F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TORTONA V./ASTI DEL 23.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.03.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TORTONA V./ASTI DEL 23.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.03.2013) Con reclamo del 29.3.2013, presentato nei modi e termini di regolamento, la APD Tortona Villalvernia ha impugnato la decisione, pubblicata in data 25.3.2013 con Com. Uff. n. 86, con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Lombardi Matteo, tesserato in favore della stessa, la squalifica per 7 gare effettive a seguito dell’espulsione comminata per avere “colpito con un calcio alle gambe un avversario e alla notifica del provvedimento disciplinare spingeva con la mano destra il petto del Direttore di gara rivolgendogli, nella circostanza, espressioni offensive ed irriguardose”. La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiede la riduzione della squalifica ritenendola eccessiva. Sostiene,altresì, che il proprio calciatore non abbia spinto l’arbitro né rivolto allo stesso frasi offensive ed irriguardose. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, Il contenuto del referto, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S., e la pretesa della reclamante di dare una diversa interpretazione ai fatti posti a fondamento della squalifica escludono che le censure difensive possano inficiare la correttezza della decisione, Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, la congruità della sanzione inflitta. E sotto questo profilo, la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare certamente in linea con la gravità degli addebiti. La natura indiscutibilmente violenta commessa ai danni di un avversario, le espressioni irriguardose ed offensive rivolte al Direttore di gara che, nella circostanza veniva spintonato dal Lombardi, non possono che portare all’integrale conferma della decisione adottata dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.P.D. Tortona Villalvernia di Tortona (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it