F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 05 Settembre 2013 (476) – APPELLO DELL’USD SACCOLONGO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 16 DA SCONTARSI NELLA S.S.2013/2014 ▪ (Delibera CDT presso il C.R. Veneto – C.U.96 del 19.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 05 Settembre 2013
(476) – APPELLO DELL’USD SACCOLONGO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 16 DA SCONTARSI NELLA S.S.2013/2014 ▪ (Delibera CDT presso il C.R. Veneto – C.U.96 del 19.6.2013).
La Società USD Saccolongo, con atto datato 24 giugno 2013, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, resa il 19 giugno 2013 e pubblicato sul C.U n. 96 di pari data, che le ha inflitto la penalizzazione di 16 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di Seconda Categoria della stagione in corso, per aver utilizzato in altrettante gare del pregresso Campionato di Prima Categoria il calciatore Alessandro Babetto in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Detto tesseramento, difatti, pattuito in prestito dalla cedente ASD Mestrino Pharma Bag alla cessionaria USD Saccolongo, era stato annullato dal competente Ufficio Tesseramenti in data 14 gennaio 2013, allorquando il calciatore era stato utilizzato soltanto in due delle 16 gare contestate. Deduce la Società ricorrente di non aver mai ricevuto la comunicazione di nullità del tesseramento e di aver pertanto utilizzato il calciatore in perfetta buona fede; contesta ad ogni buon conto l’applicazione da parte del Giudice Territoriale del principio dell’automatismo (16 punti di penalizzazione per 16 gare non regolari); conclude per la revoca della decisione, da attuarsi anche parzialmente con la penalizzazione ridotta ad un solo punto. Alla riunione odierna la Società ricorrente non è comparsa; è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della decisione. La Commissione osserva quanto segue. L’eccezione sollevata dalla ricorrente afferente il mancato ricevimento della comunicazione di nullità del tesseramento è infondata. Risulta dagli atti del procedimento di primo grado che la Società, in persona del suo presidente, aveva partecipato al dibattimento senza sollevare alcuna questione di carattere preliminare e/o pregiudiziale ed anzi mancando di patteggiare la pena ai sensi dell’art. 23 CGS, a differenza di tutti gli altri deferiti. Pertanto su questo punto il ricorso è infondato per avvenuta sanatoria dell’eccepito vizio. Ciò posto e per altro verso, appare suscettibile di accoglimento il capo del ricorso afferente il principio dell’automatismo dei punti di penalizzazione in classifica in relazione al numero delle gare irregolari, che il Giudice Territoriale ha inteso applicare. Difatti, costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica va commisurata alla gravità dell’accertata violazione, senza che debba necessariamente applicarsi il suddetto automatismo, peraltro non previsto dalla norma. Nel caso in esame, l’annullamento del tesseramento del calciatore Alessandro Babetto era stato disposto perché la Società cessionaria, attuale ricorrente, già utilizzava il numero massimo dei calciatori in prestito (otto ai sensi dell’art. 42 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti in relazione all’art. 101 comma 4 NOIF) e non poteva conseguentemente avvalersi di altri prestiti, sicché si era trattato della violazione di una norma evidentemente sfuggita all’attenzione della cessionaria. Aggiungasi, poi che, come ha dedotto la ricorrente, l’apporto del calciatore Babetto non aveva prodotto effetti positivi sulla classifica della Società, stante la retrocessione della stessa dalla Prima alla Seconda Categoria Dilettanti. La sanzione delle essere pertanto equamente ridotta come dal seguente dispositivo. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, riduce la sanzione a carico della Società USD Saccolongo a punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione in corso. Nulla per la tassa non versata.
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