COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 04.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale del 07.05.2013 a carico di: 1. MAURIZIO SOLONI, Presidente dell’AC MONTICHIARI all’epoca dei fatti e DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE, Presidente Onorario dell’AC MONTICHIARI all’epoca dei fatti, munito di delega per rappresentare la società in tutte le sedi sportive e ambiti federali, per rispondere della violazione in relazione all’art. 38 delle NOIF per avere consentito nella stagione 2011/2012 ai tecnici abilitati TIRONI Giovanni, MARGONARI Umberto, IANNIELLO Nicola e MISTAI Tiziano di svolgere la propria attività tecnica in favore del Montichiari relativamente a squadre del settore Giovanile senza alcun vincolo di tesseramento con la società. 2. AC MONTICHIARI SPA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai suddetti Presidenti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 04.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale del 07.05.2013 a carico di: 1. MAURIZIO SOLONI, Presidente dell'AC MONTICHIARI all'epoca dei fatti e DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE, Presidente Onorario dell'AC MONTICHIARI all'epoca dei fatti, munito di delega per rappresentare la società in tutte le sedi sportive e ambiti federali, per rispondere della violazione in relazione all'art. 38 delle NOIF per avere consentito nella stagione 2011/2012 ai tecnici abilitati TIRONI Giovanni, MARGONARI Umberto, IANNIELLO Nicola e MISTAI Tiziano di svolgere la propria attività tecnica in favore del Montichiari relativamente a squadre del settore Giovanile senza alcun vincolo di tesseramento con la società. 2. AC MONTICHIARI SPA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai suddetti Presidenti. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, - rilevato che nessuno dei deferiti si è presentato nonostante la regolarità dell'avviso di convocazione; - rilevato che il Rappresentante della Procura, evidenzia ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni previo accertamento della responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento: 1. a carico di MAURIZIO SOLONI cinque mesi di inibizione; 2. a carico DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE cinque mesi di inibizione; 3. a carico della società AC MONTICHIARI euro 400,00 di ammenda. OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti risulta che il sig. TIRONI Giovanni pur non in costanza di tesseramento con la società AC MONTICHIARI ha svolto nella Stagione 2011/2012 attività di tecnico relativamente al settore giovanile e ciò sino al 23.02.2012. Risulta inoltre provato che i sigg.ri MARANGONI Umberto, IANNIELLO Vincenzo Nicola e MISTAI Tiziano hanno svolto nella Stagione Sportiva 2011/2012 attività professionale di allenatori relativamente al Settore Giovanile pur non in costanza di tesseramento con la società AC MONTICHIARI. Risulta infine provata la responsabilità di SOLONI Maurizio e DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE i quali nella loro qualità di presidente della AC Montichiari muniti di idonei e necessari poteri hanno permesso che i tecnici sopra menzionati svolgessero attività professionale per la società Montichiari senza essere regolarmente tesserati. Le sanzioni proposte dal rappresentante della Procura risultano adeguate rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti dai deferiti. PQM la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 38 delle NOIF a parte dei sigg.ri MAURIZIO SOLONI e DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE, e la violazione dell'art. art 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta della società AC MONTICHIARI COMMINA al Sig. SOLONI MAURIZIO ed al sig. DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE cinque mesi di inibizione; alla società AC MONTICHIARI euro 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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