F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LJAJIC ADEM SEGUITO GARA FIORENTINA/ROMA DEL 4.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 5.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LJAJIC ADEM SEGUITO GARA FIORENTINA/ROMA DEL 4.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 203 del 5.5.2013)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fiorentina/Milan, disputato in data 5 maggio 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Adem Ljajic la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver, “al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un epiteto insultante”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la ACF Fiorentina S.p.A., la quale sostiene che non vi sarebbe prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’epiteto in questione sia stato pronunciato dal Sig. Ljajic e sia stato rivolto da quest’ultimo all’Arbitro. La Società assume, invero, che l’Arbitro, avendo sentito alle sue spalle proferire l’espressione sanzionata, complice anche la confusione, non avrebbe potuto vedere il Sig. Ljajic pronunciare tale frase, con la conseguenza che non sarebbe possibile ricondurre con certezza il predetto epiteto al calciatore in questione. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 7 maggio 2013, è presente il calciatore Sig. Ljajic e , per la Società, l’Avv. Galli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, ha ritenuto opportuno, al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto, ascoltare l’Arbitro, il quale ha confermato quanto riportato nel proprio referto, dicendosi sicuro che l’espressione insultante in questione fosse stata rivolta dal Sig. Ljajic inequivocabilmente a lui. La Corte ha, altresì, appreso dal medesimo Direttore di gara che anche l’Arbitro addizionale, Sig. Bergonzi, gli ha riferito di aver sentito il Sig. Ljajic pronunciare la frase in questione in direzione del Direttore di gara stesso. In virtù di quanto appena rilevato, la Corte ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del Sig. Ljajic, in considerazione del carattere particolarmente ingiurioso dell’espressione pronunciata da quest’ultimo, deve essere ritenuta congrua. Per questi motivii la C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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