F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE E L’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 15.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 16.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE E L’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 15.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 16.5.2013)
Con atto, spedito in data 16.5.13, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 161 del 16.5.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Olginatese/Calcio Lecco, disputatasi in data 15.5.2013, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione della disputa di n. 3 (tre) gare a porte chiuse oltre all’ammenda di € 3.000,00. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 17.5.13, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. faceva pervenire, in data 21.5.2013, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta esclusivamente l’entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa. In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente che hanno messo in serio pericolo l’incolumità della terna arbitrale nonché della circostanza dell’esistenza, a carico della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. della recidiva reiterata e specifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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