F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 11 Settembre 2013 (457) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 8499/1002 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013). (456) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 8490/998 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013). (455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 8485/994 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 11 Settembre 2013 (457) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8499/1002 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013). (456) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8490/998 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013). (455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8485/994 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013). La Procura federale, con tre distinti atti (note n. 8485/994pf12-13/SP/blp, n. 8490/998pf12- 13/SP/blp e n. 8499/1002pf12-13/SP/blp, tutte datate 20.6.2013), ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Amati Biagio (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Rimini 1912 Srl) e la Società AC Rimini 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente: Amati Biagio: a1) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VII), punto 1), delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme federali in materia; a2) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. Il), punto 1), delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2012 corredata dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia; a3) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 2), delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili della relazione semestrale 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme federali in materia; la Società AC Rimini 1912 Srl: - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale, sopra indicate al punto a1); - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale, sopra indicate al punto a2); - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale, sopra indicate al punto a3). Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei tre procedimenti indicati, per connessione soggettiva. All’inizio della riunione odierna il Sig. Biagio Amati e la Società AC Rimini 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Biagio Amati e la Società AC Rimini 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“per il Sig. Biagio Amati, sanzione finale della inibizione di giorni 60 (sessanta); per la Società AC Rimini 1912 Srl, sanzione finale dell’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 60 (sessanta) per Biagio Amati; - ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società AC Rimini 1912 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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