F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 31 Luglio 2013 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013). (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 31 Luglio 2013 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013). (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013). La Procura federale, con nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all’epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il dirigente della Società medesima, Signor Simone Grillo per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, per non avere assicurato al calciatore Roberto Longo ed altri suoi colleghi la continuità dell’attività sportiva ed avere vietato loro di consumere i pasti ed usufruire degli alloggi nelle strutture convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito; la Società SS Milazzo Srl, per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascritte al Presidente Giuseppe Peditto e al dirigente Simone Grillo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS. Con ulteriore nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, la Procura federale, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all’epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il dirigente della Società medesima, Signor Simone Grillo per rispondere il Peditto della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver compiuto, direttamente o per interposta persona, all’inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del CGS per non aver risposto alle convocazioni programmate innanzi al Collaboratore della Procura federale; il Grillo della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver compiuto, all’inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, così come succintamente descritto nella parte motiva; la SS Milazzo Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente all’epoca dei fatti, al proprio Collaboratore e/o comunque a tutti i soggetti che hanno svolto attività per essa rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CGS. Nella riunione del 17 luglio scorso, questa Commissione aveva proceduto alla riunione dei suddetti deferimenti. All’inizio della riunione odierna la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per la Società SS Milazzo Srl, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione del 17 luglio questa Commissione aveva rinviato all’odierna riunione per le sole conclusioni dei deferiti. La Procura federale aveva concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Giuseppe Peditto: la inibizione di anni 3 (tre) e mesi 8 (otto); - per Simone Grillo: la inibizione di anni 2 (due) e mesi 2 (due); All’odierna riunione é comparso il difensore di Grillo, che ha concluso in via principale per il proscioglimento ed in subordine per l’irrogazione del minimo edittale, del proprio assistito. Nessuno é comparso per il Peditto. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per le gravi violazioni commesse risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente e al dirigente della Società. In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) nei confronti della Società SS Milazzo Srl. Infigge altresì le seguenti sanzioni: - Giuseppe Peditto: l'inibizione di anni 3 (tre); - Simone Grillo: l'inibizione di anni 1 (uno).
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