in ragione delle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti, rappresentanti legali P.T. e tesserati; Che la C.D.T. nelle sedute del 13/04/2013, 04/05/2013 e 18/05/2013 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. NICOLA MONACO, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: GRIGNETTI ANTONIO, Presidente della ASD Real Tolve ANNI 1 DI INIBIZIONE; SCUTTO LIVIO SQUALIFICA PER MESI SEI (6); CACCAVALE BIAGIO SQUALIFICA PER MESI SEI (6); A.S.D. REAL TOLVE, AMMENDA di € 13.300,00; CAPOBIANCO PASQUALE, Presidente della A.S. Atletico Potenza ANNI 1 DI INIBIZIONE; DI SENSO PIERPAOLO SQUALIFICA PER MESI SEI (6); CRISANTEMO PIETRO SQUALIFICA PER MESI SEI (6); CITTA’ DI POTENZA S.S. ( matr. 69034 7) - già A.S.D. ATLETICO POTENZA (matr. 690347), ammenda di € 5.600,00; GRAZIANO GERARDO, Presidente della C.S. Vultur ANNI 1 DI INIBIZIONE; C.S. VULTUR ( matr. 57360), ammenda di € 10.000,00; nonché dei soprannominati GRIGNETTI ANTONIO con il suo Difensore costituito Avv. Massimo Montesano, CAPOBIANCO PASQUALE con il suo Difensore Avv. Francesco Andretta, nelle loro qualità di Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, delle Società REAL TOLVE e CITTA’ DI POTENZA S.S. come pure sopra difese; SCUTTO LIVIO, con il suo difensore costituito Avv. Massimo Montesano, CACCAVALE BIAGIO con il suo Difensore costituito Dott. Matteo Sperduti, sostituito dall’Avv. Orsino, CRISANTEMO PIETRO con il suo difensore costituito Avv. Andrea Polillo, DI SENSO PIERPAOLO, con il suo Difensore costituito Avv. Marco Saraceno, i quali una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere delle facoltà dall’art. 23 CGS regolate sollecitavano, ciascuno per le sfere di proprio interesse e in ragione delle tesi difensive sviluppate, la reiezione del deferimento a loro carico e il rigetto delle richieste dalla PROCURA FEDERALE formalizzate; Che GRAZIANO GERARDO nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della C.S. VULTUR, benché regolarmente convocato, non si presentava. Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di: DI SENSO PIERPAOLO; CRISANTEMO PIETRO; CACCAVALE BIAGIO; SCUOTTO LIVIO; CAPOBIANCO PASQUALE, Presidente della A.S. Atletico Potenza; GRIGNETTI ANTONIO, Presidente della ASD Real Tolve; GRAZIANO GERARDO, Presidente della C.S. Vultur; CITTA’ DI POTENZA S.S. ( matr. 69034 7) - già A.S.D. ATLETICO POTENZA (matr. 690347); A.S.D. REAL TOLVE ( matr. 915477); C.S. VULTUR ( matr. 57360); per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; ritiene che gli eventi, così come contestati, appaiano parzialmente acclarati; La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA analizzata la documentazione dalla PROCURA FEDERALE esibita a sostegno della propria azione deve propedeuticamente ritenere come il deferimento relativo alle fattispecie in esame dalla ridetta PROCURA FEDERALE elaborate sia da qualificarsi senza meno procedibile e come, per l’effetto, i predetti deferiti debbano rispondere delle contestazioni nei loro confronti mosse; La C.D.T. tanto in limine considerato, ritiene metodologicamente opportuno, procedere con l’esame delle preliminari eccezioni, dai deferiti e dai loro rispettivi Difensori sollevate, con particolare riferimento, alla nullità del procedimento per violazione dell’art. 32 comma 11 n. 2 CGS, nonché alla presunta lesione del diritto di difesa a ciascuno di essi dalle norme riconosciuto; Questa COMMISSIONE nell’osservare pregiudizialmente come il processo sportivo non possa acriticamente essere equiparato ad altri di natura penale o civile se non in ragione di talune specifiche fattispecie, per essere lo stesso caratterizzato da esigenze di particolare speditezza, celerità ed elasticità che ne tipizzano il rito, ritiene che le eccezioni preliminarmente sollevate non siano meritevoli di accoglimento; La C.D.T. più nel dettaglio, relativamente alla contestata nullità del procedimento per violazione dell’art. 32 comma 11 n. 2 CGS, osserva come la documentazione dalla PROCURA FEDERALE offerta al suo vaglio non sia suscettibile di rilievi atti ad integrare gli estremi dell’eccepita inefficacia; In particolare, la circostanza dalle parti deferite enucleata e relativa all’avvenuto deposito solo in data 06/02/2013 della relazione di accompagnamento del carteggio afferente le indagini dalla ridetta PROCURA FEDERALE condotte e il conseguente superamento dei termini dalla norma imposti, non sembra possa qualificarsi sufficiente ai fini del riconoscimento della lamentata violazione; Se è incontrovertibile infatti come