CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 agosto 2013 promosso da: Sig. Ezio Lovisetto / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 agosto 2013 promosso da: Sig. Ezio Lovisetto / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV MAURIZIO CINELLI – ARBITRO AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 0014 del 5 gennaio 2013 - 701 promosso da: Sig. Ezio Lovisetto, nato a Fondi, il 25 maggio 1958, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Giannichedda e Luca Miranda ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Cassino, Via Enrico De Nicola n. 293 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, via Gregorio Allegri n.14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con provvedimento del 26 ottobre 2012, pubblicato nel C.U. 65/LND, il Giudice Sportivo irrogava nei confronti del Signor Lovisetto la sanzione dell’inibizione sino al 30 giugno 2014 per aver colpito al volto, prima con dell’acqua e poi con una borraccia di plastica, l’assistente d’arbitro, al termine dell’incontro di Coppia Italia di Eccellenza tra l’Albalonga ed il Terracina. Avverso detto provvedimento, parte istante e la società sportiva proponevano ricorso innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale che, con provvedimento del 6 dicembre 2012, pubblicato nel C.U. 101/LND, respingeva il reclamo, confermando la sanzione ai danni del Signor Lovisetto. Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot. 0014 del 5 gennaio 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Ecc.mo Organo giudicante adito, contrariis rejectis: A) Accertare e dichiarare l’illegittimità, l’ingiustizia e l’infondatezza della decisione del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della F.I.G.C. in oggetto specificate. B) Per l’effetto, in via principale, in riforma delle innanzi esplicate decisioni, annullare e/o revocare la sanzione della inibizione del ricorrente sino al 30.06.2014. C) In subordine, impregiudicata ogni tutela delle proprie ragioni in ogni sede competente, ridurre la sanzione inflitta ed applicarla nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali o nella misura ritenuta di giustizia. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri». Veniva nominato quale arbitro di parte il Prof. Avv. Maurizio Cinelli. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 30 gennaio 2013, a mezzo del quale rassegnava le seguenti conclusioni: «voglia il TNAS, previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie, rigettare le domande attrici, in quanto infondate. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alla refusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati, ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del Codice TNAS». La F.I.G.C. nominava, quale arbitro di parte, l’Avv. Marcello de Luca Tamajo. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 8 maggio 2013 presso la sede dell’Arbitrato. Nel corso della prima udienza presso la sede dell’Arbitrato veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Il Collegio, dopo una breve camera di consiglio, concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie contenenti illustrazioni ed integrazioni delle istanze istruttorie e per il deposito delle repliche. In ossequio a quanto disposto dal Collegio, le parti depositavano le proprie memorie autorizzate e di replica. MOTIVI 1. Il Signor Lovisetto ricorre affinché venga riformata la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale con la quale è stata comminata, a carico dello stesso, l’inibizione fino al 30 giugno 2014. Parte istante censura la decisione emessa dalla Commissione poiché vi è stata un’inesatta ricostruzione dei fatti accaduti nel corso dell’incontro di Coppa Italia di Eccellenza. In particolare, differentemente da quanto riportato dal referto arbitrale, la difesa del Signor Lovisetto osserva come 1) sicuramente una persona, non identificata, era stata autrice del lancio della borraccia; 2) il capitano del Terracina era stato convocato nello spogliatoio della terna per fornire il nominativo dell’autore del gesto; 3) impossibilitato l’atleta nel fornire le indicazioni sperate dalla terna arbitrale, quest’ultima refertava come la parte istante il soggetto responsabile dell’evento per cui oggi è lite. Tali accadimenti, marcatamente diversi da quanto refertato dall’arbitro, avrebbero dovuto spingere la Commissione Disciplinare a svolgere un’istruttoria più articolata, non limitandosi a «chiedere conferma