F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DELVECCHIO GENNARO SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DELVECCHIO GENNARO SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013) Con decisione del 23 aprile 2013, Com. Uff. n. 98, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in riferimento alla gara svoltasi il 20 aprile 2013 tra il Grosseto ed il Livorno valevole per il Campionato di Serie B, infliggeva al giocatore del Grosseto Del Vecchio Gennaro la squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, al 22° del secondo tempo, appoggiato la mano sul volto di un avversario tirandogli con forza un orecchio; per avere, inoltre, impedito all’arbitro, per qualche secondo, di estrarre il cartellino per la notifica del provvedimento disciplinare”. Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Unione Sportiva Grosseto F.C., la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione inflitta, commisurata in realtà ad episodi di violenza di portata diversa rispetto a quello, di modesta entità, di cui si era reso protagonista il del Vecchio, chiedendone la riduzione. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Nello stesso atto di reclamo, infatti, si da conto della distinzione dell’episodio in due “ nette e distinte” fasi, la tirata d’orecchio, e la mano sul volto si deve aggiungere, all’avversario, e l’impedimento, sia pure per pochi secondi, all’arbitro mentre questi cercava di estrarre il cartellino per notificare al giocatore del Grosseto il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. Risulta, quindi, inequivocabilmente, secondo la stessa argomentazione difensiva, che la sanzione inflitta intende punire due comportamenti diversi realizzati nelle stesse circostanze temporali: prima l’atteggiamento tenuto nei confronti del giocatore del Livorno e; subito dopo, quello avuto nei riguardi del direttore di gara. Se questo è vero, non può non concludersi che al calciatore del Grosseto sono state inflitte, per i diversi comportamenti, le corrispondenti sanzioni calcolate nel minimo edittale previsto dalla normativa, per cui non vi è spazio per ulteriori riduzioni. Per questi motivi la C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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