F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 11 Settembre 2013 (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl – (nota n. 329/1260 pf12-13 SP/blp del 16.7.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 11 Settembre 2013
(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl - (nota n. 329/1260 pf12-13 SP/blp del 16.7.2013).
Con atto del 16/7/2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:
1. il Sig. Zampetti Maurizio, Legale rappresentante della Foligno Calcio Srl;
2. la Società Foligno Calcio Srl,
per rispondere:
il primo della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo VI), punto 1 delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013; la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al suo Legale rappresentante. Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Zampetti e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Foligno Calcio Srl. Nessuno é comparso per i deferiti. La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 20/6/2013 è del tutto idonea a testimoniare che i deferiti non hanno depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver depositato il detto prospetto VP/DF nei termini previsti. E’ quindi da ritenersi provato con certezza che, alla scadenza del termine del 30/5/2013, normativamente previsto, la Società non aveva depositato il citato documento. Orbene non vi è chi non veda che l’omesso deposito di tale documento costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85 lett C) paragrafo VI), punto 1, che prevede che il prospetto R/I debba essere depositato entro il termine del 30/5/2013. E’ peraltro doveroso evidenziare che l’omesso o tardivo deposito della documentazione di cui al capo di incolpazione costituisce un’indubbia violazione, dovendosi ritenere perentorio il termine del 30/5/2013; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il suo mancato rispetto. Dell’omesso deposito deve rispondere il Legale rappresentante della Società sportiva, che, quale organo deputato, avrebbe dovuto porre in essere detto incombente. Alla responsabilità del suo Legale rappresentante, consegue necessariamente, ex art, 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare al Sig. Maurizio Zampetti l’inibizione di mesi 1 (uno) e
alla Società Foligno Calcio Srl l’ammenda di € 10.000 (€ diecimila/00)
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