F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELLUSCI GIUSEPPE SEGUITO GARA CATANIA/PALERMO DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELLUSCI GIUSEPPE SEGUITO GARA CATANIA/PALERMO DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013) Con decisione del 22 aprile 2013, Com. Uff. n. 194, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A, in riferimento alla gara svoltasi il 21 aprile 2013 tra il Catania ed il Palermo valevole per il Campionato di Serie A, quattordicesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Catania Bellusci Giuseppe la squalifica per tre giornate effettive di gara “ per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato ( dodicesima sanzione ); per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, afferrato al collo un calciatore avversario, strattonandolo e spingendolo reiteratamente.” Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Calcio Catania S.p.A. la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione inflitta, determinata anche da una erronea interpretazione del referto arbitrale nel quale si riportava una sola trattenuta ed un solo spintone, e non un comportamento reiterato come indicato dal Giudice di prime cure, chiedendone la riduzione a 2 giornate. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Prescindendo, infatti, dalla questione relativa all’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nell’attribuire al calciatore un comportamento ripetuto in realtà non verificatosi, dallo stesso dispositivo impugnato si evince chiaramente che una delle tre giornate di squalifica è conseguenza automatica della dodicesima ammonizione ricevuta dal giocatore, così che per il comportamento nei confronti dell’avversario sono state irrogate solo due giornate, corrispondenti al minimo edittale previsto dalla norma, e conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte citata dalla stessa società ricorrente. Non vi è, quindi, spazio per una ulteriore riduzione della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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