F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (479) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Società Pol. Nuovo Campobasso), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO – (nota n. 8684/1153 pf 12-13/AM/ma del 25.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (479) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Società Pol. Nuovo Campobasso), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO - (nota n. 8684/1153 pf 12-13/AM/ma del 25.6.2013). Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 25.06.2013 nei confronti di: 1) Ferruccio Capone, Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio; 2) Pol. Nuovo Campobasso Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al suo presidente e Legale rappresentante; per rispondere: - il primo per la violazione dell’art. 1 del CGS concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari di norme federali, in relazione all’articolo 8, comma 15 del CGS, per non aver provveduto, nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.500,00 in favore del calciatore Triarico Tateo Vittorio oltre gli interessi legali dovuti dalla decisione fino all’eventuale soddisfo, sulla base di quanto disposto dal C.A. della F.I.G.C. – Lega Pro con provvedimento del 15.03.2013, comunicato in data 18.03.2013 a mezzo di raccomandata e ricevuto in data 25.03.2013; - la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS per violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante. Alla riunione odierna é comparso solo il rappresentante della Procura federale che ha chiesto l’affermazione della responsabilità e la conseguente irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per il Signor Ferruccio Capone e di € 4.000,00 (€ quattromila/00) nei confronti della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. Risulta agli atti che la decisione assunta, in data 15 marzo 2013, dal Collegio Arbitrale nel contenzioso fra il Signor Triarico Tateo Vittorio e la Pol Nuovo Campobasso Calcio sia stata a quest’ultima ritualmente trasmessa mediante raccomandata r.r. in data 20 marzo 2013 al domicilio del difensore Avv. Moscariello con studio in Montella Via Cafagni 24 e ricevuta in data 25 marzo 2013. Non sussiste pertanto alcun dubbio in merito alla piena conoscenza della decisione assunta dal Collegio arbitrale da parte della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio e, di conseguenza deve affermarsi la piena responsabilità sia della stessa Polisportiva che del Legale rappresentante per l’inadempimento dell’obbligo di corrispondere, nei tempi dovuti, la somma € 4.500,00 oltre ad interessi al calciatore Triarico Tateo Vittorio. Il dispositivo .Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere a Ferruccio Capone la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ed alla Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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