F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (480) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO NASTASI (Preparatore Atletico della Società Trapani Calcio Srl), DANIELE FAGGIANO (Direttore Sportivo della Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl – (nota n. 8709/933 pf 12-13/AM/ma del 26.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 12 Settembre 2013 (480) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO NASTASI (Preparatore Atletico della Società Trapani Calcio Srl), DANIELE FAGGIANO (Direttore Sportivo della Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 8709/933 pf 12-13/AM/ma del 26.6.2013). Con provvedimento del 26 giugno 2013 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione: - Marco Nastasi, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore atletico per la Società Trapani Calcio Srl; - Daniele Faggiano, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Sportivo per la Società Trapani Calcio Srl; - la Società Trapani Calcio Srl; per rispondere: - il primo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione al disposto di cui all’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. e di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, perché, in occasione della gara del Campionato di Lega Pro, Prima Divisione, Girone “A”, Trapani – Reggiana del 5/05/2013, accedeva e stazionava nel recinto di gioco senza autorizzazione perché non iscritto nella distinta di gara e, nei minuti finali dell’incontro, si avvicinava alla panchina avversaria al fine di comunicare il risultato di altra gara che comunque aveva rilevanza con quella in corso; - il secondo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione al disposto di cui agli artt. 61, comma 1, e 66, comma 1, 4 e 5, delle N.O.I.F. perché, in occasione della gara del Campionato di Lega Pro, Prima Divisione, Girone “A”, Trapani – Reggiana del 5/05/2013, ometteva di impedire l’accesso e la permanenza nel recinto di gioco del tesserato Nastasi Marco non autorizzato perché non iscritto nella distinta di gara; - la Società Trapani Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati Faggiano e Nastasi. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Marco Nastasi, Daniele Faggiano e la Società Trapani Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Marco Nastasi, Daniele Faggiano e la Società Trapani Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Marco Nastasi, sanzione della inibizione di giorni 90 (novanta), diminuita ex art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta); pena base per il Sig. Daniele Faggiano, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ex art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Trapani Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 60 (sessanta) per Marco Nastasi; - inibizione di giorni 30 (trenta) per Daniele Faggiano; - ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Trapani Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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