detta relazione accompagnatoria risultasse depositata addì 06/02/2013 per quanto inconfutabilmente documentato dal timbro ivi apposto prot. n. 4659, è non meno indubitabile come le indagini vere e proprie risultassero concluse quanto meno sin dal 22/10/2012 per quanto attestato da nota interna di pari data pure allegata agli atti del procedimento e così entro i limiti temporali riconosciuti; In forza delle sopra esposte argomentazioni questa COMMISSIONE ritiene di poter senza meno aderire al prevalente orientamento Giurisprudenziale della CORTE GIUSTIZIA FEDERALE che ha più volte riaffermato come la formulazione dell’art. 32 comma 11 n. 2 CGS debba essere unicamente intesa con riferimento alle indagini vere e proprie e non già al deferimento ovvero al suo correlato procedimento. Più nel dettaglio è lecito considerare come debba operarsi una netta distinzione in ordine alla natura degli atti dalla PROCURA FEDERALE complessivamente prodotti, distinguendo quelli di estrazione più marcatamente amministrativa, tra i quali deve certamente essere ricompresa la relazione depositata in data 06/02/2013, da quelli di contenuto eminentemente investigativo come ad esempio acquisizione documentale, interrogatorio incolpati, ecc…. Deve quindi porsi un discrimine contenutistico tra l’attività d’indagine vera e propria e la mera acquisizione di carteggio amministrativo; con la prima infatti si compiono atti finalizzati ad accertare fatti o comportamenti solo ipotizzati o comunque non completamente dimostrati, con la seconda, di converso, si sviluppa un mero adempimento documentale che nulla aggiunge o modifica a quanto già noto e provato sul piano sostanziale. La disposizione di cui all’art 32 11 n. 2 CGS prescrive effettivamente che l’indagine relativa ai fatti denunciati deve concludersi nei termini ivi regolati, senza tuttavia prevedere alcuna sanzione, tanto meno di improcedibilità per le ipotesi in cui le investigazioni non vengano concluse entro detto termine ovvero vengano proseguite oltre lo stesso. Dato quindi atto come dalla documentazione prodotta non pare possa sussumersi lo svolgimento di attività di effettiva indagine (vedansi interrogatori del Giugno 2012) oltre i termini dalla norma disciplinati può concludersi come, in conformità al contenuto di Decisioni della CORTE GIUSTIZIA FEDERALE, il superamento del dedotto limite temporale quand’anche fosse stato accertato, aldilà del contenuto della disposizione citata, potrebbe comportare unicamente, e al più, la inutilizzabilità delle attività effettuate dopo lo sbarramento temporale, ma non certo l’improcedibilità del deferimento di seguito formulato. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in ragione di quanto sopra rappresentato ritiene, così, di poter disattendere la preliminare eccezione da parte dei deferiti sul punto sollevata. Quanto di converso alla lamentata nullità del procedimento per ipotetica lesione del diritto di difesa, questa C.D.T. ritiene di poter osservare come la norma dal CGS disciplinata, prevedendo la, ovvia, facoltà per ciascun incolpato di avvalersi di Difesa tecnica, non arrivi, tuttavia, a declinare rigidamente le modalità di suo effettivo esercizio; Pur volendo dare per acquisita la circostanza, per vero nella fattispecie in esame indimostrata, della mancata comunicazione da parte della PROCURA FEDERALE all’atto della convocazione degli incolpati, della natura delle indagini che si stavano svolgendo e della possibilità per gli stessi di richiedere assistenza difensiva, è tuttavia acclarato in atti come nessuno degli odierni deferiti, non solo non avesse in sede di audizione sollevato alcuna eccezione al riguardo, quanto piuttosto avesse con piena consapevolezza e senza compressione del relativo diritto reso le dichiarazioni ivi incartate. A tanto, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA ritiene di poter aggiungere come nel corso del dibattimento la facoltà di difesa ai deferiti riservata fosse stata non soltanto, per quanto scontato, ampiamente garantita in forza di quanto inconfutabilmente testimoniato dal deposito di memorie e dalle verbalizzazioni acquisite, quanto fosse stata, in aggiunta, concessa ampia possibilità ai deferiti e ai loro medesimi Difensori di contraddire, ovvero modificare o addirittura negare le dichiarazioni nel corso delle indagini rese e che anzi trovavano in quell’ambiente processuale piena conferma. In forza di tanto quindi, questa C.D.T. ritiene come anche tale eccezione debba essere superata. