F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 05 Settembre 2013 (321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA MARIA ANTONIETTA MUSCO, DI EMILIO BUONOCORE, DI CIRO MATTIELLO, DI NINO MEGLIO, DI ANGELA SCIALDONE E DELLE SOCIETA’ WOMAN SANNIO MALEVENTO (Già ASD REAL SANNIO DONNE), ASD WOMAN NAPOLI CALCIO A 5, POL. CERRETO SANNITA ASD ▪ (nota N°. 6681/651 pf12-13/MS/vdb del 19.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 05 Settembre 2013 (321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA MARIA ANTONIETTA MUSCO, DI EMILIO BUONOCORE, DI CIRO MATTIELLO, DI NINO MEGLIO, DI ANGELA SCIALDONE E DELLE SOCIETA’ WOMAN SANNIO MALEVENTO (Già ASD REAL SANNIO DONNE), ASD WOMAN NAPOLI CALCIO A 5, POL. CERRETO SANNITA ASD ▪ (nota N°. 6681/651 pf12-13/MS/vdb del 19.4.2013). I fatti posti a base del presente deferimento possono essere così sinteticamente riassunti. La società ASD Real Sannio Donne, partecipante al Campionato Regionale Serie C1 Femminile, con nota datata 1° febbraio 2013 segnalava all’Ufficio Tesseramenti della Divisione Calcio a 5 che la propria calciatrice Angela Scialdone non le figurava più nel tabulato delle tesserate e che, in seguito a controlli effettuati, aveva accertato che la predetta calciatrice era stata trasferita alla Società Woman Napoli Calcio a 5, partecipante al Campionato Nazionale Serie A, in forza di una lista firmata del Presidente di essa cedente, che si era dimesso in epoca precedente la data della lista e che non aveva pertanto titolo per sottoscriverla. Investita del caso dalla Divisione Calcio a 5, la Procura Federale, aperto il procedimento per presunta apocrifia di firma apposta sul trasferimento della calciatrice Angela Scialdone dalla Società Real Sannio Donne alla Società Woman Napoli Calcio a 5, all’esito delle consequenziali indagini, accertava quanto segue: 1°) la lista di trasferimento di che trattasi era stata firmata per la società cedente dalla sig.ra Maria Antonietta Musco, che non aveva titolo per farlo in quanto, in epoca precedente a tale sottoscrizione, si era dimessa dalla carica di presidente della Società ASD Real Sannio Donne; 2°) siffatta lista di trasferimento era stata fatta firmare alla Scialdone dal sig. Ciro Mattiello, dirigente della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5 ed era stata inviata alla Divisione Nazionale Calcio a 5 dal sig. Emilio Buonocore, presidente della stessa Società ASD Woman Napoli Calcio a 5, che aveva così ottenendo il momentaneo tesseramento della calciatrice, successivamente dichiarato nullo per difetto di firma del presidente della cedente. Le indagini avevano altresì accertato: 3°) che il sig. Nino Meglio, dirigente di altra Società, denominata Polisportiva Cerreto Sannita, venuto a conoscenza della nullità del trasferimento della Scialdone dalla ASD Real Sannio Donne alla ASD Woman Napoli Calcio a 5 ed essendo interessato al tesseramento della medesima, compilava una nuova lista di trasferimento della calciatrice dalla ASD Real Sannio Donne a detta Polisportiva Cerreto Sannita, apponendo egli stesso sullo spazio riservato alla società cedente la firma apocrifa del presidente, nonché il timbro della medesima; egli dopo aver raccolto anche la firma della Scialdone, consegnava il documento al sig. Aldo Parente, presidente della cessionaria, che lo inoltrava al Comitato Regionale Campania unitamente ad una nota esplicativa sulla nullità del precedente trasferimento della calciatrice; 4°) che a siffatta operazione aveva preso parte il sig. Nicola Perrottelli, allenatore della squadra della ASD Real Sanno Donne, che di fatto aveva fornito al Meglio il timbro della Società cedente. In questo contesto la Procura Federale , con atto datato 19 aprile 2013 deferiva Maria Antonietta Musco, Emilio Buonocore, Ciro Mattiello, Nino Meglio e la calciatrice Angela Scialdone, ai quali contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., la Musco per aver firmato e rilasciato indebitamente la lista di trasferimento della calciatrice Scialdone senza averne titolo perché già dimessasi dalla carica di presidente della cedente ASD Real Sanno Donne; il Buonocore per aver utilizzato detta lista di trasferimento, che sapeva irregolare, inviandola alla Divisione Nazionale Calcio a 5 ed ottenendo il tesseramento della Scialdone; il Mattiello per aver predisposto la nuova lista di trasferimento della calciatrice a favore della Polisportiva Cerreto Sannita, apponendovi la firma apocrifa del presidente della società cedente; la Scialdone per aver firmato sia la prima lista di trasferimento che la seconda, ben sapendo nel primo caso che la Musco era cessata dalla carica di presidente e che quindi non aveva titolo per sottoscrivere il documento e nel secondo caso che la firma del presidente della società cedente era apocrifa. Venivano altresì deferite le tre società ASD Real Sanno Donne, ASD Woman Napoli Calcio a 5 e ASD Polisportiva Cerreto Sannita per violazione dell’art. 4 comma 2 CGS a carico della prima e della terza, dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS a carico della seconda. La Procura Federale contestava altresì al Mattiello ed al Buonocore di aver rilasciato nel corso delle indagini dichiarazioni non veritiere in quanto smentite da altri escussi e, nel contempo, rimetteva gli atti relativi alla posizione del Perrottelli alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38 comma 4 NOIF ed agli art. 38 comma 1 e 35 comma 1 Regolamento Settore Tecnico. Al Perrottelli veniva contestato il duplice fatto di aver allenato nella stessa stagione agonistica la squadra della ASD Real Sannio Donne sùbito dopo essersi dimesso dall’incarico ricoperto presso la Società AS Real Sorrento e, nel contempo, di aver fatto indebito uso del timbro della ASD Real Sannio Donne per vidimare la lista di trasferimento irregolare della Scialdone. Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie a difesa, né ha chiesto di essere ascoltato, fatta eccezione per la calciatrice Angela Scialdone, la quale, a mezzo di memoria difensiva del 23 agosto 2013, ha eccepito la propria totale estraneità ai fatti per aver sottoscritto entrambe le liste di trasferimento in perfetta buona fede perché convinta della loro regolarità, che le era stata peraltro assicurata da tutti i dirigenti che l’avevano contattata. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Buonocore Emilio, Scialdone Angela, Mattiello Ciro, e le Società ASD Woman Napoli C5 e ASD Real Sannio Donne, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Buonocore Emilio, Scialdone Angela, Mattiello Ciro e le Società ASD Woman Napoli C5 e ASD Real Sannio Donne, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Buonocore Emilio, sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); pena base per la Sig.ra Scialdone Angela, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Mattiello Ciro, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società ASD Woman Napoli C5, sanzione della ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 534,00 (€ cinquecentotrentaquattro/00); pena base per la Società ASD Real Sannio Donne, sanzione della ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 266,77 (€ duecentosessantasei/77;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il dibattimento è proseguito per le posizioni di Maria Antonietta Musco, Nino Meglio e la Società ASD Cerreto Sannita, i cui singoli patteggiamenti del Meglio e della ASD Cerreto Sannita, proposti nella odierna riunione al pari degli altri, non sono risultati congrui; dei tre soggetti deferiti, solo la Musco non è comparsa; presenti il Meglio e la Società ASD Cerreto Sannita, entrambi rappresentati dal loro legale di fiducia. La Procura Federale, illustrato il deferimento riguardante le suddette posizioni, ha chiesto l’adozione delle seguenti sanzioni: per Maria Antonietta Musco inibizione di mesi 6; per Nino Meglio inibizione di mesi 6; per la Società ASD Cerreto Sannita l’ammenda di € 500,00. La Commissione osserva quanto segue. L’istruttoria del procedimento di che trattasi ha deposto per la sostanziale fondatezza del deferimento. Maria Antonietta Musco ha ammesso che al momento della firma apposta sulla lista di trasferimento della Scialdone dalla Real Sannio Donne alla Woman Napoli Calcio a 5 non era più il presidente della società cedente e non aveva quindi il potere di firma; la giustificazione che ha addotto in sede di sua audizione innanzi l’Ufficio Indagini di essere stata tranquillizzata che poteva firmare da certo sig. Mario Cipro, allenatore della Woman Napoli Calcio a 5, è stata smentita da quest’ultimo, sentito nel corso delle suddette indagini come persona informata dei fatti ed è comunque circostanza priva di ogni rilevanza. Il Meglio, nel corso delle indagini, ha ammesso che fu lui a firmare nello spazio riservato alla società cedente, che non gli competeva, la lista di trasferimento della Scialdone dalla Real Sannio Donne alla Cerreto Sannita, utilizzando un nome di fantasia. Ha altresì ammesso che il timbro della società cedente apposto sulla lista gli venne fornito dal Perrottelli, allenatore della Real Sannio. Egli nell’ambito della presente riunione ha dichiarato di aver commesso il fatto solo per evitare che la calciatrice Scialdone fosse costretta a rimanere ferma fino al compimento del 25° anno di età e che pertanto le sue iniziative si erano finalizzate a favorire le legittime aspettative della calciatrice, desiderosa di tornare a giocare. Tale linea difensiva è stata avvalorata dal legale di fiducia del deferito che, nell’interesse dello stesso e della Società ASD Cerreto Sannita, ugualmente rappresentata, ha concluso per il proscioglimento, ovvero in subordine per l’applicazione di minime sanzioni. Così confermati i fatti per ammissione degli stessi protagonisti, il deferimento deve essere accolto con le pene di cui al dispositivo, aggravate per il Meglio dalla obiettiva gravità del fatto dal medesimo commesso, non sufficientemente sanzionato a giudizio di questa Commissione dalla richiesta della Procura Federale P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Buonocore Emilio: inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); - Scialdone Angela: squalifica per mesi 2 (due); - Mattiello Ciro: inibizione per mesi 4 (quattro); - ASD Woman Napoli Calcio a 5: ammenda di € 534,00 (€ cinquecentotrentaquattro/00). - ASD Real Sannio Donne (ora ASD Woman Sannio Malevento): ammenda di € 266,77 (€ duecentosessantasei/77); Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - Musco Maria Antonietta: inibizione per mesi 6 (sei); - Meglio Nino: inibizione per anni 1 (uno); - ASD Cerreto Sannita: ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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