F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. PINILLA FERRERA MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/UDINESE DEL 27.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 29.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO CALC. PINILLA FERRERA MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/UDINESE DEL 27.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 29.4.2013)
In data 27 aprile 2013 presso il campo sportivo “Nereo Rocco ” di Udine , si è svolta la partita Cagliari/Udinese valida per il Campionato Nazionale LNP di Serie A, incontro della quindicesima giornata di ritorno . Verso il termine dell’incontro –ovvero al 49’ del secondo tempo- come riportato nel referto arbitrale “ al 49’ del secondo tempo il n. 51 Pinilla Mauricio (Cagliari) a distanza di gioco colpiva il diretto avversario con una gomitata sulla schiena il diretto avversario non procurando a questi danni apparenti” . Il Giudice Sportivo ha, pertanto, comminato al giocatore Pinilla la sanzione sopra citata in epigrafe. Il calciatore Pinilla Ferrara Mauricio ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo che il Giudice Sportivo, non abbia applicato correttamente il Codice di Giustizia Sportiva comminando la squalifica irrogata al calciatore Pinilla Mauricio, in quanto fondata su un non corretto inquadramento della fattispecie. Tale sanzione viene dichiarata erronea ed eccessiva in quanto, il gesto e la relativa condotta del calciatore, e il gesto per cui è stato sanzionato il Pinilla non possa essere annoverata quale violenta ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. e deve ritenersi meramente frutto dell’agonismo sportivo e dello svolgimento dell’azione di gioco . La reclamante segnala, inoltre, l’assoluta mancanza di volontà lesiva , come confermato dalla inesistenza del benché minimo pregiudizio a scapito dell’avversario di gioco. In definitiva l’azione contestata viene descritta come non imputabile a fatto di violenza e né comunque violento e pertanto meritevole, in via principale, di 1 sola giornata di squalifica , in via subordinata, di una riduzione a 2 giornate di squalifica così come assunto dalla Corte di Giustizia Federale in casi analoghi in accoglimento dei ricorsi di cui al Com. Uff. n. 22/CGF Stagione Sportiva 2008/2009, ancora in accoglimento del reclamo della Reggina Calcio in Com. Uff. n. 250/CGF del 19.4.2013, e da ultimo accoglimento del reclamo del Torino Calcio per il calciatore Rolando Bianci in Com. Uff. n. 155/CGF del 1.2.2012. Viene successivamente prospettata la richiesta di audizione del rappresentante della Soc. Cagliari Calcio a chiarimento di quanto sopra riportato, al fine di avvalorare la ricostruzione dei fatti descritta nei motivi del reclamo, ritenendo il proprio giocatore non meritevole di sanzione imputabile a condotta violenta, salvo quella derivante dall’espulsione diretta, o tuttalpiù imputabile alla sola condotta antisportiva, scorretta e censurabile (art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva). Alla luce delle esposizioni fornite viene richiesta: - in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata - in via subordinata la riduzione della squalifica a due giornate All’udienza del 7.5.2013 il legale del ricorrente, illustrava i motivi di ricorso e richiamati i precedenti giurisprudenziali, rassegnava le conclusioni riportandosi a quelle svolte con il reclamo. Gli atti del procedimento, unitamente alle precisazioni formulate dall’arbitro di gara sig. Rocchi Gianluca, conducono a ritenere la volontarietà della condotta posta in essere dal Pinilla, ma al contempo ad escludere la violenza dell’azione medesima. Invero, anche in relazione al contenuto del referto arbitrale, si ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore reclamante non sia configurabile quale condotta violenta, ma piuttosto gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 19 comma 4, lett. a), C.G.S.. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ai sensi della lett. b) del citato articolo del Codice di Giustizia Sportiva non può ritenersi congrua e deve essere pertanto ridotta a due giornate di squalifica e conseguentemente deve essere parzialmente riformata la decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F., sentito il direttore di gara, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pinilla Ferrera Maurizio riducendo la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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