F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORILLO VINCENZO SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 del 19.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORILLO VINCENZO SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 105 del 19.5.2013) Premesso che il ricorso proposto dall’A.S. Livorno Calcio S.p.A. è volto a contestare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B che ha inflitto al calciatore Fiorillo Vincenzo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara del Campionato di Serie B, Sassuolo/Livorno del 19 maggio 2013; - considerato che, dagli atti acquisiti al fascicolo trasmesso a questa Corte risulta dal referto del direttore di gara, la cui forza fidefacente non può essere posta in dubbio, secondo il costante orientamento di questa Corte, che il calciatore Fiorillo Vincenzo, al 31° del secondo tempo, veniva espulso “perché strattonando violentemente al collo un avversario lo faceva cadere a terra”; - rilevato come l’episodio, per come ricostruito nella documentazione presente in atti, si caratterizza per un gesto violento e non solo meramente antisportivo posto in essere dal calciatore Fiorillo ai danni di un avversario, che costituisce comunque di per sé una manifestazione comportamentale che aggiunge alla violenza carattere di indubbia pericolosità, tenuto conto per la vulnerabilità e la delicatezza della parte del corpo verso la quale si è indirizzato l’intervento fisico ai danni dell’avversario; - valutato che gli assunti difensivi espressi nell’atto di ricorso dalla società ricorrente non possono condividersi, atteso che, per come si è già più sopra segnalato, la condotta descritta va inserita a pieno titolo nel novero dei comportamenti antisportivi violenti caratterizzati da pericolosità anche solo potenziale, tanto che nessun rilievo attenuante può assumere il fatto che la vicenda possa incastonarsi all’interno di un contesto di concitazione che abbia coinvolto più giocatori intenti a esprimere proteste, dovendosi, al contrario, considerarsi la capacità del gesto a provocare gravi pregiudizi fisici all’avversario, non potendo quindi la fortuita casualità che ciò non sia avvenuto costituire elemento idoneo a derubricare il fatto in condotta antisportiva e/o gravemente antisportiva, come vorrebbe la società ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso); - ritenuto quindi che il fatto ascritto al comportamento del calciatore Fiorillo, che ha condotto alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo con il provvedimento qui gravato, risulta pienamente confermato dagli atti prodotti, che configurano la fattispecie sopra descritta in termini di atto violento; - valutato quindi che i motivi di reclamo non trovano fondamento e rappresentandosi, altresì, congrua la sanzione inflitta al calciatore Fiorillo Vincenzo tesserato con la società A.S. Livorno Calcio S.p.A. respinge il reclamo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio S.p.A. di Livorno. Dispone addebitarsi la tassa versata.
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