F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. VOLTA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA EMPOLI/CESENA DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 29.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. VOLTA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA EMPOLI/CESENA DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 29.4.2013) Il signor Massimo Volta, tesserato della A.C. Cesena S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 99 del 29 aprile 2013, con il quale è stato inflitto al reclamante la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a seguito della gara Empoli F.C. S.p.A./A.C. Cesena S.p.A. del 28 aprile 2013 "per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, con violenza, colpito un avversario con un calcio". Il reclamante ha chiesto nel ricorso presentato la riduzione della sanzione inflitta. In particolare, il reclamante eccepisce che la condotta tenuta non dovrebbe essere punita quale condotta violenta, ma quale condotta antisportiva, qualificando il proprio gesto come "sgambetto" e non come "calcio". Infatti, sostiene il reclamante, la condotta descritta si svolgeva durante una fase di gioco e senza produrre conseguenze a danno dell'avversario, il quale si rialzava e proseguiva la gara senza alcun bisogno di intervento medico. A sostegno delle proprie motivazioni, riporta altri casi analoghi, valutati con minore severità in considerazione del fatto che la squalifica per più giornate deve sostanziarsi non nel mero dato oggettivo di "pallone lontano/vicino dal luogo del contatto", ma nell'assoluta ed evidente disfunzionalità tra la condotta incriminata e qualsiasi finalità agonistica, non ristretta al solo controllo immediato del pallone. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti e sentito il Direttore di Gara, ritenuto che la condotta in questione si è concretizzata in un "colpire un avversario con un calcio" e non in uno sgambetto, qualificando tale gesto come atto violento così come refertato e confermato dall'Arbitro, respinge il reclamo proposto. Per questi motivi la C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Volta Massimo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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