F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMBROGIO PELAGALLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 8734/1058pf12-13/AM/fda del 27.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMBROGIO PELAGALLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 8734/1058pf12-13/AM/fda del 27.6.2013). Il deferimento. Con provvedimento del 27 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Ambrogio Pelagalli, Presidente e Legale Rappresentante della Società Derthona F.B.C. 1908 S.r.L., per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12:00, della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, rilasciata dall’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 24 del regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, che prevede l’obbligo di depositare dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione. 2) la Società Derthona F.B.C. 1908 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati i deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. Il dibattimento. Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale, che ha insistito affinchè venga dichiarata la responsabilità dei deferiti, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - nei confronti del Signor Ambrogio Pelagalli l’inibizione per giorni 30. - nei confronti della Società Derthona FBC 1908 Srl l’ammenda di euro 1.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, osserva: nel merito il deferimento è fondato e va accolto. Va rilevato, infatti, che nel citato C.U. n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti è previsto al punto 10) pagina 3 l’obbligo di depositare la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, e, ritenuto altresì che, al punto 12 pagina 5 del predetto C.U. è stabilito che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co. Vi. So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Ambrogio Pelagalli, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, e di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Derthona F.B.C. 1908 Srl, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ambrogio Pelagalli l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società Derthona FBC 1908 Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it