F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 16 Settembre 2013 (481) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN BUONAIUTO (Calciatore della Società Benevento Calcio Spa), ANTONIO LOSCHIAVO (Direttore Sportivo della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa – (nota n. 8689/839 pf 12-13/AM/ma del 26.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 16 Settembre 2013
(481) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN BUONAIUTO (Calciatore della Società Benevento Calcio Spa), ANTONIO LOSCHIAVO (Direttore Sportivo della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 8689/839 pf 12-13/AM/ma del 26.6.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 26 giugno 2013 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Cristian Buonaiuto, calciatore del Benevento Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS per aver rilasciato dichiarazioni non veritiere in sede di audizione ed anche per iscritto; Antonio Loschiavo, direttore sportivo del Benevento Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS per avere indotto il calciatore Buonaiuto a revocare il mandato all’agente dei calciatori Mariano Grimaldi al fine di ottenere vantaggi economici e professionali; la Società Benevento Calcio Spa per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati. Gli odierni deferiti hanno fatto pervenire, nel previsto termine, articolate memorie difensive nelle quali, in sintesi: per quanto riguarda il calciatore, viene sostenuta la veridicità delle dichiarazioni rese dal Buonaiuto che nega con decisione di aver mai riferito al denunciante Sig. Grimaldi, che così sostiene, di essere stato indotto da chicchessia a revocargli il mandato di agenzia e la prova di ciò verrebbe dalle parole del teste Sig. Roberto Barberis che smentirebbero, secondo la difesa, la tesi accusatoria (ulteriore elemento a sostegno del calciatore sarebbe poi il fatto che nessun altro agente ha poi preso l’incarico già del Grimaldi); mentre per quanto riguarda il Loschiavo si evidenzia ulteriormente come il Buonaiuto abbia smentito di aver mai ricevuto pressioni dal direttore sportivo per cambiare agente e si pone nuovamente l’accento sulle dichiarazioni rese alla Procura federale dal Sig. Barberis; per questi motivi si chiede il proscioglimento dei due tesserati deferiti e, per l’effetto, anche quello della Società Benevento Calcio. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di:
per il Sig. Cristian Buonaiuto: 3 (tre) giornate di squalifica;
per il Sig. Antonio Loschiavo: 12 (dodici) mesi di inibizione;
per il Benevento Calcio Spa: € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda. Sono comparsi altresì i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti, si sono riportato alle conclusioni già formulate nelle memorie difensive depositate in atti, insistendo per il proscioglimento dalle accuse a carico degli odierni deferiti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Dalle ricostruzioni probatorie risulta che gli odierni incolpati, infatti, hanno effettivamente commesso quelle violazioni regolamentari per cui sono stati deferiti dalla Procura federale, e ciò a seguito delle indagini effettuate dopo il ricevimento di un esposto da parte dell’agente dei calciatori Sig. Mariano Grimaldi. Le circostanze sono dimostrate, oltre che dal dettagliato esposto del denunciante, dalle testimonianze rese dall’agente Sig. Iodice il quale, presente all’incontro, avvenuto nello studio del Grimaldi, fra il calciatore e il Grimaldi stesso, conferma con certezza le parole del Buonaiuto, e cioè che lo stesso sarebbe stato indotto dal Loschiavo a cambiare agente al fine di ottenere vantaggi economici e professionali (e non, come poi invece dichiarato dallo stesso Buonaiuto, per la mancata sua cessione ad una Società di categoria superiore). Non pare nutrire importanza alcuna il fatto, lamentato dalle difese, che lo Iodice sarebbe un collaboratore del denunciante posto che, in quanto soggetto tesserato, in caso di dichiarazioni non veritiere, rischierebbe di essere fatto oggetto anch’egli di deferimento. Poca valenza si può invece attribuire alla testimonianza del Sig. Barberis, peraltro invece soggetto non tesserato, che comunque, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, non nega l’assunto accusatorio ma si limita a dichiarare di non poterlo confermare con certezza,trincerandosi dietro il fatto di non avere buona memoria e di non ricordare dunque l’esatto contenuto del colloquio svoltosi nell’occasione. Nessuna efficacia di prova può poi attribuirsi al fatto che il Buonaiuto, dopo aver effettivamente revocato il mandato al Grimaldi, non lo abbia più conferito ad alcuno; tale circostanza, anzi, rafforza il quadro accusatorio posto che il disegno del Loschiavo sarebbe stato proprio quello di sottrarre il calciatore all’agente Grimaldi per gestirlo direttamente. Affermata, pertanto,la responsabilità dei deferiti Buonaiuto e Loschiavo, cui consegue quella oggettiva della Società, si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere: al Sig. Cristian Buonaiuto la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi nel corrente Campionato di competenza; al Sig. Antonio Loschiavo la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro); al Benevento Calcio Spa, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00).
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