F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERARDI DOMENICO SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 del 19.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERARDI DOMENICO SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 105 del 19.5.2013)
La società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 105 del 19 maggio 2013, con il quale è stato inflitto al tesserato Berardi Domenico la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a seguito della gara Sassuolo/Livorno del 18 maggio 2013 "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quinta sanzione); per avere inoltre, al 31° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, con violenza, colpito violentemente un avversario alla nuca".Il reclamante ha chiesto, nel ricorso presentato, la riduzione della sanzione inflitta. In particolare, il reclamante eccepisce l'assenza di un intento lesivo e l'assenza di una portata lesiva della condotta tenuta dal calciatore Berardi Domenico. Tale affermazione, secondo la reclamante, è sostenuta anche dal fatto che in campo non è stato richiesto l'intervento dei sanitari per soccorrere l'avversario colpito. A sostegno delle proprie motivazioni, riporta altri casi analoghi, valutati con minore severità quando l'avversario continua il giuoco senza mostrare alcun postumo dello scontro, escludendosi in tal caso la riconoscibilità di una condotta violenta. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti del Direttore di Gara, nei quali si legge che il calciatore ha violentemente colpito alla nuca l'avversario, ritenuto che la condotta in questione integri in ogni caso una condotta violenta, così come in forma letterale affermato dal direttore di gara nel proprio referto, respinge il ricorso. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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