CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 luglio 2013 promosso da: S.C. Vallée d’Aoste / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 luglio 2013 promosso da: S.C. Vallée d'Aoste / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0570 del 15 marzo 2013 - 707) promosso da: S.C. Vallée d’Aoste Srl, con l’Avv. Alfredo Scola (avvalfredoscola@puntopec) parte istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli (luigi.medugno@pec.it) parte resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza del 15 marzo 2013, la Società Calcio Vallée d’Aoste srl adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per l’annullamento e/o la riforma del C.U. n. 181/CGF del 14 febbraio 2013, con il quale la Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi: FIGC), ha confermato le sanzioni irrogate dalla Commissione disciplinare, consistenti in un’ammenda di euro 40.000 al club e l’inibizione di mesi due per il signor Filippella, quale presidente e legale rappresentante della Società. 2. La vicenda trae spunto dal deferimento della Procura Federale della FIGC nei confronti del sig. Filippella, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in poi: CGS), in relazione al Titolo II) “criteri infrastrutturali”, lett. A) punto 3), per non avere provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito di una serie di documenti con i quali si chiedeva e otteneva la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2012/2013 in un impianto sportivo non ubicato nel Comune ove ha sede la Società. La S.C. Vallée d’Aoste srl veniva deferita per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. 3. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 59/CND del 16 gennaio 2013, la Commissione Nazionale Disciplinare accoglieva il deferimento e infliggeva alla S.C. Vallée d’Aoste srl la sanzione dell’ammenda di 40.000 euro. 4. La decisione della Commissione veniva impugnata dalla Società innanzi alla Corte di Giustizia Federale la quale, con C.U. n. 181/CGF del 14 febbraio 2013, confermava il provvedimento del giudice di prime cure. 5. Sulla decisione della Corte di Giustizia Federale, la S.C. Vallée d’Aoste srl promuove istanza di arbitrato e chiede di “annullare le precedenti delibere degli organi federali e dichiarare di non dover applicare alcuna sanzione a carico della S.C. Vallée d’Aoste srl; in subordine, ridurre al minimo le sanzioni inflitte all’odierna istante”. 6. Si costituiva con propria memoria la FIGC, chiedendo che “l’istanza avversaria venga dichiarata inammissibile e comunque respinta, perché infondata”. 8. La parte istante nominava quale Arbitro l’Avv. Marcello de Luca Tamajo; la parte resistente provvedeva alla nomina dell’Arbitro nella persona del Prof. Avv. Luigi Fumagalli; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 10 aprile 2013 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 9. Il Collegio Arbitrale teneva una prima udienza in data 29 maggio 2013 presso la sede del TNAS, dove veniva coltivata una ipotesi di tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, che non aveva, successivamente, nessun esito. 10. A seguito delle dimissioni dell’arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli, la parte resistente provvedeva alla nomina del Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Il Collegio risulta così composto: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro). 11. Si teneva una seconda udienza, in data 17 luglio 2013, dove le Parti discutevano nel merito, rispettando il principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE 12. La S.C. Vallée d’Aoste srl è stata sanzionata con l’ammenda di euro 40.000 per avere violato l’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in poi: CGS), in relazione al Titolo II) “criteri infrastrutturali”, lett. A) punto 3). La decisione che ha portato all’emanazione della sanzione è fondata sul fatto che la Società non ha provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito di una serie di documenti con i quali si chiedeva e otteneva la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2012/2013 in un impianto sportivo non ubicato nel Comune ove ha sede la Società; disponibilità dell’impianto indicato in deroga; licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa all’impianto indicato in deroga; nulla osta del Prefetto di Torino. 12. Nella “memoria di replica”, la FIGC riproponeva, in maniera diffusa, un’eccezione di inammissibilità della questione posta davanti a questo Collegio. Evidenziando come l’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC esclude espressamente la deferibilità in arbitrato delle controversie aventi a oggetto “sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 euro”. Citando a sostegno una copiosa giurisprudenza del TNAS, a partire dal lodo Ascoli Calcio 1989 SpA vs. FIGC del 15 dicembre 2009 (conf. Lodo Melfi vs. FIGC del 29 marzo 2012; Lodo Barletta vs. FIGC del 17 luglio 2012 e altri fino al più recente Lodo Sanremese vs. FIGC del 7 febbraio 2013). La parte istante replicava citando, a contrario, il Lodo Settebagni Calcio Salario vs. FIGC del 1 ottobre 2009 e una decisione dell’Alta Corte n.1 del 2009: entrambe fondate sull’art. 12 ter Statuto CONI, il quale prevede che: “il TNAS, ove previsto dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi tra gli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati […],con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori […] a 10.000 euro di multa o ammenda […]”. 13. L’eccezione deve essere accolta. 14. Si ribadisce qui quanto già deciso nel Lodo Ascoli prima ricordato (del cui Collegio facevano parte due degli attuali componenti), e cioè: il presupposto per l’avvio di un procedimento arbitrale è quello della previsione di una clausola compromissoria, che regola e determina la chiamata in arbitrato. Solo se vi è la clausola compromissoria è possibile devolvere ad arbitri la controversia, nei termini e nei modi che sono stati previsti nella clausola stessa. Che è rinvenibile nelle norme dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, e in particolare all’art. 30, comma terzo, che recita: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport [ora TNAS] presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera”. La chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. Pertanto, sanzioni pecuniarie inferiori a 50.000 euro non possono essere devolute al procedimento arbitrale presso il TNAS P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato promossa dalla S.C. Vallée d’Aoste srl. Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: a) compensa integralmente le spese per assistenza difensiva; b) dichiara che spetta alla S.C. Vallée d’Aoste srl il pagamento dei diritti degli arbitri e del CONI, che liquida, complessivamente, in € 4000,00. c) compensa i diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. d) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 17 luglio 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Maurizio Benincasa
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