F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (36) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO BERARDI (Calciatore della Società US Sassuolo Calcio Srl), NEREO BONATO (Direttore Sportivo della Società US Sassuolo Calcio Srl), Società US SASSUOLO CALCIO Srl – (nota Prot. 11.198 del 6.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (36) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO BERARDI (Calciatore della Società US Sassuolo Calcio Srl), NEREO BONATO (Direttore Sportivo della Società US Sassuolo Calcio Srl), Società US SASSUOLO CALCIO Srl - (nota Prot. 11.198 del 6.8.2013). Con provvedimento del 6 agosto 2013 il Presidente federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Domenico Berardi, all’epoca dei fatti calciatore della US Sassuolo Calcio, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 76 comma 2 NOIF, avendo negato la propria partecipazione all’attività della Nazionale Under 19 dal 13 al 28 marzo 2013 - durante le qualificazioni al Campionato Europeo svoltesi in Russia – senza legittimo motivo di impedimento, pur regolarmente convocato; il Sig. Nereo Bonato, all’epoca dei fatti direttore sportivo della US Sassuolo Calcio per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS - in relazione all’art. 76 comma 2 NOIF – per avere concorso col Berardi a disattendere la detta convocazione in Nazionale del calciatore medesimo; la Società US Sassuolo per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Domenico Berardi, Nereo Bonato e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; La Presidenza federale é comparsa a mezzo del rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua, munito di procura speciale. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Domenico Berardi, Nereo Bonato e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Domenico Berardi, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata oltre all’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ex art. 23 CGS a squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi nel campionato di competenza; pena base per il Sig. Nereo Bonato, sanzione della ammonizione con diffida, diminuita ex art. 23 CGS alla sanzione dell’ammonizione; pena base per la Società US Sassuolo Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 5.250,00 (€ cinquemiladuecentocinquanta/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di 1 (una) giornata per Domenico Berardi, da scontarsi nel campionato di competenza; - ammonizione per il Sig. Nereo Bonato; - ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) per la Società US Sassuolo Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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