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA passando, quindi, al merito del deferimento, lette le emergenze dell’istruttoria dalla PROCURA FEDERALE svolta a mezzo acquisizione documentale e deposizione degli odierni deferiti e visti l’ art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt.39, comma 3 Regolamento LND e 29, comma 3, delle NOIF e agli artt. 94, commi 1 e 2, delle NOIF ritiene potersi affermare come risulti accertato che gli incolpati in violazione delle citate norme abbiano corrisposto e ricevuto compensi seppur di diverso importo e che per l’effetto il denunciato illecito è sussistente; L’attenta analisi della documentazione dalla PROCURA FEDERALE prodotta a corredo della propria attività investigativa e le risultanze della sessione dibattimentale consumatasi nelle sedute del 13/04/2013, 04/05/2013 e 18/05/2013 nel corso della quale i deferiti, in difetto di accordi scritti, ricevute e dichiarazioni liberatorie o altri documenti giustificativi, non senza contraddizioni, hanno sostanzialmente confermato la natura degli addebiti loro mossi, consentono di qualificare acquisiti elementi sufficienti a comprovare la fondatezza delle accuse; La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in adesione al più recente orientamento Giurisprudenziale della CDN C.U. n° 13 del 06/09/2012 osserva quindi come indipendentemente dalla modesta entità dei rimborsi ai tesserati riconosciuti, le modalità del relativo pagamento devono essere ufficializzati a mezzo apposito contratto, regolarmente depositato presso le competenti Funzioni, con indicazione di causale e relativo rilascio di quietanza da parte del beneficiario, in difetto dei quali qualunque dazione di denaro costituisce illecito. La condotta dei deferiti integra, dunque, a parere di questa C.D.T. gli estremi della violazione degli artt. 29 comma 3 (i non professionisti), 94 e 94 comma 1 lettera A NOIF (accordi in contrasto con le norme) 39 comma 2 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (gli accordi e le convenzioni) e 1 comma 1 CGS (principio di lealtà, correttezza e probità sportiva) che a vario titolo vietano e rendono nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra Società e calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, ovvero quelli tra Società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari e con ogni altra disposizione federale; Questa C.D.T. alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali ritiene, tuttavia, necessario operare dei distinguo nella condotta dei deferiti al fine di meglio circostanziarne l’effettivo grado di responsabilità e ponderare l’irrogazione delle sanzioni; Appare, pertanto, opportuno considerare come riguardo la posizione di CAPOBIANCO PASQUALE, Presidente della A.S. Atletico Potenza e GRIGNETTI ANTONIO, Presidente della ASD Real Tolve sia stato possibile verificare, aldilà anche di una riconosciuta, effettiva, disponibilità a collaborare che ha comunque posto la PROCURA FEDERALE nelle condizioni di ottenere carteggio contabile, che i pagamenti in favore dei propri rispettivi tesserati, indipendentemente del conforto rinveniente da isolati documenti, seppur tardivamente prodotti e attestanti in ogni caso l’oggetto delle prestazioni ripetute (fattura e ricevuta di albergo, denuncia smarrimento documentazione contabile), erano stati perfezionati a mezzo assegni bancari ovvero carte di credito pre-pagate rilasciate da diversi Istituti bancari e tessere Posta Pay al precipuo fine di garantirne la tracciabilità e permetterne la corretta individuazione nelle corrispondenti voci di bilancio; Ritiene quindi la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA come le sopra declinate circostanze comprovanti se non altro la buona fede nel comportamento degli incolpati possa essere riconosciuta quale attenuante rispetto all’acclarato comportamento violativo delle norme federali nonché delle disposizioni del CGS; Questa C.D.T. considera, nondimeno, parzialmente esimente rispetto alla richiamata illiceità della condotta l’aspetto connesso alla modestia complessiva delle somme dedotte in deferimento; Per quel che riflette in particolare le posizioni di DI SENSO PIERPAOLO e CRISANTEMO PIETRO l’accertata corresponsione di rimborsi per complessivi € 1.800,00 depone anche in questo caso in favore della buona fede dei deferiti e può essere riconosciuta quale circostanza attenuante soprattutto in ragione della giovane età dei tesserati; Stesso ragionamento, seppur in un contesto economico di diversa rilevanza, appare lecito trasferire alla condotta di