F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 11 Settembre 2013 (443) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl – (nota n. 8429/992 pf12-13 SP/blp del 19.6.2013). (444) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl – (nota n. 8444/1000 pf12-13 SP/ac del 19.6.2013). (445) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl – (nota n. 8436/995 pf12-13 SP/ac del 19.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 11 Settembre 2013 (443) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 8429/992 pf12-13 SP/blp del 19.6.2013). (444) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 8444/1000 pf12-13 SP/ac del 19.6.2013). (445) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 8436/995 pf12-13 SP/ac del 19.6.2013). La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione: Andrea Borghini (Amministratore delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Lorenzo Trombella (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Cristiano Bottici (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl) e la Società Carrarese Calcio Srl, per rispondere i primi tre: - della violazione prevista dall’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1), delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme F.I.G.C.; - della violazione prevista dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 2), delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze contabili della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme F.I.G.C. - della violazione di cui all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2 delle NOIF per non aver depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2012 corredata della relativa documentazione come prescritto dalle norme federali in materia. La Società a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei tre procedimenti per connessione soggettiva. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena finale per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta); pena finale per la Società Carrarese Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00),]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 60 (sessanta) per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici; - ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00)) per la Società Carrarese Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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