F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013 (499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IVANO BOSCOLO BIELO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Clodiense Srl) E DELLA SOCIETA’ CLODIENSE Srl (nota n. 8704/1052pf12-13/AM/fda del 26.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 12 Settembre 2013
(499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IVANO BOSCOLO BIELO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Clodiense Srl) E DELLA SOCIETA’ CLODIENSE Srl (nota n. 8704/1052pf12-13/AM/fda del 26.6.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 26 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Ivano Boscolo Bielo, Presidente e Legale Rappresentante della Società Clodiense S.r.L., per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12:00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all’11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00.
2) la Società Clodiense S.r.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati il deferito Ivano Boscolo Bielo ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, mediante la quale ha contestato l’addebito a lui mosso. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale, il quale dopo aver illustrato il deferimento ed alla luce della memoria depositata dal deferito, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Boscolo Bielo, l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società Clodiense S.r.l., l’ammenda di euro 1.000,00. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva: il Signor Boscolo Bielo ritiene di aver correttamente agito avendo egli spedito copia della fidejussione bancaria, in uno alla documentazione per l’iscrizione alla stagione sportiva 2012/2013, mediante il servizio postale nazionale, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale documentazione, come si evince dagli atti, è stata effettivamente spedita in data 10 luglio 2012 e ricevuta in data 16 luglio 2012. Tale giustificazione, però, è priva di fondamento atteso che il punto 6) della pagina 2 del C.U. n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, parla chiaramente di obbligo di deposito della fidejussione o di invio a mezzo fax, entro e non oltre la data indicata del 12 luglio 2012 ore 12.00, non facendo affatto menzione della possibilità di avvalersi del servizio postale per l’assolvimento di tale l’incombente. Il comportamento del Signor Boscolo Bielo pertanto integra, gli estremi dell’illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Ivano Boscolo Bielo, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Clodiense S.r.l., ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Boscolo Bielo l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società Clodiense Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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