F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. UNION QUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLETTO MAURIZIO SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/UNION QUINTO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. UNION QUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLETTO MAURIZIO SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/UNION QUINTO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012 infliggeva al calc. Coletto Maurizio la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Pordenone Calcio/Union Quinto del 17.10.2012. In particolare il tesserato Coletto veniva espulso “ per avere a gioco in svolgimento, e senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito con 1 gomitata al volto un calciatore avversario che riportava un taglio sotto l’occhio di circa 2 centimetri”. Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Union Quinto, la quale, non contestando l’episodio nella sua estrinsecazione fenomenica, osserva che l’azione ha avuto luogo qualche secondo prima della battuta di un calcio d’angolo e pertanto, nella foga di gara, i due calciatori sono venuti a stretto contatto; trattasi in definitiva di un evento accaduto pochi secondi prima della rimessa in gioco. Conclude la società per un riduzione secondo giustizia. La Corte osserva come l’approfondita valutazione degli atti di causa ed il dettagliato referto dell’Arbitro non offre alcuno spazio per una diversa valutazione del fatto, correttamente inquadrato nell’alveo della condotta violenta ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S; fatto non negato nella sua estrinsecazione fenomenica. Il tutto aggravato dalla qualifica di guida tecnica della squadra. Di quanto precede, il giudice a quo da contezza seguendo un ragionamento logico giuridico esente da vizi e, pertanto, condivisibile da questo Giudice che non può che confermare la decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Quinto di Quinto di Treviso (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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