al direttore di gara circa l’identificazione del colpevole, nonostante le riferite circostanze». Conseguentemente, osserva il Signor Lovisetto, attesa la contraddittorietà delle versioni di entrambe le parti, il referto arbitrale non può avere/mantenere «un valore probatorio assoluto» e, pertanto, la decisione impugnata «si appalesa illegittima e censurabile per non aver motivato la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti». Per altro verso, parte istante, nonostante la Commissione Disciplinare abbia chiarito che «quanto desunto dalla reclamante è smentito dal contenuto degli atti ufficiali, che presentano una descrizione dei fatti totalmente diversa», censura quanto trascritto nel referto perché la certezza cui sembrerebbe fare affidamento l’arbitro nell’individuare il responsabile del gesto «viene raggiunta solo attraverso il ricorso a elementi esterni realizzando un convincimento del verbalizzante desunto dai fatti, che consente la contestazione con ogni fonte o mezzo di prova». Inoltre, la criticità di quei momenti si palesa, sempre secondo il ragionamento della parte istante, dal fatto che in un primo momento nel referto non si fa menzione della convocazione del capitano del Terracina nello spogliatoio della terna arbitrale; mentre poi, nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione, l’arbitro, confermando il contenuto del ricorso, specifica come la presenza del capitano fosse dovuta dalla circostanza che il dirigente (id est, Ezio Lovisetto) era stato allontanato e, quindi, impossibilitato nel sottoscrivere la distinta di gara. Anche sotto aspetto, conclude la difesa del Signor Lovisetto, è legittimo «l’annullamento della decisione impugnata». Da ultimo, parte istante eccepisce la violazione di quanto disposto ex art. 16, comma 1, CGS, attesa la violazione «dei principi di giustizia, equità e proporzionalità». Conseguentemente, poiché mai prima dei fatti accaduti il Signor Lovisetto è stato sanzionato per condotte antisportive nei confronti di terzi, la sanzione «è sproporzionata ed eccessiva». 2. Con atto del 30 gennaio 2013, parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale, contestando la ricostruzione offerta dal Signor Lovisetto e le argomentazioni svolte a suffragio della tesi esposta. La difesa della F.I.G.C. censura la ricostruzione storica dei fatti, così come sarebbero accaduti secondo parte istante, perché quest’ultima non indica «il nominativo del soggetto responsabile», offre un quadro non chiaro degli accadimenti, rispetto ai quali, invece, il referto, «con estrema chiarezza, e in termini di assoluta certezza» individua il responsabile del gesto nel Signor Ezio Lovisetto. Rispetto alle richieste istruttorie articolate dalla difesa di parte istante, la Federazione osserva come il dettato normativo di cui all’articolo 35 CGS non lascia spazio a soluzioni diverse rispetto a quelle previste tassativamente per poter fornire prove contrarie rispetto al contenuto del referto arbitrale. Per altro verso, e diversamente da quanto affermato dal Signor Lovisetto, l’arbitro «è stato assai sicuro nell’identificazione del signor Lovisetto quale responsabile dell’aggressione ai danni del proprio assistente Noce, fornendo anche dei dettagli sui tratti somatici del dirigente del Terracina». Inoltre, la F.I.G.C. osserva come la decisione della Commissione Disciplinare «non ha mancato di fornire una esaustiva spiegazione delle ragioni» su cui si fonda il rigetto del reclamo presentato dal Signor Lovisetto. Per quanto attiene, infine, alle censure mosse dalla difesa di parte istante circa la sproporzionalità della sanzione inflitta al dirigente del Terracina, la Federazione non condivide quanto argomentato dal Signor Lovisetto, precisando come la squalifica di 20 mesi sia proporzionata rispetto alla condotta assunta dal dirigente perché, a seguito del deprecabile gesto, sono sorte «ulteriori manifestazioni di violenza verbale e intimidazioni ai danni della terna arbitrale da parte di soggetti presenti presso l’impianto di gioco; episodi che è stato possibile sedare solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine». 3. Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio nel corso dell’udienza dell’8 maggio 2013, le parti provvedevano al deposito delle proprie memorie e delle repliche. Parte istante, con la memoria autorizzata, contesta quanto affermato dalla F.I.G.C. con il proprio atto costitutivo. Inoltre, riportandosi agli argomenti svolti nel corso dell’istanza di arbitrato, la difesa del Signor Lovisetto, volendo porre l’attenzione sull’inattendibilità della ricostruzione offerta dalla terna arbitrale con il referto prima e con il supplemento di rapporto dopo, sottolinea come sia del tutto irrazionale, nonché contrario ai precetti del Regolamento del Giuoco del Calcio, il quadro storico degli avvenimenti così come ricostruito dall’arbitro. Secondo la tesi di parte istante, poiché nel supplemento di rapporto si dichiara che il capitano del Terracina era stato convocato per la firma della distinta di gara, perché il dirigente era stato già allontanato, nonostante il documento stesso fosse stato già consegnato prima dell’incontro, tale circostanza paleserebbe l’inattendibilità di quanto riportato dal referto. Il tutto senza la presenza della forza pubblica che, secondo la ricostruzione artificiosa dell’arbitro, sarebbe stato lecito avere atteso lo stato di pericolo che si era venuto a creare. Una siffatta situazione, pertanto, rende «necessaria, se non indispensabile, l’ammissione delle richieste istruttorie» per definire il reale accadimento dei fatti. Parte intimata, con la propria memoria, si limita a censurare la richiesta istruttoria del Signor Lovisetto, tesa a dimostrare che il capitano era presente nello spogliatoio dell’arbitro e che non vi erano le forze dell’ordine visto lo stato di agitazione venutosi a creare. Infatti, «gli episodi richiamati dalla difesa avversaria, in particolare, si pongono su un piano temporale differente rispetto a quanto accaduto pochi minuti prima, quando il direttore di gara ha visto il signor Lovisetto colpire l’assistente arbitrale Noce con una bottiglia di plastica. Non avrebbe, dunque, nessun senso indagare in ordine a fatti del tutto estranei rispetto all’oggetto del presente procedimento». 4. La domanda di arbitrato, pur pregevolmente argomentata, è infondata e deve essere rigettata. Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza consolidata formatasi nell’ambito del T.N.A.S., reputa che al referto arbitrale debba essere ascritto, ex art. 35 C.G.S. della FIGC, il valore di piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle competizioni sportive. Le possibilità di deroga a tale principio sono espressamente enunciate nella citata disposizione e non sono applicabili al caso di specie. Movendo da questa premessa, ed esaminando il contenuto del referto arbitrale, appare insuperabile l’affermazione della responsabilità disciplinare del Signor Lovisetto individuato, senza alcun dubbio, come l’autore del gesto che invera una violazione delle regole di comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. E ciò, non solo con riferimento all’affermazione della responsabilità del Signor Lovisetto, ma anche alla misura della sanzione irrogata. A tal proposito, non sussistono le condizioni in presenza delle quali – secondo l’orientamento costante della giurisprudenza formatasi nell’ambito del T.N.A.S. – appare possibile il sindacato del Collegio rispetto alle valutazioni della giustizia federale. La sanzione irrogata, infatti, non appare manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione contestata ed è rispettosa dei criteri di gradualità e di equità. In definitiva, gli argomenti sui quali i giudici domestici hanno fondato le proprie valutazioni possono essere condivisi dal Collegio. È stata correttamente accertata la sussistenza della responsabilità del Signor Lovisetto. La motivazione della decisione impugnata, pertanto, è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. 5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono intendersi assorbite. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio arbitrale seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza di arbitrato del Signor Ezio Lovisetto; 2. pone a carico del Signor Ezio Lovisetto le spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre iva e c.p.a. come per legge; 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Ezio Lovisetto le spese di funzionamento del Collegio arbitrale che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge e spese documentate degli arbitri; • fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Ezio Lovisetto il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; • dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 12 agosto 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Maurizio Cinelli F.to Marcello de Luca Tamajo
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