CACCAVALE BIAGIO e SCUOTTO LIVIO, il quale per la verità non ha saputo documentare ragione e fine dei ricevuti emolumenti cadendo in ripetute contraddizioni (alloggio, consumazione pasti), una volta fatto riferimento al comportamento di GRIGNETTI ANTONIO Presidente della loro Società di appartenenza al quale questa COMMISSIONE ha ritenuto di poter riconoscere l’attenuante della buona fede; In definitiva, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA crede di poter scorgere nella condotta di tutti i deferiti e così delle rispettive Società di appartenenza circostanze attenuanti prevalenti su elementi ipoteticamente aggravanti; Diversa invece a parere dei questa C.D.T. deve qualificarsi la posizione di GRAZIANO GERARDO, Presidente della C.S. VULTUR in riferimento alla quale la PROCURA FEDERALE pur avendo acquisto deposizioni conferenti, ancorché generiche, non è tuttavia stata in grado di indicare nominativamente, come di converso avvenuto per gli altri deferiti, singoli, effettivi, beneficiari dei pagamenti non risultando, secondo l’opinione di questo Collegio, sufficiente l’acquisizione di estratti conti senza la possibilità di collegare la voce in uscita all’effettivo percettore tesserato delle somme, con la conseguenza che non potendo dirsi provata la consumazione del denunziato illecito il deferimento deve sul punto essere rigettato; Ritenuto in definitiva e per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara sia emersa, seppure con diverso grado di colpa in ragione dell’entità dei pattuiti rimborsi, la responsabilità di tutti i deferiti, con eccezione per GRAZIANO GERARDO nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della C.S. VULTUR, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti e così per: DI SENSO PIERPAOLO; CRISANTEMO PIETRO; CACCAVALE BIAGIO; SCUOTTO LIVIO; CAPOBIANCO PASQUALE, Presidente della A.S. Atletico Potenza; GRIGNETTI ANTONIO, Presidente della ASD Real Tolve; A.S. ATLETICO POTENZA; ASD REAL TOLVE; per le violazioni di cui agli artt. 94 delle NOIF (Accordi in contrasto con le norme), 39 comma 2 della LND (gli accordi e le convenzioni), 29 comma 3 delle NOIF (non professionisti) e 1 comma 1 CGS ( Principi di lealtà e probità sportiva); nonché per le Società: CITTA’ DI POTENZA S.S. ( matr. 69034 7) - già A.S.D. ATLETICO POTENZA (matr. 690347); A.S.D. REAL TOLVE ( matr. 915477); C.S. VULTUR ( matr. 57360); per le violazioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in ragione delle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti, rappresentanti legali P.T. e tesserati; nonché ancora per: GRAZIANO GERARDO nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della C.S. VULTUR; perché in violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S. non si presentava, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; nonché ancora per: la C.S. VULTUR per le violazioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in ragione delle violazioni al suo Presidente sopra ascritte: Osservato, tuttavia, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato in presenza delle sopra dedotte e riconosciute attenuanti e in assenza di precedenti specifici atti ad integrare recidiva, questa C.D.T. stimi lecita, in ragione anche di emergenze Giurisprudenziali a riguardo, l’applicazione nei confronti di tutti i deferiti e quindi anche delle rispettive Società di appartenenza, per quel che riflette le ammende, di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate: P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. NICOLA MONACO, in sede di audizioni del 04 e 18 Maggio 2013 formulate, così provvede: rigetta la richiesta di sanzioni ai sopra descritti titoli nei confronti di: GRAZIANO GERARDO, Presidente della C.S. Vultur; C.S. VULTUR ( matr. 57360); irroga a: DI SENSO PIERPAOLO squalifica per mesi tre (3); CRISANTEMO PIETRO squalifica per mesi tre (3); CACCAVALE BIAGIO squalifica per mesi quattro (4); SCUOTTO LIVIO squalifica per mesi quattro (4); CAPOBIANCO PASQUALE, Presidente della A.S. Atletico Potenza inibizione per mesi tre (3); GRIGNETTI ANTONIO, Presidente della ASD Real Tolve inibizione per mesi quattro (4); CITTA’ DI POTENZA S.S. ( matr. 69034 7) - già A.S.D. ATLETICO POTENZA (matr. 690347) ammenda di € 800,00; A.S.D. REAL TOLVE ( matr. 915477) ammenda di € 1.500,00; GRAZIANO GERARDO, Presidente della C.S. Vultur inibizione per mesi uno (1); C.S. VULTUR ( matr. 57360) ammenda di € 200,00; La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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